VAS e VIA e comportano due diverse valutazioni sugli impatti ambientali (che devono essere significativi) che talune opere possono avere sull'ambiente.
Com’è noto la normativa ambientale si caratterizza per il suo essere scoordinata, emergenziale, difficile da interpretare e – quando si riesce a capire quali sono poteri che spettano alle “autorità competenti” nei diversi steps che caratterizzano i vari procedimenti autorizzatori, e con quali limiti possono essere esercitati – da applicare.
La normativa ambientale – rectius: tutta la normativa, ma in particolare quella ambientale, per le sue ovvie ripercussioni sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell’ambiente – dovrebbe caratterizzarsi, invece, per la sua lungimirante visione, volta a cercare (e trovare nel concreto) un equilibrio fra le diverse esigenze (in primis, quelle di tutela delle risorse naturali e quelle economiche) che ruotano intorno alle scelte ambientali.
Nell’ottica ex ante che dovrebbe caratterizzare la legislazione ambientale, un ruolo di primaria importanza è rivestito dalle norme sul riparto di competenze e da quelle sulla VAS e sulla VIA.
La VAS, valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
La VIA, valutazione d’impatto ambientale, invece, è quel procedimento attraverso il quale viene effettuata una valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee per assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
In entrambe la valutazioni, il TUA fa riferimento non solo al possibile impatto significativo che piani e programmi possono avere sull’ambiente, ma anche ai possibili effetti significativi sull’ambiente “che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”, che determinano la necessità della verifica di assoggettabilità.
Ma cosa sono, in concreto, i possibili impatti o effetti sull’ambiente di cui parla la normativa e, soprattutto, di quali margini discrezionali godono le autorità competenti nel valutare, nel caso concreto, la loro significatività?
In mancanza di un’univoca definizione normativa, la giurisprudenza ha contribuito a spiegare il concetto di significatività: nell’articolo “Impatto ambientale: quando è significativo?”, pubblicato su “Il Quotidiano IPSOA. Professionalità quotidiana” è contenuta un’analisi di alcune sentenze con le quali la giurisprudenza, con la sua paziente opera di interpretazione “dinamica” del dato normativo (a volte mancante), ha contribuito a spiegare, definendolo con maggiore precisione nel corso dei mesi, il concetto di significatività.