Continuando la rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di nozione di rifiuto, è la volta di analizzare, in breve, l’ordinanza “Saetti e Frediani” del 15 gennaio 2004, cui avevo accennato in un post precedente.
La vicenda nasce dall’ordinanza con la quale il 19 giugno 2002 il GIP presso il Tribunale di Gela ha sottoposto alla Corte ben quattro questioni pregiudiziali in materia di rifiuti.
Ma procediamo con ordine.
La perizia tecnica effettuata nello stabilimento della raffineria di petrolio di Gelacoke da petrolio, risultante dalla raffinazione del petrolio grezzo, come combustibile per la centrale di cogenerazione di vapore e di elettricità. – disposta dal PM presso il Tribunale di Gela in seguito ad una serie di denunce – ha accertato che la raffineria utilizzava il coke da petrolio, risultante dalla raffinazione del petrolio grezzo, come combustibile per la centrale di cogenerazione di vapore ed elettricità.
Il pubblico ministero ha ritenuto che il coke da petrolio costituisse un rifiuto soggetto al decreto legislativo n. 22/97…
Poiché questo era depositato ed utilizzato senza l'autorizzazione amministrativa prescritta dal Decreto Ronchi, il PM ha accusato i sigg. Saetti e Freudiani – direttore ed ex direttore della raffineria di petrolio di Gela gestita dall'AGIP Petroli SpA – del reato di inosservanza delle prescrizioni relative a tale autorizzazione.
Inoltre, il pubblico ministero ha ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari il sequestro dei due depositi di coke da petrolio che alimentano la centrale di cogenerazione della raffineria (sequestro cui è stato posto fine in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, il quale ha previsto che l'utilizzo del coke da petrolio è autorizzato, se ricorrono determinate condizioni).
IL GIP, dopo la conversione in legge del cit. decreto legge, continuava a ritenere che il coke da petrolio costituisse un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442 e che, in assenza di una normativa comunitaria relativa al coke da petrolio, le autorità nazionali non potessero escluderlo dal campo di applicazione del decreto legislativo Ronchi.
Alla luce di queste circostanze il Giudice per le indagini preliminari decideva, quindi, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- Il coke da petrolio rientra nella nozione di rifiuto fornita dall'art. 1 della direttiva 75/442?
- Il suo utilizzo come combustibile costituisce attività di recupero a norma dell'art. 1 della stessa direttiva?
- Il coke da petrolio, utilizzato come combustibile per uso produttivo, rientra tra le categorie di rifiuti escludibili da uno Stato membro dall'applicazione della normativa comunitaria sui rifiuti, previa specifica regolamentazione a norma dell'art. 2 della direttiva 75/442?
- Infine, la sua utilizzabilità nel luogo di produzione, anche nei processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia, rappresenta una misura necessaria e sufficiente per assicurare che tale rifiuto sia recuperato senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente?
Rinviando al testo integrale dell'ordinanza l’approfondimento dell’iter logico seguito dalla Corte di Giustizia, in questa sede è sufficiente riportare la massima, con la quale il Giudice comunitario ha stabilito che
il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
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Quali sono gli attuali limiti di emissioni da pet-coke?
ReplyQuali le misure a tutela della salute sopravvissute alle recenti modifiche legislative?