Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.): i contenuti minimi della relazione di riferimento

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I contenuti minimi della relazione di riferimento

La relazione di riferimento A.I.A. contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

L’allegato 1 del DM 272/2014 prevede contenuti essenziali e opzionali.

Il contenuto minimo della relazione di riferimento essenziale ricalca in parte quello già contenuto nella definizione di relazione di riferimento, e prevede alcuni elementi ulteriori, mentre il contenuto “opzionale” prevede, invece, l’indicazione di alcune informazioni disponibili, che il gestore dovrebbe fornire, a sua discrezione, (si “immagina”) per rendere più completa la relazione di riferimento, e una “concessione”.

Sempre con riferimento ai contenuti minimi della relazione di riferimento, l’allegato 3 del DM, infine, detta i criteri generali per la caratterizzazione:
  • del suolo insaturo. Oltre alle indicazioni generali, l’allegato indica la strategia di campionamento che “appare generalmente adeguata” per le nuove installazioni in aree verdi; le valutazioni che dovranno essere effettuate per le nuove installazioni in brownfileds; il campionamento suggerito per le installazioni esistenti e le modalità con le quali aggiornare la RdR di installazioni già esistenti.
  • delle acque sotterranee. Come s’è visto, l’allegato 1 del DM 272/2014 detta la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).


Le 4 fasi della procedura

Rimandando al testo dell’allegato 1 per la flowchart di schematizzazione, in questa sede si vogliono sintetizzare le quattro fasi della procedura:

1. identificazione delle sostanze pericolose. 
L’installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose? Le sostanze usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi? 

2. Valutazione dei quantitativi. 
Per ciascuna sostanza pericolosa viene determinata la quantità massima di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata o generata (quale prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla sua massima capacità produttiva; il valore ottenuto per ciascuna classe va confrontato con quello di soglia, riportato nella tabella allegata. Anche in questo caso, il gestore sarà obbligato ad eseguire la terza fase della verifica soltanto nel caso in cui vi sia stato il superamento di dette soglie, e solo per le sostanze che hanno concorso al raggiungimento delle stesse.


3. Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito d’installazione. 
La valutazione viene effettuata per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie, di cui al punto precedente.

4. Se, al termine di tale valutazione, emerge che vi è l’effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa ad uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell’installazione, tali sostanze pericolose sono considerate “pertinenti” e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la relazione di riferimento.