AIA-Autorizzazione Integrata Ambientale. Dettate le modalità per la redazione della relazione di riferimento

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Sul n. 4/2015 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un mio articolo in materia di AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale. 

In particolare, nell’articolo si affronta il tema relativo alle modalità per la redazione della relazione di riferimento, introdotta dal decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014).

Di seguito, si riportano le principali considerazioni. Il testo completo dell’articolo, comprensivo delle note di dettaglio, è consultabile sul sito di IPSOA.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto “emissioni industriali” riguarda sicuramente l’introduzione, all’interno della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA), della “relazione di riferimento” (RdR), un documento contenente le “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”.


La relazione di riferimento in pillole

Contenuto: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti. 

Le informazioni devono riguardare almeno:
·       l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito,
·       se disponibili, le misurazioni:
-  effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa,
-  (nuove) effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.

Scopo: effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Altre informazioni: le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti, sopra elencati, possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.

Rinvio: con uno o più decreti del MATTM sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda.

Condizioni per la predisposizione della RdR
Si predispone nel caso in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione.

Chi la deve presentare e quando
Il gestore, prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

Esame
L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Potere dell’Autorità
Quello di verificare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la completezza della stessa e della documentazione allegata; chiedere apposite integrazioni, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, con l’indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

Altre informazioni
Occorre in ogni caso indicare le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore.

L’art. 29-sexies, comma 9-sexies, infine, stabiliva che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sarebbero state stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda. Il primo di tali decreti è il decreto n. 272 del 13 novembre 2014, che analizzeremo nel dettaglio nei prossimi giorni nelle pagine del blog di Natura Giuridica.