I residui da demolizione e costruzione: rifiuti o sottoprodotti?

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La sentenza che vi propongo oggi riguarda i residui da demolizione e costruzione prodotti in un cantiere edile, che la Cassazione qualifica come “rifiuti speciali”

Non si tratta di una novità, ma occorre ribadire il concetto, perché spesso le imprese ritengono, magari anche in buona fede, che i materiali di risulta di opere di demolizione o costruzione non siano rifiuti e, di conseguenza, possano essere riutilizzati come sottofondi stradali, o per livellare terreni, coprire fossati e così via…
Ad ogni modo, la Corte – pur ritenendo che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per qualificare come tali i residui da demolizione e costruzione – ha fatto riferimento anche al concetto di sottoprodotto…per sottolineare che, nel caso concreto, occorre verificare se esistono quei presupposti, in base ad una verifica caso per caso, rispettati i quali i residui da demolizione e costruzione possono essere considerati sottoprodotti.

Ma procediamo con ordine:
nel maggio del 2007 il Tribunale di Bologna condannava il legale rappresentante di un’impresa edile perché aveva abbandonato 12.000 Kg di rifiuti speciali costituiti da materiale edile. La difesa sosteneva che materiale de quo non fosse stato abbandonato, ma accatastato per essere riutilizzato come sottofondo per la realizzazione di un piazzale nell'ambito della programmata ristrutturazione di tre fabbricati. A fondamento della propria decisione il Tribunale osservava, invece, che la tesi dell'imputato non poteva essere accolta perché:
  • il materiale non poteva essere riutilizzato senza trattamenti preliminari (le pezzature erano piuttosto voluminose) e
  • nell'ambito della progettata ristrutturazione dei tre fabbricati non era prevista la realizzazione di alcun piazzale.
Nel ricorso per Cassazione la difesa sosteneva che il materiale in questione:
  1. non poteva considerarsi rifiuto perché destinato ad essere riutilizzato come sottofondo e, d'altra parte, mancherebbe la prova della volontà del prevenuto di disfarsene;
  2. poteva, al contrario, considerarsi un sottoprodotto.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha messo in evidenza che il legislatore ha optato per la nozione cosiddetta "oggettiva" del rifiuto, che è legata:
  • per un verso, all'obiettiva possibilità di ricondurre determinate sostanze entro le categorie predeterminate a livello comunitario e
  • dall'altro, all'obiettiva condotta del detentore o ad un obbligo cui lo stesso è tenuto.
Disfarsi di un rifiuto, sottolinea la Cassazione, significa avviarlo alla sua normale destinazione costituita dal recupero o dallo smaltimento: pertanto, se la destinazione data dal detentore ad una determinata sostanza è costituita dal recupero o dallo smaltimento, non v'è dubbio sulla natura di rifiuto della sostanza stessa.

In sostanza, la natura di rifiuto di una determinata sostanza sussiste:
  • non solo quando il detentore abbia deciso di disfarsene,
  • ma anche quando ha l'obbligo di disfarsene avviando la sostanza stessa al recupero o allo smaltimento.
La teoria cosiddetta soggettiva della nozione del rifiuto (quella che privilegia l'intenzione del detentore) si deve ormai ritenere superata perché respinta, in quanto in contrasto con ciò che hanno sostenuto la Cassazione  e la giurisprudenza comunitaria, della quale, in sentenza, la Cassazione “riepiloga” i principi elaborati in materia di nozione di rifiuto.

(continua)