Regione Piemonte: nuove semplificazioni in materia di agricoltura ed attività estrattive

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Con la nuova legge regionale n. 3 del 2015, la regione Piemonte ha dettato alcune disposizioni regionali in materia di semplificazioneanche in materia di agricoltura e di attività estrattiva.
Di segutio sono indicate le principali novità.

Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale. 
In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale saranno gestiti prioritariamente in modalità informatica.
Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni presentate agli enti competenti tramite i servizi telematici regionali, sono valide, se sottoscritte mediante la firma digitale, la firma grafometrica qualificata o quando l'autore è identificato dal sistema informatico: a) con l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); b) con l'uso del sistema di identificazione e profilazione degli utenti della Regione Piemonte.
È istituito il registro di protocollo per la registrazione delle istanze e delle dichiarazioni. Nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, è inoltre istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale, che costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l’azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Quanto alla dichiarazione d’uso dei terreni, la legge regionale ha stabilito che al fine dell’erogazione degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è istituita la dichiarazione d’uso dei terreni di proprietà, che viene inserita nel fascicolo aziendale e costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

Semplificazioni in materi di attività estrattiva
In materia di cave e torbiere, la legge regionale del Piemonte n. 3 dell’11 marzo 2015 contiene una delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere.
L’esercizio di determinate funzioni (di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21) è delegato ai comuni, salvo quanto previsto in relazione alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche.
Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico.
Al fine di assicurare l’aggiornamento tecnico-scientifico e l’uniformità, nell’ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all’istanza.
Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura prevista dal regime autorizzativo in materia di cave e torbiere, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del Codice Urbani, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
L’autorizzazione regionale l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l’osservanza delle norme previste per il rilascio.
Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale il parere della Conferenza di servizi può essere riferito all’intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.

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