Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): quale uniformità?

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Oggi parlerò dei primi indirizzi operativi per l’uniforme applicazione della disciplina AIA sul territorio nazionale (segue da: "AIA: dettate le modalità per la redazione della relazione di riferimento"). 

Prima di analizzare il testo del decreto recante le modalità per la presentazione della relazione di riferimento, occorre sia pur velocemente dar conto di quanto – in relazione a questo specifico aspetto – ha affermato la circolare n. 22295 del 27 ottobre 2014 – con la quale il ministero dell’ambiente: alla luce dei chiarimenti forniti dalla DG ambiente della Commissione europea e degli approfondimenti fino ad allora svolti dal Coordinamento per l’uniforme applicazione dell’A.I.A. sul territorio nazionale; e in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio dell’AIA e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati, ha diramato i primi indirizzi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di AIA.

L’indirizzo concernente la relazione di riferimento

L’indirizzo concernente la relazione di riferimento prevede, in estrema sintesi , che:

il suggerimento alle autorità competenti di richiedere, in esito all’emanazione del primo decreto ministeriale di cui all’art. 29-sexies, comma 9-sexies, del testo unico ambientale, la presentazione – ove dovuta – della relazione di riferimento o l’adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione. Lo scopo è quello di “far sì che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale e siano generalmente confrontabili anche in termini temporali”; 

che, a tale fine, si sarebbe provveduto ad indicare, nel cit. DM, “i tempi tecnici necessari da concedere ai gestori per l’elaborazione e la presentazione di tale redazione”. La richiesta, si specificava, fatta eventualmente nella forma di “avvio di riesame, sarà indirizzata a tutti i gestori di installazioni dotate di AIA o con procedimenti di AIA in corso, per le quali non si sia già provveduto a validare una relazione di riferimento”; 

la validazione della relazione di riferimento non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, dal momento che “può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima dell’aggiornamento dell’AIA” effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal decreto “emissioni industriali”; 

“in ogni caso” la raccomandazione ai gestori affinché “si attivino prontamente”, al momento dell’emanazione del predetto DM, “per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto che la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l’irricevibilità delle istanze”. 

Il decreto ministeriale 272/2014: la struttura

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 9-sexies del decreto “emissioni industriali”, il DM 272/2014 stabilisce la prime modalità per la redazione della relazione di riferimento, con un’eccezione e un'estensione.


La struttura (tabella 2)
Definizioni
Aree verdi
Aree in cui è stata esclusa la pregressa presenza di attività che hanno gestito sostanze pericolose pertinenti
Brownfields
Sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la presenza di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee ad esse associate
Centri di pericolo
Le zone in cui, sulla base della struttura dell’installazione, vi è un’elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee
Obbligo di presentare la relazione di riferimento


Tempistiche per la presentazione (AIA statale)
Gestori degli impianti All. XII parte II TUA
Sono esclusi:
  • quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche;
altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale
12 mesi dall’entrata in vigore
Attività di cui all’allegato VIII
Ad esclusione dei casi in cui la RdR è dovuta (impianti di cui all’allegato XII), il gestore esegue la procedura volta alla verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare all’autorità competente la RdR, presentandone gli esiti all’autorità competente stessa
3 mesi dall’entrata in vigore
Se all’esito della procedura di verifica, risulta necessario presentare le RdR, il gestore la presenta all’autorità competente
12 mesi dall’entrata in vigore
Contenuti minimi della relazione di riferimento
L’elenco è contenuto nell’allegato 2
Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, ove non già disponibili in applicazione di altra normativa, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente:
  • alle indicazioni di cui alle cit. linee guida della Commissione europea;
  • alle indicazioni generali di cui all’allegato 3 del DM
Eccezione
Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
In questi casi gli elementi utili per la redazione della RdR, se dovuta, sono quelli specificati nel D.Lgs n. 36/2003