Sottoprodotto: nozione vigente

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Testo Unico Ambientale, art. 183, comma1, lett. p), così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008

Sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) [nozione di rifiuto], che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
  1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
  2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
  3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
  4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
  5. abbiano un valore economico di mercato.