Il deposito temporaneo nel Testo Unico Ambientale (prima della modifica)

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L’art. 183, comma 1, lett. m), del Testo Unico Ambientale, nella sua versione originaria, definiva il deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

Le novità contenute nel nuovo testo riguardavano:

1) le modalità con le quali può avvenire il deposito temporaneo: è stato chiarito, infatti, che l’opzione quantitativa e quella temporale sono fra di loro alternative (sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi). Questa precisazione esclude la sopravvivenza, dopo il 29 aprile 2006, dell’orientamento interpretativo, nettamente prevalente, della Suprema Corte, secondo la quale dovevano ricorrere, cumulativamente, tanto il requisito quantitativo quanto quello temporale;


2) la maggior ampiezza della definizione, dovuta alla sostituzione del riferimento all’effettuazione del deposito per “tipi omogenei” con quello per “categorie omogenee”;


3) l’introduzione di una nuova figura, quella del “soggetto affidatario del deposito temporaneo”. L’art. 208, comma 17, infatti, dopo aver stabilito che “fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m)”, analogamente a quanto previsto dal decreto Ronchi, precisa che “la medesima esclusione opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti”.


Questa innovazione consente lo spostamento di responsabilità dal produttore del rifiuto al soggetto gestore per tutto ciò che concerne la gestione del deposito temporaneo: tuttavia, per evitare che tale passaggio possa equivalere ad una totale deresponsabilizzazione del produttore, il legislatore ha previsto, in capo a quest’ultimo, una serie di obblighi:

a) innanzitutto – nonostante il deposi
to temporaneo non sia un’attività di gestione, ma vi si ponga a monte – il produttore di rifiuti deve affidare l’attività di deposito temporaneo ad un soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti.
In sostanza, il terzo affidatario deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, non essendo sufficiente, al riguardo, il possesso di una generica capacità ed idoneità tecnica.
In attesa del futuro regolamento – nel quale saranno definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato – l’art. 212, comma 10, del T.U.A., stabilisce che “continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406”.
I requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’Albo, dunque, sono quelli previsti dall’art. 10 di quest’ultimo, mentre le categorie di attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione sono quelle indicate nell’art. 8: il fatto che non sia prevista una specifica categoria per i soggetti affidatari dell’attività di deposito temporaneo di soggetti terzi, e la considerazione che l’art. 208, comma 17, del Testo Unico Ambientale richieda genericamente che il soggetto affidatario sia autorizzato alla gestione dei rifiuti (senza ulteriori specificazioni), sembra indurre alla conclusione che tale soggetto debba essere iscritto nella categoria n. 6 individuata dal D.M. n. 406/98 (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 22/97).

b) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato all’interno del luogo di produzione;

c) il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi, di cui all’articolo 188, comma 3. In tal caso l’annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti nel registro di carico e scarico devono essere effettuate – da parte di entrambi – entro 24 ore dalla produzione del rifiuto stesso.

4. Infine, la novità più rilevante era costituita dalla previsione di cui al punto R14 dell’allegato C della parte quarta al Testo Unico Ambientale, che inserisce, fra le operazioni di “recupero”, il “deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti i rifiuti, qualora non vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente”.

(continua)

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