L'evoluzione del danno ambientale nella politica europea (5)

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Nel precedente
post l’analisi dell’evoluzione della politica della Comunità europea in materia di danno ambientale si è soffermata sulla seconda fase della “terza tappa”, quella che va dall’Atto Unico Europeo fino al Trattato di Maastricht.

Oggi ci soffermeremo sulla penultima e parte dell’ultima tappa, che precede l’emanazione della Direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale.


Da Maastricht al trattato di Amsterdam (1993-1999)
Con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il 1° novembre 1993, vennero introdotte alcune importanti modifiche al testo degli artt. del Titolo VII del Trattato: in particolare, accanto agli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, nonché dell'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, venne introdotto l'obiettivo della promozione a livello internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale.

Nello stesso periodo, il quinto programma di azione in materia ambientale (1993-2000) propose, per la prima volta - accanto alle misure di intervento tradizionali, basate su una logica di "comando e controllo" - l'utilizzo di misure di tipo economico, strumenti di mercato (ecolabel ed ecoaudit), strumenti orizzontali e meccanismi di sostegno finanziario (fondi strutturali, fondi di coesione, prestiti della BEI), al fine di correggere in senso ambientale le inefficienze del mercato.

Dal trattato di Amsterdam alla Direttiva 2004/35/CE
Dal 1999 le tappe dell'evoluzione legislativa sul danno ambientale sono state il Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente; la proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva del 21 aprile 2004.

Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, non ha apportato modifiche sostanziali alla politica ambientale, ma si è limitato a chiarire il ruolo di alcuni principi nell'ordinamento giuridico comunitario.

Il 9 febbraio 2000, è stato pubblicato il Libro Bianco sulla responsabilità ambientale, con il quale la Commissione ha inteso delimitare il nuovo sistema di responsabilità - con riguardo sia alla tipologia di danni risarcibili, sia alle attività potenzialmente suscettibili di causare danni all'ambiente - dettando un regime più ampio, tale da coprire sia i danni tradizionali che quelli all'ambiente.

Nel definire l'oggetto della tutela messa a punto dal Libro Bianco, la Commissione ha osservato che non tutte le leggi che hanno introdotto la responsabilità civile come strumento di politica ambientale condividono lo stesso oggetto di tutela:
- alcuni interventi legislativi, infatti, hanno preso in considerazione soltanto i danni a cose o persone derivanti da attività inquinanti, mentre
- in altri casi è stata dettata un'apposita disciplina per i danni che riguardano l'ambiente in senso stretto, indipendentemente dalle lesioni arrecate a diritti individuali.
In questo senso, quindi, si può distinguere fra danni da inquinamento, comportanti una tutela indiretta del bene ambiente, come conseguenza di danni causati alle persone o alle cose, e danni ambientali in senso stretto, concernenti le risorse naturali indipendentemente dalla lesione di un qualsiasi diritto soggettivo.
Si tratta di una differenza di non poco conto, alla luce di tutte le conseguenze che la scelta per un'impostazione o l'altra esercita sulla quantificazione del danno e in generale su tutte le variabili legate alla responsabilità civile.


I punti fondamentali possono schematizzarsi come segue:
1) il termine danno ambientale viene impiegato in due accezioni specifiche: come danno alla biodiversità e come danno sotto forma di contaminazione di siti;
2) al fine di conferire una maggior completezza all'intervento comunitario, il sistema di responsabilità delineato contempla sia il danno all'ambiente che il danno tradizionale a persone e cose;
3) con riguardo alle tipologie di attività che possono comportare dei rischi ambientali, la Commissione opta per un approccio circoscritto
4) i soggetti responsabili sono le persone che esercitano il controllo sull'attività che ha occasionato il danno. 5) viene sancito il principio di irretroattività;
6) responsabilità oggettiva per il danno causato da attività intrinsecamente pericolose, responsabilità per colpa per il danno alla biodiversità causato da attività non pericolose;
7) garanzia al giudice di poter decidere secondo equità in tutti quei casi in cui l'operatore che ha causato il danno possa provare che il danno stesso è stato interamente ed esclusivamente causato da emissioni esplicitamente permesse dalla sua licenza.

Ma l'aspetto sicuramente più importante del Libro Bianco è costituito dall'affermazione dell'importanza dello strumento della financial responsibility. La Commissione, infatti ha affermato che "l'assicurabilità è importante per consentire il raggiungimento degli obiettivi di un sistema di responsabilità per danni all'ambiente", e ha auspicato lo sviluppo di un mercato assicurativo in grado di assicurare la copertura dei rischi di danni all'ambiente.

(continua)

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Ambiente & Sviluppo n. 4/2008 e Lexambiente: vi segnalo un mio articolo in materia di tutela delle acque nel Testo Unico Ambientale. Le acque di falda

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Nei precedenti interventi sono state affrontate le tematiche relative alla disciplina transitoria
dettata dal T.U.A. in materia di bonifica dei siti inquinati e alla responsabilità dei soggetti coinvolti nella procedura di bonifica.

Nella terza, ed ultima, parte del riassunto in tre puntate del lungo articolo (per un approfondimento analitico si rimanda all’articolo pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 4/2008) l’analisi si è soffermata, in particolare, sulla nuova disciplina dettata dall’art. 243 T.U. ambientale sulla gestione delle acque di falda, emunte durante la bonifica.

Qui vorrei sottoporre alla vostra attenzione le problematiche sottostanti alla gestione delle acque di falda, emunte nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, che hanno riguardato:
  • la qualificazione giuridica delle acque de quibus;
  • il regime autorizzatorio degli impianti di depurazione delle stesse e, infine,
  • i limiti di emissione applicabili allo scarico.
Tali problematiche interpretative ed applicative sono state acuite, in Italia, dalla mancanza – nella disciplina previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, il c.d. “Testo Unico Ambientale” (id est: D.Lgs. n. 22/97, in materia di gestione dei rifiuti; D.Lgs. n. 152/99, relativo alla tutela delle acque dall’inquinamento; D.M. n. 471/99, concernente la disciplina sulla bonifica dei siti inquinati) – di una chiara indicazione normativa.

In questa situazione di incertezza giuridica, le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di bonifica, sulla scorta dell’opinione espressa dal Ministero dell’Ambiente, hanno qualificato le acque de quibus come “rifiuti liquidi”, da trattare – ai fini dello smaltimento – in impianti a
utorizzati ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli scarichi idrici.

Tuttavia, tale opzione non solo ha contribuito a rendere più farraginosi i procedimenti di bonifica – arrecando ulteriori oneri amministrativi, sanzionatori ed economici in capo ai soggetti imprenditoriali operanti – ma, in alcuni casi, ha anche condotto a conclusioni paradossali.

Nelle situazioni in cui, infatti, le acque di falda, emunte nell’ambito di procedimenti di bonifica, venivano sottoposte a procedimenti depurativi in impianti posti al servizio dell’attività industriale, e ubicati all’interno del sito da bonificare, si arrivava all’irragionevole e contraddittoria conclusione che nello stesso impianto si effettuava, contestualmente:
  • un’attività di depurazione delle acque di processo (al fine di ricondurle entro i limiti di emissione previsti dalla normativa in materia di scarichi idrici) e
  • un’attività di trattamento di “rifiuti”, costituiti dalle acque di falda emunte (con caratteristiche simili a quelle di processo), da scaricare entro i limiti, più severi, richiamati dal D.M. 471/99, anche se confluenti nello stesso corpo ricettore mediante la medesima conduttura....
L’articolo intende focalizzare l’attenzione sull’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 243 del T.U.A., con il quale il legislatore delegato, nel tentativo di colmare il vuoto normativo, cui si è fatto riferimento, ha stabilito che “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto" (art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 152/06)

Una pronuncia del TAR Catania (ordinanza n. 788 del 07.06.2007), adottata in sede cautelare, ha ritenuto inammissibile la prescrizione (adottata da un’Amministrazione Pubblica) che imponeva l’obbligo dell’autorizzazione ai sensi della normativa sui rifiuti in relazione alla gestione delle acque emunte, “dovendosi esse, invece considerare acque reflue di provenienza industriale (art. 243 D.Lgs. n. 152/06)”.

A confermare lo stesso orientamento, nella sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 2247 del 4 aprile 2007 si legge che «al fine di determinare il regime dei limiti di emissione applicabili alle acque trattate con il sistema di emungimento occorre stabilire con precisione quale sarebbe la destinazione delle acque trattate, ovvero:
a) se esse siano destinate, a seguito dell’emungimento e del trattamento, ad essere scaricate nei corpi idrici superficiali (in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero effettivamente coincidere con quelli (meno rigidi) previsti per gli scarichi idrici nei corpi recettori, oppure

b) se esse siano destinate alla reimmissione in falda (in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero, invece, coincidere con quelli (più rigidi) previsti dal D.M. 471 del 1999.

Più di recente, il TAR Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207, ha ribadito che l’art. 243 del D.Lgs n. 152 del 2006 individua una disciplina per queste tipologie di acque reflue che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.
Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006.


Infine, anche il
TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 90 del 28 gennaio 2008) ha affermato che “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica si un sito, sono riconducibili al paradigma delle acque reflue di provenienza industriale, a termini dell’art. 243, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006: pertanto, i limiti da rispettare allo scarico sono quelli della emissione in acque reflue industriali in acque superficiali"


Rassegna Stampa: Greenreport. Eolico in Italia: nel paese del vento e del sole rispunta il nucleare. Il tutto in assenza di un’informazione credibile

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Buone notizie per l’eolico.
Ma non in Italia, dove oltre al miope particolarismo dei molti, e al “piccolo cabotaggio” come strumento di politica (ambientale) emergenziale, esiste un burocrazia che, quando va al di là del doveroso e essenziale controllo preventivo delle attività che impattano sull’ambiente, si trasforma in un pericoloso boomerang …

Mentre arriva la conferma che nel mondo l’energia prodotta dal vento ha superato quella prodotta dalle centrali nucleari (20 mila megawatt di eolico contro 1,9 megawatt di energia atomica), in Italia, Paese del vento e del sole, si ritira fuori il nucleare dell’ammuffito baule dove l’aveva riposto più di 20 anni fa un referendum popolare e si ostacolano in ogni maniera gli impianti eolici e solari che anche la nucleare Francia mette in piedi in gran numero.

Una situazione che non piace affatto alle associazioni di categoria, alcune delle quali hanno preso carta e penna per scrivere al governo per sottolineare le difficoltà che incontrano nel nostro Paese i settori dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

In sintesi: le associazioni riconoscono che nelle ultime due legislature si è realizzato un quadro di riferimento sufficientemente organico, «che non va stravolto, ma attentamente monitorato in modo da essere in grado di predisporre per tempo gli eventuali adeguamenti in corso d’opera».
Per questo chiedono la redazione di un Testo unico delle rinnovabili che recepisca la nuova Direttiva europea in via di definizione, per avere più facilmente accesso alle procedure ed alle normative e semplificare i meccanismi autorizzativi e le procedure operative.

Occorre, inoltre, l’integrazione fra risorse finanziarie (per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili) e politiche ambientali che promuovano la ricerca scientifica e lo sviluppo di specifiche attività produttive.
Qui il ritardo è grave e preoccupante, e deve essere suprato nel più breve tempo possibile…

La lettera si chiude con la richiesta di una «garantita una continuativa, estesa e penetrante azione informativa rivolta all’insieme della popolazione, a partire dalle scuole di tutti gli ordini e gradi, per la quale le organizzazioni firmatarie del presente documento si dichiarano pronte a contribuire con tutte le risorse che sono in grado di mettere in campo» e con la «volontà di collaborare con il nuovo governo e con il nuovo Parlamento per la realizzazione di un sistema energetico meno dipendente dalla importazione di combustibili fossili e più rispettoso dell’ambiente».

Il rilancio del nucleare non va certo in questa direzione, e di fatto mette in secondo piano gli investimenti statali nelle fonti rinnovabili.

Fonte Greenreport


Rassegna Stampa: Greenreport del 23 maggio 2008 su Bertolaso e l'esercito. Lo smaltimento militarizzato dimentica la gestione integrata dei rifiuti

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Il 23 maggio 2008 è stato pubblicato sul sito Greenreport un articolo relativo all’emergenza rifiuti in Campania, in cui si afferma – in relazione alle ultime decisioni del Governo relative all’emergenza rifiuti – che “lo smaltimento militarizzato dimentica la gestione integrata dei rifiuti”.

Bertolaso ha affermato che per l’esercito «non ci sono e non ci saranno regole d’ingaggio per i militari» perché il loro compito sarà di «sorveglianza, tutela e protezione» dei siti che saranno adibiti a discarica.
Compiti che, peraltro, evidenzia Bertolaso, le forze dell’ordine hanno già svolto in maniera egregia nel passato.

"Ma le parole di Bertolaso – si evidenzia sul sito Greenreport – non sembrano aver tranquillizzato i contrari all’apertura di nuove discariche, che non sono solo facinorosi manifestanti ma anche i sindaci che si sono già detti pronti a farsi arrestare piuttosto di vedere ulteriori discariche sorgere sui propri territori".

Per leggere l’intero articolo, clicca qui.


L'evoluzione del danno ambientale nella politica europea (4)

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Nel precedente post l’analisi dell’evoluzione della politica della Comunità europea in materia di danno ambientale si è soffermata sulla prima fase della “terza tappa”, quella che va dall’Atto Unico Europeo fino al Trattato di Maastricht.

Oggi ci soffermeremo sulla seconda parte, che comincia nel 1991, allorquando la Commissione presentò al Consiglio un nuovo testo dell'originaria proposta, con la quale si introdussero alcune novità, senza che peraltro si allargasse, nel complesso, il campo di applicazione.

In estrema sintesi, le maggiori novità introdotte riguardarono:
a) il produttore di rifiuti, che venne qualificato in riferimento all'esercizio di attività commerciale o industriale;
b) la ricognizione del bene su cui deve incidere l'attività illecita.
Si preferì lasciare cadere il riferimento testuale all'acqua, all'aria e al suolo, mentre il deterioramento rilevante fu riferito puramente e semplicemente all'ambiente, di cui, peraltro, non si fornì una definizione.


La c.d. Convenzione di Lugano del 1993 intervenne in un trend internazionale in evoluzione, e apparve subito come la regolamentazione più organica della responsabilità civile per danni alle cose, alle persone e all'ambiente.
Innanzitutto venne introdotta, per la prima volta, una definizione giuridica espressa di ambiente, le cui componenti fondamentali comprendevano non solo le risorse naturali (biotiche, abiotiche e paesaggistiche) suscettibili di danno, ma anche l'interazione fra le medesime, nonché il paesaggio e il patrimonio culturale.
La Convenzione prese in considerazione le attività pericolose, esercitate professionalmente, che ponevano in essere un rischio significativo per l'uomo, l'ambiente e la proprietà: si assistette, così, ad un allargamento della garanzia dei beni protetti, e l'ambito di applicazione delle prescrizioni sulla responsabilità civile ebbe un'estensione notevolmente più rilevante di quella definita di volta in volta dagli accordi internazionali.

La responsabilità, gravante su chi esercita il controllo (effettivo) dell'attività, si fondava sul nesso causale fra attività e danno.
Il bene-ambiente era riparabile attraverso misure preventive di salvaguardia e di rimessa in ripristino, anche per equivalente, nel caso in cui fosse impossibile la restitutio in integrum.
Venne, però, esclusa la risarcibilità monetaria, quando le indicate misure fossero tecnicamente impossibili.


Venne riconosciuta la legittimazione al giudizio alle associazioni ambientaliste, che potevano chiedere al giudice, oltre alle misure di prevenzione o ripristino, anche l'interdizione di un'attività economica esercitata illegittimamente che costituisse una minaccia grave di danno all'ambiente.

Infine, venne rimessa alla legislazione nazionale degli stati sia la determinazione di un tetto o limite massimo della responsabilità per tipologia di danno, sia la previsione di un obbligo di assicurazione, o di garanzia finanziaria, come requisito necessario per ottenere autorizzazioni all'esercizio delle attività.

Nello stesso anno la Commissione CEE pubblicò un Libro Verde sulla responsabilità civile per danno all'ambiente, che esaminò l'utilità della responsabilità civile quale mezzo adatto per imputare la responsabilità per costi legati al risanamento ambientale.

La Comunità, partendo dalla constatazione della diversità delle varie legislazioni nazionali, sentì l'esigenza di procedere nel senso di uniformare le disposizioni esistenti in materia nei vari Stati membri, al fine di perseguire l'uniformità di tutela e di comportamenti all'interno della Comunità.

La Commissione riconobbe la responsabilità civile quale strumento per imporre standard di comportamento - in sostanza, come strumento preventivo nella disciplina del danno all'ambiente, per la realizzazione del principio "chi inquina paga" - e come mezzo per obbligare coloro che causano l'inquinamento a sostenere i costi del danno conseguente.

Le tre linee fondamentali sulle quali si radicava la proposta furono individuate:
a) in un regime generale fondato sulla colpa,
b) in un regime speciale (per le attività a rischio aggravato) ancorato sulla responsabilità oggettiva e
c) in un fondo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati, alimentato con i contributi dei settori economici interessati e gestito nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Nel complesso, tuttavia, il Libro Verde apparve "datato" rispetto alle soluzioni codificate dal Consiglio d'Europa sulla responsabilità per danno all'ambiente da attività pericolose che svolse un ruolo di salvagente rispetto alle indicazioni assai timide della Commissione.

(continua)


Festival Internazionale dell'Ambiente. Milano verso l'Expo 2015, per una consapevole sensibilità individuale e collettiva

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La prima iniziativa del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia sulla via dell’Expo 2015 è il Festival Internazionale dell’Ambiente, che promuove la riflessione scientifica e politica sulle sfide più urgenti in materia di
- clima e ambiente
- mobilità
- energia
- edilizia
e una più diffusa e consapevole sensibilità individuale e collettiva.

Il miglioramento delle condizioni ambientali, infatti, è uno dei più importanti fra gli obiettivi duraturi di sviluppo e sostenibilità per il nostro Paese e per il mondo intero che l’Expo 2015, dedicata a Feed the Planet, Energy for Life e assegnata a Milano il 31 marzo 2008, si prefigge di raggiungere.

Il tema del Festival riguarda:

1- l’assunzione di responsabilità personale dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico e la lotta al cambiamento climatico;

2- lo scambio di esperienze tra persone, comunità, istituzioni e imprese su azioni concrete di sviluppo sostenibile, cioè che risponda al bisogno di servizi, spazi, relazioni della persona senza compromettere quelli delle generazioni future;

3- la collaborazione tra le persone, le associazioni, le città, i territori per aprirsi all’innovazione energetica e ambientale che tuteli la salute della persona, riduca l’inquinamento e favorisca la tutela della mobilità.

A partire dal 5 giugno 2008, data simbolo perché si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, per una settimana, Milano e il territorio regionale diventeranno un grande palcoscenico, sul quale andrà in scena un ricco cartellone di appuntamenti, nel quale si intrecceranno incontri di taglio scientifico, destinati a coinvolgere in un confronto tecnico, culturale e politico gli “addetti ai lavori” (ricercatori, politici e amministratori pubblici, imprese, associazionismo ambientalista, metropolitano, imprenditoriale, ecc.), ed eventi di taglio divulgativo ed edutainment, volti a favorire e diffondere una cultura dell’ambiente presso la popolazione locale, i volontari e gli appassionati che arriveranno da ogni parte del Paese.

Per maggiori informazioni, clicca qui.


Tremonti, l'Italia, l'energia, (le fonti rinnovabili) e il nucleare. Prima delle elezioni

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Qualche settimana, alla vigilia delle elezioni politiche, fa sulle pagine del Sole 24 Ore Giulio Tremonti cominciava il suo panegirico sul nucleare con uno dei suoi “celebri giochi di Parole” (virgolettato del giornalista, Alberto Orioli), e si chiedeva, retoricamente – sull'onda della presa di coscienza che la strategia delle riforme ha perso il suo effetto magico: “finora abbiamo delocalizzato il lavoro, perché ora non delocalizziamo il nucleare per localizzare il lavoro? ».

Dopo un rapido excursus, infarcito di citazioni dotte e riferimenti storici, su un libro di Giuseppe Vitaletti («La fiera delle tasse»), in cui l'Autore “sosteneva una tesi visionaria”; in seguito alle ovvie accuse alla sinistra, colpevole di aver voluto e attuato una riforma costituzionale che ha fermato l'Italia; dopo aver accennato alla crisi delle infrastrutture in generale, Tremonti ha cominciato a delineare il piano di quello che sarebbe stato fatto dal nuovo (sicuro) Governo, dal momento del suo insediamento, in materia di infrastrutture energetiche...

In sostanza: due, dice l'attuale Ministro dell'Economia, sono le anomalie del nostro Paese (specificando, forse a mo' di…scusa, “se vedi l'Italia da fuori”), vale a dire “l'alto debito pubblico e l'alto debito energetico su cui noi paghiamo una bolletta energetica di 30 miliardi che vanno all'estero. Un fatto che spiazza l'industria e penalizza la domanda con un effetto di impoverimento della struttura produttiva e sociale italiana”.

L'Italia, si sa, è un paese in perenne emergenza, e sempre “a corto di energia”, che importiamo in grandi quantità dall'estero: cosa fare, allora, per renderci indipendenti dal debito energetico di cui sopra?
“Nel futuro – dice Tremonti – ci sono due ipotesi, forse tra di loro non in alternativa: il solare o l'idrogeno”.

Espletato questo richiamo in un certo senso dovuto (come possibile ignorarlo?) a due delle molteplici fonti rinnovabili, spuntava il primo “ma”....

“Ma tra lo stato di necessità attuale e l'eventuale futuro radioso c'è un intervallo, diciamo di medio periodo, colmabile solo con il nucleare...

Ma il punto più “virtuoso” dell'intervista si raggiungeva quando l'attuale Ministro dell'Economia, distinguendo tra tempi tecnici e tempi politici (i primi sempre più corti, a differenza dei secondi...), disquisendo sul paradosso italiano (abbiamo la tecnologia e i capitali, ma una forte refrattarietà industriale, figlia di un referendum...“manicheo”...), arrivava a pronunciare il suo “celebre gioco di parole”...: “finora abbiamo delocalizzato il lavoro, ora possiamo delocalizzare il nucleare per rilocalizzare il lavoro”.

Quale lavoro?
Semplice: “se l'industria paga meno l'energia aumenta la competitività, quindi anche la produttività che può anche essere redistribuita al fattore lavoro. Si toglie così la tassa energetica, la prima tassa da ridurre sia per le imprese sia per le famiglie”.

Come?
Semplice anche in questo caso: attraverso joint ventures nucleari fra paesi al di là dell'Adriatico – che avrebbero grandi difficoltà tecnologiche a creare le centrali (e, aggiungerei, una normativa ambientale meno...pregnante della nostra, quantunque quest'ultima possa essere definita confusa e confusionaria...) e l'Italia, che ha il know how.

In conclusione, questo era il Tremonti-pensiero: costruire centrali nucleari fuori dall'Italia, con meno “complicazioni” burocratiche e piena sostenibilità dei costi per il trasporto dell'energia così prodotta.

Un “pensiero laterale” che finge di tener conto di quanto detto da molti, Carlo Rubbia in primis, sull'unica fonte alternativa duratura, il sole.
Dico finge perchè, dietro le parole di Tremonti scorgo un “intanto cominciamo a costruire le centrali nucleari, poi si vedrà....”


Della serie: e “chi si è visto si è visto”, con buona pace delle fonti rinnovabili


Il neo Ministro dello Sviluppo Economico, all’indomani delle elezioni, in concomitanza con il discorso di Emma Marcegaglia nel giorno del suo insediamento alla presidenza della Confindustria, ha tuonato: “entro questa legislatura porremo la prima pietra per la costruzione nel nostro paese di un gruppo di centrali nucleari di nuova generazione [...] un solenne impegno assunto da Berlusconi, con la fiducia, che onoreremo con convinzione e determinazione".

Per migliorare le infrastrutture energetiche, si legge sulle pagine del Giornale, il ministro intende semplificare gli iter autorizzativi e premiare con incentivi le popolazioni interessate ai nuovi insediamenti…

Si tratta di un argomento complesso, che richiede sicuri e futuri approfondimenti…per il momento mi limito a porre alla vostra attenzione due domande...

Al di là delle mie personali convinzioni (diversificazione, certo, ma rinnovabile prima di tutto, con finanziamenti, ricerca, sviluppo, abolendo gli "incentivi" più o meno “leciti” ai soliti produttori di fonti fossili), al di là della divergenza intergovernativa sul dove e quando realizzare le centrali nucleari, la tecnologia sbandierata da Tremonti (e Scajola) è quella, già vecchia prima di nascere, della “terza generazione”?

Se i tempi di approvazione-costruzione-collaudo di una centrale sono dell’ordine di grandezza di tre lustri, è proprio necessario riempirsi la bocca di frasi e progetti senza futuro?

Indipendentemente dalle scelte che si faranno, al nostro Paese serve una politica lungimirante, che sappia prevedere e prevenire il futuro, e non personaggi (in cerca di autore o di un’effimera gloria?) capaci solo di rincorrere il passato.



Rassegna Stampa: Sole 24 ore. Ecoballe = spazzatura impacchettata

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Sul Sole 24 ore del 28 maggio 2008 è stato pubblicato un articolo dal quale emerge che un’indagine della Procura della Repubblica di Napoli ha portato alla luce il sistema ecoballe: «un sistema imperniato su una attività di lavorazione dei rifiuti assolutamente fittizia».

I rifiuti che uscivano imballati presentavano, secondo i magistrati, «identiche caratteristiche fisico-chimiche» rispetto alla spazzatura d'origine.
Dall'inchiesta viene fuori che la frazione umida dei rifiuti non sarebbe stata sottoposta ad alcun trattamento di stabilizzazione, procedura indispensabile per eliminare i cattivi odori e a "igienizzare" la spazzatura. Tempo e denaro sprecati, dunque, per produrre "finte" ecoballe, che in realtà sarebbero state solo spazzatura impacchettata.


Dalle intercettazioni emergerebbe che le ecoballe sono state illecitamente smaltite in discarica: l'involucro plastico veniva lacerato, e camion e trattori passavano più volte sul contenuto, per far apparire il tutto come «un mero scarto composto da inerti» e dunque formalmente autorizzato a finire in discarica.

Per leggere l’intero articolo, clicca qui.
Vedi anche questo post.


Rassegna Stampa: Sole 24 ore del 28 maggio. Eco-balle. Blitz sui rifiuti a Napoli, 25 arresti

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Sul Sole 24 ore di mercoledì 28 maggio 2008 è stato pubblicato un interessante articolo di Jacopo Giliberto, intitolato Blitz sui rifiuti a Napoli, 25 arresti

L’articolo inizia con un…“gioco di parole”…

“Il gioco di parole è ovvio: le balle delle ecoballe.
Ne hanno fatto uso, del gioco di parole, perfino i carabinieri del Noe (il Nucleo di tutela ambientale), i quali hanno chiamato "Rompiballe" l'indagine che ha portato ieri venticinque persone agli arresti domiciliari; sotto inchiesta il prefetto Alessandro Pansa, il vertice dell'Ecolog (Ferrovie dello Stato) e della Fibe (Impregilo).
Fermato anche Giuseppe Sorace, il resposabile tecnico del termovalorizzatore di Acerra. L'oggetto dell'indagine coordinata dalla Procura di Napoli riguarda due aspetti, appunto le ecoballe e poi il trasporto della spazzatura di Napoli verso la Germania […].

Le ecoballe sono al centro dell'inchiesta. Sono meglio, dovrebbero essere il risultato di una pulitura sommaria della spazzatura, con la separazione della parte che può marcire, per ottenere una quasi-spazzatura stabilizzata, che non fermenta.
Poi questa immondizia secca e stabile viene arrotolata e sigillato in grandi involti di plastica, simili alle balle di fieno tagliato, in attesa che la spazzatura trovi una destinazione. Questa l'invenzione,tutta partenopea, delle ecoballe”.


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Segnalazioni editoriali: un articolo sulla bonifica dei siti contaminati su Ambiente & Sviluppo e su Giuristi Ambientali. Le responsabilità

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Vi segnalo il secondo estratto dell’articolo “Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime”, di F. GIAMPIETRO – A. QUARANTA, in su Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 3/2008, pubblicato in tre “puntate” sul sito di Giuristi ambientali.

Nel precedente intervento è stata da me affrontata la tematica relativa alla disciplina transitoria dettata dal T.U.A. in materia di bonifica dei siti inquinati.
In questa nuova “tappa” si intendono evidenziare, a grandi linee, le tendenze giurisprudenziali in materia di responsabilità dei soggetti coinvolti nella procedura di bonifica (per un approfondimento analitico si rimanda il lettore all’articolo pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 3/2008).
Com’è noto, l’art. 17 del “Decreto Ronchi” assoggettava all’obbligo di bonifica chiunque, anche in maniera accidentale, cagionasse il superamento ovvero determinasse un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla particolare destinazione d’uso dei siti.
L’unico accertamento che doveva essere compiuto era quindi quello relativo al nesso causale tra la condotta dell’autore dell’inquinamento e l’evento (il superamento o il pericolo di superamento, dei suddetti parametri), trattandosi di una responsabilità di natura oggettiva.Il D.Lgs. 152/2006 ha introdotto una sostanziale modifica: il primo comma dell’art. 242 stabilisce, infatti, che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento deve mettere in opera entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione” e ne dà immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 304, relativo all’obbligo di comunicazione, posto a carico del responsabile, nel caso di minaccia imminente di danno ambientale.
La mancanza, nel nuovo regime, di un esplicito riferimento a forme di contaminazione “accidentale” parrebbe far pensare al passaggio dal sistema di responsabilità oggettiva, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, ad un diverso sistema di imputazione di responsabilità, fondato sull’accertamento di parametri soggettivi di colpevolezza in capo all’inquinatore.La più recente giurisprudenza in materia non si attesta su posizioni uniformi: in alcune pronunce si afferma la presunzione di responsabilità del proprietario di un sito contaminato, mentre in altre il Giudice esclude che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento.
Nel primo filone giurisprudenziale rientrano, ad esempio, le sentenze del:1. T.A.R. Toscana, Sez. II, Sent. n. 393 del 14/03/2007:

Il proprietario di un sito
contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui.
2. T.A.R. Liguria, Sez. I, Sent. N. 621 del 12 aprile 2007:- il principio comunitario «chi inquina paga» […] imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente;
- il fondamento della responsabilità per danno ambientale riposa sul criterio economico-giuridico d'inte
rnalizzazione dei costi derivanti dai danni all'ambiente sui soggetti comunque responsabili, senza quindi il necessario riscontro - ad esempio - del dolo o della colpa nell'autore dei fatti: si prospetta una responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente.
In senso contrario:1. T.A.R. Veneto, Sez. III, Sent. n. 2111 del 2 luglio 2007:

- Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, la vi
olazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo è punita a titolo di dolo o colpa e comporta l’obbligo, per il responsabile, di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. È escluso che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento;- anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97, la mera condizione di proprietario dell’area inquinata non è sufficiente a giustificare l’emissione di un provvedimento con cui si ordini, a tale soggetto, di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e restitutio in integrum.
2. T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, Sent. n. 1254 del 20 luglio 2007:
- L’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa);
-a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”.-Infine, il TAR Sicilia stabilisce che la responsabilità imprenditoriale per danno ambientale o per bonifica non può essere ricostruita in riferimento alle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c. (relativi alla responsabilità per esercizio di attività pericolose ed alla responsabilità per danni da cose in custodia), in chiave di responsabilità oggettiva.


Pillole di Giurisprudenza: le conclusioni dell’Avv. Generale Kokott in materia di incenerimento di rifiuti

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Certo, qualcuno potrebbe subito obiettarmi che le conclusioni dell’Avv. Generale della Corte di Giustizia, Juliane Kokott, non sono giurisprudenza…avrebbe sicuramente ragione, ma sta di fatto che, molto spesso, tali conclusioni vengono recepite in toto nelle sentenze della CGCE, perché si inseriscono sulla linea di continuità evolutiva della giurisprudenza della Corte stessa…per tale motivo ho deciso di inserirle in questa categoria…

Oggi vi voglio accennare ad una problematica quanto mai attuale: quella relativa all’incenerimento dei rifiuti, argomento quanto mai scottante in periodi di acutizzazione dell’emergenza….e soprattutto fonte di serrato scontro fra i fautori dei termovalorizzatori e i nemici giurati degli inceneritori…come vedete, anche la semantica gioca il suo ruolo!

Per cominciare ad affrontare questo argomento, “approfitto” delle conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott, presentate lo scorso 22 maggio 2008 nella causa C-251/07 (Gävle Kraftvärme AB contro Länsstyrelsen i Gävleborgs län), relativa ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstol, Svezia.

Il caso
Una società svedese, che gestisce un impianto per la produzione di energia termica ed elettrica, sta organizzando una trasformazione dell’impianto, e ha programmato di installare una o due ulteriori caldaie per una potenza calorica di combustione complessiva di 85 MW: una per i rifiuti per un massimo di 50 MW, l’altra per l’incenerimento dei rifiuti domestici e industriali.

Pertanto, la società ha chiesto un’autorizzazione per l’attività dell’impianto per una potenza calorica di combustione complessiva massima di 170 MW.
La domanda include:
- l’autorizzazione per continuare a far funzionare l’attuale caldaia a combustibile solido […] nonché
- quella per installare e mettere in funzione sia una nuova caldaia per la combustion
e dei rifiuti.

La domanda contempla la combustione nella caldaia 1 e nella caldaia 2 di 150.000 tonnellate al massimo di combustibili solidi a base di rifiuti per ogni anno: di tale quantità di rifiuti, un massimo di 10.000 tonnellate sarebbe costituito da rifiuti pericolosi, sotto forma di legname trattato in superficie oppure di legname rivestito.

L’amministrazione provinciale competente ha ritenuto che lo scopo principale dell’impianto consistesse nella produzione di energia: pertanto lo ha autorizzato, proprio come richiedeva la società, come impianto di coincenerimento.

L'amministrazione regionale competente ha impugnato tale decisione, perchè a suo giudizio la caldaia 2 doveva essere classificata come impianto di incenerimento e non di coincenerimento.

In seguito all'accoglimento di tale ricorso, la società ha proposto ricorso, ritenendo che l’installazione debba essere considerata come un unico impianto; il giudice remittente, l’Högsta domstol (Corte di cassazione svedese), ha sollevato due questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali
1) In base all’interpretazione della direttiva incenerimento, qualora una centrale per la produzione di energia termoelettrica sia costituita da più unità (caldaie), ogni unità deve essere considerata quale impianto, ovvero la valutazione complessiva deve riferirsi alla centrale termoelettrica nella sua totalità?

2) Un impianto costruito per l’incenerimento dei rifiuti, ma avente come obiettivo principale la produzione di energia, deve, in base all’interpretazione della detta direttiva, essere classificato come impianto di incenerimento ovvero come impianto di coincenerimento?

Tralasciando l'analisi delle questioni giuridiche, per le quali si rimanda alla lettura del testo completo, in questa sede riporterò le conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott:

Nell’applicare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, a un impianto termoelettrico composto di più unità (caldaie), si deve considerare sostanzialmente ogni unità, cioè ogni caldaia e relative attrezzature, come un impianto a sé. È tuttavia possibile considerare più impianti tra loro connessi come uno solo ai fini di singole disposizioni della direttiva, a condizione che con ciò non vengono aggirate le disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute.

La classificazione di un impianto in cui sono bruciati rifiuti come impianto di incenerimento ai sensi dell’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/76/CE o come impianto di coincenerimento ai sensi dell’art. 3, n. 5, della stessa dipende dallo scopo principale così perseguito, se il trattamento termico dei rifiuti oppure la produzione di energia o di altro. Lo scopo principale deve risultare da circostanze oggettive.

Per leggere il testo completo delle conclusioni dell'Avvocato generale, clicca qui.



Giuristi Ambientali - Roma, 30 giugno 2008. Convegno sulla nozione di rifiuto, sottoprodotto e recupero completo

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Vi segnalo il Convegno sulla “Normativa italiana e comunitaria a confronto. Nozione di rifiuto, sottoprodotto e recupero completo. Profili giuridici e tecnici”, organizzato dalla Giampietro Consulting, che si terrà a Roma il 30 giugno 2008.

La segnalazione si trova sul sito di Giuristi Ambientali

Il Convegno intende focalizzare alcuni problemi operativi sull’interpretazione della normativa italiana vigente, con particolare riferimento ai temi del CDR e CDR-Q, delle terre e rocce da scavo e dei residui da costruzione e demolizione.
Saranno, pertanto, analizzate le nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e recupero dei rifiuti, per valutare l’adeguamento della disciplina nazionale al diritto comunitario.
Intervengono organi istituzionali (Ministero dell’Ambiente, Istituto Superiore di Sanità), accademici ed esperti giuridici e tecnici.

Questi sono gli interventi programmati:

  • La nozione di rifiuto e di recupero di rifiuto. Proposte di riforma della direttiva 2006/12/CE e del T.U.A. (Franco Giampietro - Associazione Giuristi Ambientali)
  • Applicazione dei criteri dell’End of Waste: il caso del compost (Enzo Favoino - ISWA Italia, CCR Siviglia)
  • Intervento programmato (Ministero Ambiente)
  • La normativa tecnica sui Combustibili Solidi Secondari (Pasquale De Stefanis – ENEA)
  • Controllo delle emissioni dai processi di combustione (Giuseppe Viviano – ISS)
  • Campionamento e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e dei residui da C&D (Vittorio Giampietro - Ordine Ingegneri Prov. Rm)
  • Terre e rocce da scavo: la disciplina amministrativa (Giuseppe Garzia - Univ. Bologna)
  • Residui delle attività di costruzione e demolizione: profili giurisprudenziali (Chiara Scardaci – Avvocato)
Per scaricare ulteriori informazioni, il programma e la scheda di adesione, vai sul sito di Giuristi Ambientali.


L'evoluzione del danno ambientale nella politica europea (3)

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(segue da)

Nel precedente post ho cominciato ad analizzare le prime due tappe dell’evoluzione della politica della Comunità europea in materia di danno ambientale (dal Trattato CEE al vertice di Stoccolma; dal vertice di Parigi all’Atto Unico europeo).

Oggi comincerò ad analizzare la terza fase, inauguratasi con l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo il primo luglio del 1987, e protrattasi fino al Trattato di Maasticht.
In questa fase si è assistito alla proposta di direttiva comunitaria sui danni all'ambiente causati da rifiuti, alla Convenzione di Lugano e al Libro Verde sulla responsabilità civile per danno all'ambiente.

Questa fase, inoltre, ha segnato un importante punto di svolta: per la prima volta, infatti, è stata introdotta una espressa competenza della CEE in materia ambientale, mediante l'inserimento nel testo del trattato del titolo VII, dedicato all'ambiente.

Il quarto programma d'azione (1987/1992), oltre a ribadire obiettivi di tutela già contenuti nei precedenti programmi, lanciò il nuovo concetto dell'integrazione della politica ambientale con le altre politiche comunitarie, nell'intento di diffondere una maggiore convergenza di interessi e di comportamenti degli Stati membri, dell'opinione pubblica e di tutti i settori interessati nei confronti dei problemi ambientali.

In questo periodo, in sostanza, emerse l'esigenza di dettare delle regole uniformi, mediante le quali la comunità potesse affrontare in maniera più efficace i problemi ambientali, in considerazione dell'incapacità delle sole misure pubbliche di tipo preventivo, adottate da ciascuno stato, di scongiurare episodi di disastro ambientale, specie se imprevisti.
Inoltre, si cominciarono a prendere in considerazione, nell'ambito degli strumenti internazionali sul risarcimento del danno da determinate attività pericolose, profili economici e giuridici di danno all'ambiente, che non si esauriscono nelle conseguenze pregiudizievoli cagionate a cose o persone.


Il primo settembre 1989, la Commissione presentò al Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea una proposta di direttiva sulla responsabilità per danni causati da rifiuti.

Per la prima volta venne affrontato, a livello comunitario, il problema della definizione di un regime di responsabilità per danno all'ambiente, che si aggiungeva a quello relativo ai danni (tradizionali) a persone e cose.

Le linee portanti della proposta possono essere sintetizzate così
:
  • la responsabilità civile venne canalizzata sul produttore dei rifiuti, il quale, oltre che dei danni alle persone e alle cose, era considerato responsabile delle lesioni all'ambiente, dal momento della produzione sino al momento dell'evento lesivo, indipendentemente dalla colpa, e quindi in stretta correlazione con il sistema della responsabilità oggettiva;
  • il legislatore utilizzò la formula lesione (che deve essere persistente e rilevante) all'ambiente, intendendo così esprimere un istituto diverso dal danno alle persone ed ai beni;
  • la proposta di direttiva - in relazione all'oggetto della richiesta di riparazione della lesione all'ambiente - dettò una disciplina speciale, in base alla quale i soggetti legittimati a promuovere l'azione contro l'illecito ambientale (i poteri pubblici e i gruppi o le associazioni di interesse collettivo) potevano richiedere il divieto preventivo o l'interdizione del fatto generatore delle lesioni all'ambiente, il rimborso del costo delle misure adottate per prevenirlo o per attenuarne la gravità, il ripristino dell'ambiente nello stato immediatamente precedente a quello determinato dalle lesioni, ovvero il costo sopportato per l'esecuzione di tale misura.
Si trattò, in sostanza, di una proposta incentrata sul chiaro obiettivo della prevenzione della lesione all'ambiente.
Mancava una qualsiasi previsione del risarcimento in termini monetari, sia nell'ipotesi in cui il ripristino della situazione ambientale preesistente all'evento lesivo fosse tecnicamente impossibile, sia in quella in cui, dall'evento di danno sino al momento del ripristino, fosse trascorso un periodo di tempo non irrilevante.

(continua)


Paola Severino su la “Certezza del diritto e legalità la doppia sfida”

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Giusto ieri parlavo del fatto che l’Italia è incastrata nella sua disonestà

Oggi – quando si dice “il caso” – mi sono trovato per caso a leggere questo articolo di Paola Severino, vice rettore della LUISS, dal titolo “Certezza del diritto e legalità la doppia sfida”, pubblicato sul Messaggero di sabato 24 maggio 2008.

Un articolo che riassume con efficacia una delle piaghe della nostra società, concausa di quella disonestà che paralizza l’intero paese…

Ve lo riporto integralmente, perché vale la pena leggerlo. Per pensare.

"I primi commenti politici e giornalistici al discorso del nuovo Presidente di Confindustria ne hanno messo in luce i punti di più immediato impatto sociale: la crescita zero, le scelte energetiche, il rapporto con i sindacati, il lavoro femminile, l'occupazione dei giovani, l'inaridimento delle fonti di ricerca. Ma accanto a questi vi sono almeno altri due temi, che è forse più difficile cogliere, ma che meritano di essere approfonditi.
Il primo è stato espresso con esemplare sinteticità da Emma Marcegaglia in una proposizione ferma e chiara: "La certezza del diritto è fondamentale. Non c'è mercato senza legge".
Si tratta di un argomento denso di implicazioni e di prospettive tuttora aperte ed irrisolte, poiché il risultato di presidiare l'economia con norme certe ed efficaci si può raggiungere solo attraverso una serie di articolati passaggi.
In primo luogo, una limitazione delle prescrizioni burocratiche che scandiscono la vita dell'impresa.
La burocrazia genera approfittamenti che sconfinano nella corruzione per chi vuole trovare comode scorciatoie.
La burocrazia produce ostacoli, il più delle volte inutili e formali, alla realizzazione degli scopi di impresa.
La burocrazia corrode l'efficienza e l'efficacia che devono connotare lo sviluppo del mercato.
La burocrazia genera sacche di potere cui non corrisponde alcun contenuto costruttivo, ma solo l'esercizio di una ottusa forza ostativa.
La burocrazia sopperisce alla incapacità dello Stato di svolgere controlli efficaci imponendo al cittadino di documentare e certificare fatti di cui proprio lo Stato che li richiede do
vrebbe avere diretta cognizione.
In secondo luogo, una semplificazione ed una riduzione del numero delle leggi.
La stratificazione convulsa e disordinata di norme prive di coordinamento interno e sistematico genera uno stato di incertezza interpretativa in cui il governo dell'impresa diventa una traversata piena di pericoli e di incognite.
La difficile reperibilità di provvedimenti legislativi, sparsi nelle fonti più diverse, anziché raccolta in testi unici, determina il formarsi di una cultura da "legulei" che è incompatibile sia con la cultura d'impresa che con la cultura del giurista.
L'oscurità dei testi legislativi ed il loro intrecciarsi ed intersecarsi in un inestricabile groviglio generano incertezza nell'interpretazione del diritto e quindi nell'indicazione della corretta via al comportamento dell'imprenditore.
In terzo luogo, il recupero di efficienza della giustizia.
Appare ormai superfluo ripetere per l'ennesima volta che una sentenza emanata dopo anni di defatiganti rinvii non può soddisfare l'esigenza di giustizia di chi chiede l'applicazione della legge.
Se l'accertamento di un credito, il riconoscimento di un diritto di proprietà, il risarcimento di un danno richiedono anni di costoso processo, a quali rimedi sostitutivi potrà ricorrere l'imprenditore per non soccombere alla legge del più prepotente e spr
egiudicato?
Solo un Paese con poca burocrazia, con un numero limitato di leggi chiare e perentorie, con un sistema processuale efficiente, può presentarsi con concrete chances di successo alla sfida di un'economia ormai da tempo globalizzata.
Il secondo tema meritevole di approfondimento, strettamente connesso al primo, è quello del rispetto delle regole.
Un'impresa che opera nell'illegalità è un'impresa che, oltre a violare la legge, altera le regole della concorrenza e del mercato.
Essa sottrae infatti spazio, avvalendosi spesso di connivenze, favoritismi, finanziamenti irregolari, alle imprese che rispettano la legge.
E' proprio per questo che il forte richiamo di Confindustria ad una compatta reazione dall'interno, volta a fare terra bruciata intorno alle imprese illegali, può segnare una nuova tappa della lotta per la legalità.

Sono a tutti note le recenti iniziative, volte ad escludere da Confindustria quelle imprese che, assoggettandosi al pagamento del "pizzo", diventano conniventi con associazioni mafiose da cui si attendono protezioni o favori.
Si tratta di una forma di esecrazione e dissenso sociale che può diventare una potente arma per combattere l'illegalità ed isolare chi non rispetta le regole.
Solo un Paese in cui l'illegalità non è considerata "normale", in cui l'aggiramento delle regole non è considerato un vanto da "più furbi", in cui chi non rispetta la legge è socialmente condannato dai suoi concittadini, prima ancora che dal giudice, può riprendersi dalla profonda crisi, non solo economica, che lo attraversa, e riconquistare un ruolo adeguato alle sue tradizioni ed alla sua storia".
Via Il Messaggero

PS: ieri sera, a Exit, si parlava anche delle varie problematiche legate ai c.d. "sviluppatori", i furbetti che giocano sulle fonti rinnovabili (l'esempio di ieri sera riguardava l'eolico), generando un altro mostro, e alimentando, nell'oscurità, un meccanismo che non serve a nessuno, se non ai soliti.
Ma questo è un argomento che affronteremo in un altro post.


PS2: oggi 16 novembre 2011, Paola Severino è stata nominata dal Sen. Prof. Mario Monti Ministro della Giustizia. 
Non posso che essere contento di questa scelta, e le parole postate più di tre anni e mezzo fa, all'indomani dell'insediamento a palazzo Chigi di mister B., sono una riprova del valore di questa donna.
Auguri