Segnalazioni editoriali: un articolo sulla bonifica dei siti contaminati su Ambiente & Sviluppo e su Giuristi Ambientali

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Vi segnalo l’estratto dell’articolo “Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime”, di F. GIAMPIETROA. QUARANTA, su Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 3/2008, pubblicato in tre “puntate” sul sito di Giuristi Ambientali.
Nel primo abbiamo introdotto la materia: la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, che ha creato, fin dalla sua entrata in vigore, problematiche applicative, che hanno richiesto l’intervento del giudice – in specie amministrativo – al fine di delinearne i confini e di far luce sugli aspetti più controversi.

I principali aspetti controversi hanno riguardato, inter alia:
1. l’entrata in vigore della disciplina;
2. il tipo di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella procedura di bonifica;
3. la distinzione delle procedure tecniche ed amministrative per i siti dimessi e per quelli in attività;
4. l’obiettivo unico di bonifica per le acque sotterranee;

5. le caratteristiche del procedimento in relazione alle ordinanze contingibili ed urgenti e a quelle in materia di abbandono di rifiuti etc...


Nel corso degli anni, comunque, attraverso l’esegesi giurisprudenziale della disciplina si sono andati delineando con più precisione i fondamenti della normativa, e i procedimenti di bonifica, sia pure con le lentezze burocratiche e le difficoltà applicative sopra accennate, hanno cominciato ad “entrare a regime”.

Con il D.Lgs. n. 152/06 il legislatore delegato, in attuazione della legge delega n. 308/04, ha profondamente rielaborato la materia de qua, aprendo nuove “frontiere” alla discussione in sede dottrinale e giurisprudenziale.

Dopo l'introduzione sistematica, si è proceduto ad un'analisi della disciplina transitoria:

1)
l’art. 264, comma 1, lett. i), estende l'applicabilità dello ius superveniens (D.Lgs. n. 152/2006) non solo ai siti che risultano contaminati (in base al D.Lgs. n. 152/2006) alla data del 29 aprile 2006, ma anche ai procedimenti già in corso in tale data.
2) l'art. 265, comma 4, conferma tale principio, e prevede, nei confronti del responsabile della contaminazione, una norma di favore, che gli consente di avvalersi del nuovo regime, anche se ha ottenuto l’approvazione del progetto (preliminare o definitivo) di bonifica in data anteriore a quella innanzi indicata, a condizione che presenti adeguata relazione tecnica, entro il 29 ottobre 2006, diretta a rimodulare gli obiettivi della bonifica secondo i nuovi criteri del D.Lgs. n. 152/06.
e delle prime pronunce giurisprudenziali, fra le quali:
1) T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I – 19 aprile 2007, n. 1913, nella quale si afferma che [...] "con specifico riferimento agli obblighi di bonifica di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97, questi non possono considerarsi sussistenti in capo alla società, successivamente incorporata, che esercitava la propria attività in un periodo (nella specie, gli anni ’60) in cui non era stata ancora emanata la disciplina di cui al decreto Ronchi, né ne esisteva una analoga";
2) T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254, ove il tema in esame è affrontato in termini chiari ed univoci.
Nella specie, il Giudice amministrativo afferma che “nel caso di mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo, restano soggetti alla previgente normativa solo:

* quei sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o

*comunque legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione e
*
allorché, comunque, quest’ultima non sia più suscettibile di revisione o modificazione”.

Ne deriva che l’applicabilità dello ius superveniens (costituito, nella specie, dalle disposizioni di cui a D.Lgs. n. 152/2006, per un procedimento avviato sotto il vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/97) in virtù della corretta interpretazione del principio tempus regit actum, il quale incontra il solo limite della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite o, in altri termini, delle fasi procedimentali dotate di piena autonomia e definitività degli effetti.

(continua)


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23 maggio 2008 alle ore 21:36

Qui c'è la guerra civile, dove andremo a finire?!

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