Ambiente & Sviluppo n. 4/2008 e Lexambiente: vi segnalo un mio articolo in materia di tutela delle acque nel Testo Unico Ambientale. Le acque di falda

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Nei precedenti interventi sono state affrontate le tematiche relative alla disciplina transitoria
dettata dal T.U.A. in materia di bonifica dei siti inquinati e alla responsabilità dei soggetti coinvolti nella procedura di bonifica.

Nella terza, ed ultima, parte del riassunto in tre puntate del lungo articolo (per un approfondimento analitico si rimanda all’articolo pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 4/2008) l’analisi si è soffermata, in particolare, sulla nuova disciplina dettata dall’art. 243 T.U. ambientale sulla gestione delle acque di falda, emunte durante la bonifica.

Qui vorrei sottoporre alla vostra attenzione le problematiche sottostanti alla gestione delle acque di falda, emunte nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, che hanno riguardato:
  • la qualificazione giuridica delle acque de quibus;
  • il regime autorizzatorio degli impianti di depurazione delle stesse e, infine,
  • i limiti di emissione applicabili allo scarico.
Tali problematiche interpretative ed applicative sono state acuite, in Italia, dalla mancanza – nella disciplina previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, il c.d. “Testo Unico Ambientale” (id est: D.Lgs. n. 22/97, in materia di gestione dei rifiuti; D.Lgs. n. 152/99, relativo alla tutela delle acque dall’inquinamento; D.M. n. 471/99, concernente la disciplina sulla bonifica dei siti inquinati) – di una chiara indicazione normativa.

In questa situazione di incertezza giuridica, le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di bonifica, sulla scorta dell’opinione espressa dal Ministero dell’Ambiente, hanno qualificato le acque de quibus come “rifiuti liquidi”, da trattare – ai fini dello smaltimento – in impianti a
utorizzati ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli scarichi idrici.

Tuttavia, tale opzione non solo ha contribuito a rendere più farraginosi i procedimenti di bonifica – arrecando ulteriori oneri amministrativi, sanzionatori ed economici in capo ai soggetti imprenditoriali operanti – ma, in alcuni casi, ha anche condotto a conclusioni paradossali.

Nelle situazioni in cui, infatti, le acque di falda, emunte nell’ambito di procedimenti di bonifica, venivano sottoposte a procedimenti depurativi in impianti posti al servizio dell’attività industriale, e ubicati all’interno del sito da bonificare, si arrivava all’irragionevole e contraddittoria conclusione che nello stesso impianto si effettuava, contestualmente:
  • un’attività di depurazione delle acque di processo (al fine di ricondurle entro i limiti di emissione previsti dalla normativa in materia di scarichi idrici) e
  • un’attività di trattamento di “rifiuti”, costituiti dalle acque di falda emunte (con caratteristiche simili a quelle di processo), da scaricare entro i limiti, più severi, richiamati dal D.M. 471/99, anche se confluenti nello stesso corpo ricettore mediante la medesima conduttura....
L’articolo intende focalizzare l’attenzione sull’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 243 del T.U.A., con il quale il legislatore delegato, nel tentativo di colmare il vuoto normativo, cui si è fatto riferimento, ha stabilito che “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto" (art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 152/06)

Una pronuncia del TAR Catania (ordinanza n. 788 del 07.06.2007), adottata in sede cautelare, ha ritenuto inammissibile la prescrizione (adottata da un’Amministrazione Pubblica) che imponeva l’obbligo dell’autorizzazione ai sensi della normativa sui rifiuti in relazione alla gestione delle acque emunte, “dovendosi esse, invece considerare acque reflue di provenienza industriale (art. 243 D.Lgs. n. 152/06)”.

A confermare lo stesso orientamento, nella sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 2247 del 4 aprile 2007 si legge che «al fine di determinare il regime dei limiti di emissione applicabili alle acque trattate con il sistema di emungimento occorre stabilire con precisione quale sarebbe la destinazione delle acque trattate, ovvero:
a) se esse siano destinate, a seguito dell’emungimento e del trattamento, ad essere scaricate nei corpi idrici superficiali (in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero effettivamente coincidere con quelli (meno rigidi) previsti per gli scarichi idrici nei corpi recettori, oppure

b) se esse siano destinate alla reimmissione in falda (in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero, invece, coincidere con quelli (più rigidi) previsti dal D.M. 471 del 1999.

Più di recente, il TAR Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207, ha ribadito che l’art. 243 del D.Lgs n. 152 del 2006 individua una disciplina per queste tipologie di acque reflue che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.
Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006.


Infine, anche il
TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 90 del 28 gennaio 2008) ha affermato che “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica si un sito, sono riconducibili al paradigma delle acque reflue di provenienza industriale, a termini dell’art. 243, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006: pertanto, i limiti da rispettare allo scarico sono quelli della emissione in acque reflue industriali in acque superficiali"