Nella localizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (fra le quali rientrano anche i rifiuti, a particolari condizioni), di quali interessi bisogna tener conto?
In Italia, dopo anni di estenuanti diatribe giuridiche riguardanti la presunta prevalenza dell’interesse ambientale su quello economico, e viceversa, che ha visto in dottrina, ma anche in giurisprudenza, contrapporsi da un lato i sostenitori di una più spinta difesa del paesaggio e, dall’altro, i fautori dello sviluppo di IAFR, con il tempo si è andata affermando una costante giurisprudenza volta a porre l’attenzione necessaria al corretto bilanciamento, in concreto, dei diversi interessi in gioco.
Di recente, tre sentenze del TAR dell’Abruzzo – nella sua duplice sede de L’Aquila e di Pescara – sono intervenute nuovamente in materia di localizzazione di IAFR, evidenziando una “contrapposizione di ritorno” che, di sicuro, non giova l’interprete ma, soprattutto, nuoce agli operatori del settore che, per fattori
- del tutto imponderabili (la “fortuna”, o meno, di soggiacere alla giurisdizione di un tribunale più o meno “equilibrato”) e
- inopinatamente discrezionali (senza alcuna motivazione nel/del caso concreto),
rischiano di subire un trattamento indiscriminatamente differente, in relazione a fattispecie analoghe.
Collocandosi sulla scia della consolidata giurisprudenza, il TAR de L’Aquila ha affermato che sono illegittimi gli atti amministrativi che vietano la localizzazione di uno IAFR in zone tout court classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e, nello stesso tempo, la generale previsione di compatibilità con la destinazione agricola non importa comunque la possibilità di indiscriminata localizzazione.
Inoltre, è illegittimo il provvedimento con il quale la Regione nega l’avvio del procedimento di autorizzazione unica sulla base della considerazione che l’impianto progettato è in contrasto con il divieto di attività industriali in zona agricola: alla Regione è precluso procedere ad automatici meccanismi preclusivi invocando una destinazione urbanistica comunque non incompatibile con la realizzazione di opere che – una volta debitamente autorizzate – comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Il TAR di Pescara, invece, ha innanzitutto richiamato “a proprio uso e consumo” le linee guida regionali in materia di localizzazione degli IAFR, che hanno dichiarato “espressamente inidonee le zone interne e anche esterne dei parchi nazionali e regionali, oltre che le riserve naturali regionali e nazionali”.
Sulla scia di un'assolutistica presa di posizione - che potete approfondire leggendo l'articolo "Localizzazione degli IAFR: la necessaria ponderazione degli interessi ambientali ed economici", pubblicata su "Il quotidiano IPSOA" - il TAR di Pescara ha apoditticamente affermato che
A “giustificazione” di tale affermazione non vale evidenziare che l’area sulla quale si sarebbe dovuto realizzare il progettato intervento era destinata a verde agricolo e, sia pure al di fuori dei confini di una riserva naturale, ricadeva tuttavia all'interno della fascia di protezione esterna della riserva medesima.
“la gerarchia dei valori delineata a livello costituzionale comporta la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto all'interesse economico, pur rilevante”,mettendo di fatto al bando qualsiasi altro tipo di considerazione, e pretermettendo ogni analisi del caso concreto.
A “giustificazione” di tale affermazione non vale evidenziare che l’area sulla quale si sarebbe dovuto realizzare il progettato intervento era destinata a verde agricolo e, sia pure al di fuori dei confini di una riserva naturale, ricadeva tuttavia all'interno della fascia di protezione esterna della riserva medesima.