Quello concernente la redazione della relazione di riferimento è un tema nuovo ed importante, che ha suscitato un forte dibattito all'indomani dell'emanazione del DM 272/2014.
Senza regole non è possibile neanche immaginare di far funzionare seriamente il “Sistema AIA” (autorizzazione integrata ambientale) e, più in generale, quello che ruota attorno al diritto dell’ambiente.
Tuttavia, cattive regole, ossia regole superficiali, o diversamente interpretabili, o diversamente applicate/applicabili, ed in ogni caso sempre diversamente integrabili – come paiono essere almeno in parte quelle che dettano le modalità per la redazione della relazione di riferimento – equivalgono, nella sostanza, all’assenza di regole, ad una sorta di far west in cui a farla da padrone è il relativismo applicativo di tali norme.
Il DM 272/2014
Ciò che immediatamente emerge dalla lettura del DM 272/2014 è il fatto che contiene una differenziazione fra le tempistiche previste per la presentazione delle relazioni di riferimento delle AIA statali (per le quali si applica l’art. 4) e quelle – invece non indicate – per le A.I.A. regionali.
In relazione a queste ultime, oltre all’incertezza relativa al quando dovrà essere presentata la relazione di riferimento (al primo rinnovo? Al primo aggiornamento? All’emanazione delle relative BAT?......), c’è in ogni caso il rischio che le Regioni approfittino di questo silenzio per emanare circolari (o atti equipollenti), con contenuti potenzialmente molto differenti fra di loro. Con tutte le immaginabili conseguenze negative che le ipotetiche e differenziate soluzioni adottabili potrebbero avere anche sul mercato.
In ogni caso, il conto alla rovescia relativo alle tempistiche indicate – per le AIA statali – dall’art. 4 del DM, da quando parte?
Dalla data di “caricamento” del formato digitale del DM sul sito del ministero, che in questo modo ha “reso noto” il relativo contenuto, o da quella della pubblicazione in G.U. dello scarno comunicato? Questa seconda soluzione – che è preferibile sia dal punto di vista concettuale che pratico, ed è stata sostanzialmente confermata da quanto dichiarato dal rappresentante del ministero nel corso della quarta riunione del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC – in ogni caso non sembra potersi dire né soddisfacente né tranquillizzante per le imprese, che anche in relazione ai nuovi e gravosi oneri temporali ed economici che la relazione di riferimento comporta si aspettavano che almeno il DM fosse ufficializzato a dovere, senza restare in balìa delle decisioni della P.A. sulla digitalizzazione random dei propri provvedimenti.
Le criticità rispetto alla disciplina dei rifiuti
Criticità si intravedono anche in relazione alla verifica della sussistenza e alle relative soglie di riferimento (tabella dell’allegato 1), il cui superamento obbliga il gestore ad effettuare la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito d’installazione e, di conseguenza, in caso di risposta affermativa, alla qualifica di pertinenti delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate.
Le criticità risiedono nel difficile e complicato coordinamento con la normativa sulla bonifica dei siti contaminati e con quella relativa alla gestione dei rifiuti.
Sotto il primo aspetto è appena il caso di accennare, in questa sede, che sembra essersi persa l’occasione per integrare le discipline tecniche previste per la redazione della relazione di riferimento AIA e per la bonifica dei siti contaminati, che prevedono – a mero titolo esemplificativo – modalità diverse in relazione alle metodologie di valutazione, alle sostanze prese in considerazione (le sostanze pertinenti non sono identiche a quelle oggetto della CSC) o alle finalità (nel DM non si fa cenno all’ipotesi/circostanza/necessità di ripristinare tali soglie fino alle concentrazioni massime previste per escludere la presentazione della RdR).
Senza dimenticare il fatto che, in ogni caso, la valutazione della possibilità di contaminazione – effettuata sulla scorta delle soglie di cui al DM in questione – potrebbe mettere in seria difficoltà il gestore, se solo si pensa al fatto che, senza un riferimento tecnico chiaro e coordinato circa la modalità con cui effettuare quest’ultimo passaggio, lo stesso gestore si troverebbe a dover effettuare un’onerosa (in termini temporali ed economici) valutazione di rischio contaminazione – ai sensi e per gli effetti della normativa sulla bonifica dei siti contaminati – senza che esista alcuna reale “notizia” di potenziale contaminazione.
La relazione di riferimento Light
In questo scenario potrebbe essere forte la tentazione per le imprese di redigere comunque una relazione di riferimento (diciamo) “light” – lo consente lo stesso DM, che per essere un decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, e non delle linee guida, utilizza un linguaggio allusivo – per dimostrare in qualche modo, in un ipotetico futuro nel quale dovessero sorgere contestazioni in merito ad una contaminazione, che la stessa non è in alcun modo attribuibile al gestore che ha redatto la relazione di riferimento, ma ai precedenti gestori, o a gestori di impianti vicini.
La tentazione alternativa potrebbe essere quella di giustificare con motivazioni (più o meno) ragionevoli e concrete la non pertinenza delle sostanze prese in esame e, quindi, la non sussistenza dell’obbligo di proseguire con la RdR, salvo ovviamente doverlo in qualche modo giustificare all’autorità competente, in sede di presentazione degli esiti della verifica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM.
In questi casi, con quale grado di “elasticità soggettiva” si comporteranno le diverse autorità competenti?
E con questo si ritorna al criterio della discrezionalità in base al quale “regione che vai, autorità che trovi...”.
Le criticità rispetto alla disciplina delle bonifiche
Sotto il secondo, invece, occorre notare che nella tabella di cui all’allegato 2 si richiama il regolamento (CE) n. 1272/2008 – che non si applica ai rifiuti – che tuttavia non sono esclusi dal campo di applicazione del DM 272/2014 il quale, nel richiedere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la RdR (art. 3, comma 2), richiama l’allegato VIII alla parte II del TUA, che fra le attività soggette ad AIA elenca (punto 5) quelle relative alla gestione dei rifiuti.
Le domande più impellenti sono peraltro già state oggetto di discussione nella riunione del Coordinamento del 19 dicembre 2014, nella quale il ministero ha dato una prima risposta ai quesiti – posti dalla regione Piemonte – concernenti le modalità di valutazione delle quantità di sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate da confrontare con le soglie quantitative di cui all’allegato 1 del DM 272/14, nel caso di rifiuti in ingresso agli impianti di smaltimento/trattamento (es. discariche), osservando che “i rifiuti in ingresso, non potendosi ragionevolmente ricondurre alla definizione di «sostanze pericolose», non rientrano negli obblighi di valutazione con riferimento alle soglie di cui all’Allegato 1. Per gli impianti di gestione di rifiuti, pertanto, le considerazioni inerenti la necessità di predisporre la relazione di riferimento dovranno essere condotte con riferimento all’eventuale utilizzo di «sostanze pericolose» (quali ad esempio lubrificanti o combustibili liquidi) nell’ambito dell’attività oggetto dell’AIA. Nel caso particolare delle discariche, peraltro, resta ferma la specifica distinta disciplina inerente gli obblighi di caratterizzazione e monitoraggio del sottosuolo”.
Le tempistiche
In relazione alle tempistiche, invece, il Coordinamento “ferma restando la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche secondo le proprie specifiche esigenze, anche in considerazione dei carichi di lavoro”, ha ritenuto di poter dare “il generico suggerimento di richiedere gli esiti dello screening che dia conto della non necessità della relazione di riferimento A.I.A. entro tre mesi dalla pubblicazione del citato DM.
In definitiva, ancora una volta, nonostante l’importanza della tematica ambientale (di turno) affrontata, le lungaggini politiche che hanno permesso di arrivare a questo punto con notevole ritardo, la consapevolezza dei problemi legati alle disparità regionali, e una certa sufficiente “maturazione” delle tematiche, oggetto dell’attenzione ministeriale, si è arrivati anche a questo appuntamento impreparati.
Eppure gli operatori del settore chiedono soltanto (poche) norme, che siano chiare e definitive, e quindi certe, e permettano di poter agire ed investire in tranquillità e programmazione.
(segue da: La verifica della sussistenza e le sostanze pericolose pertinenti)