I residui da demolizione e costruzione: rifiuti o sottoprodotti? (2)

0 commenti
(segue da)

Per quanto riguarda gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi, la Cassazione effettua un rapido excursus della normativa:
1) sotto la vigenza del decreto Ronchi, gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi costituivano rifiuti speciali (salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le condizioni – contestuali – di cui all'articolo 14 della legge n. 178 del 2002); in questo periodo la giurisprudenza prevalente della Cassazione aveva affermato la non assimilazione degli inerti alle terre e rocce da scavo, perché:
  • il materiale proveniente da demolizioni non è costituito soltanto da terriccio e ghiaia, come quello proveniente da scavi (ma anche da cemento, asfalto, mattoni, etc..., sostanze che costituiscono rifiuti);
  • l'attività di demolizione e costruzione che riguarda gli edifici o le strade è strutturalmente diversa dagli scavi che riguardano i terreni
2) il Testo Unico Ambientale ha ribadito che il materiale derivante da attività di demolizione e costruzione è rifiuto: la giurisprudenza ha evidenziato la continuità normativa, ritenendo che “gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al Testo Unico Ambientale, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento” (Cassazione Penale, sentenza n. 23788 del 2007).

Questo materiale può, e se si quando, essere considerato un sottoprodotto?

Come ho già avuto modo di scrivere in questo blog, affinché un materiale possa essere qualificato come sottoprodotto occorrono, cumulativamente, alcune condizioni: nella fattispecie quel materiale, per essere riutilizzato come sottofondo, doveva subire un trattamento preliminare, perché costituito da pezzature di rilevanti dimensioni, e il suo riutilizzo è stato escluso dal tribunale di primo grado perché, in base al progetto, non era prevista la costruzione di alcun piazzale dove impiegare gli inerti in questione come sottofondo.

Per quanto riguarda la buona fede, cui accennavo in esordio, rilevo soltanto che la Cassazione ha ribadito che nei reati contravvenzionali si risponde anche a titolo di colpa, per la sussistenza della quale è sufficiente che il comportamento sia stato determinato da imprudenza, negligenza o imperizia.L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito solo se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Costituzionale sentenza n 364 del 1988): nel caso di specie i giudici del merito hanno escluso che l'imputato abbia assolto con la dovuta diligenza l'onere dell'informazione che incombe su chi esercita a titolo professionale una determinata attività.D'altra parte, la L. n 178 del 2002, art. 14 richiamato dal prevenuto per giustificare la sua buona fede, ha si posto delicati problemi interpretativi, ma essi riguardavano essenzialmente la compatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto perchè la norma anzidetta la restringeva, ma era comunque certo, per il tenore letterale dell'articolo, che un determinato residuo poteva essere sottratto alla disciplina sui rifiuti solo a condizione che fosse riutilizzato senza subire trattamenti preliminari e fosse certa la riutilizzazione senza danni per l'ambiente

Foto