Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il Min. Ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v) -bis del D LGS n. 152/06.
Lo strumento della relazione di riferimento è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.
1. Raffinerie di petrolio greggio, escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, qualora gli impianti siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale; 3. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie indicate in tabella; 5. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito del Min. Ambiente.
La disciplina della relazione di riferimento: il DM n.272/2014
Il D.M. n. 104/2019 colma il vuoto dovuto all'annullamento del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, da parte del Tar Lazio, con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452. I giudici romani hanno ritenuto di dover riconoscere al D.M. n. 272 natura normativa (e, più precisamente, regolamentare), decretando, conseguentemente, l’illegittimità a causa della mancata osservanza, nell’iter che ha portato alla sua approvazione, dei passaggi procedurali previsti – appunto – per i regolamenti dall’art. 17, legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo, compreso l’obbligo della pubblicazione integrale sulla Gazzetta ufficiale.Ma cos'è esattamente la relazione di riferimento?
Lo strumento della relazione di riferimento è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.
Per quali attività è necessaria la relazione di riferimento?
Si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006:1. Raffinerie di petrolio greggio, escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, qualora gli impianti siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale; 3. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie indicate in tabella; 5. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito del Min. Ambiente.
Se l'argomento relazione di riferimento - AIA ti interessa, ti invitiamo a leggere gli altri post all'interno del blog Natura Giuridica: