L'evoluzione del danno ambientale nella politica europea (2)

1 commenti
(segue da)

Nel precedente post ho cominciato a delineare l’evoluzione (a livello europeo e nazionale) della disciplina del danno ambientale, attraverso la quale si può comprendere meglio l’importanza di un’azione preventiva di informazione ambientale, e concludevo la breve introduzione evidenziando come, in dottrina, si è soliti scandire la politica della Comunità in diverse "tappe", ad ognuna delle quali corrisponde un determinato indirizzo di politica ambientale.

Oggi analizzeremo le prime due:

1) Dal Trattato CEE al vertice di Stoccolma del 1972

La prima tappa va dal 1958 (anno di entrata in vigore del Trattato di Roma) al 1972 (che rappresenta, come si è visto, la data a partire dalla quale si è cominciata gradualmente ad avvertire la consapevolezza della necessità di una politica ambientale comunitaria): in questo periodo, nonostante l'emanazione di alcune norme:
  • Direttiva 67/584 sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  • Direttiva 70/157 sull'inquinamento acustico;
  • Direttiva 70/220 sulle emissioni inquinanti provocate dagli autoveicoli
rivolte, anche se solo parzialmente, alla tutela ambientale, è mancata la consapevolezza della emergente questione ambientale e della necessità di intraprendere una seria politica capace di contrastare i problemi causati dal rapido sviluppo industriale.

Il perseguimento dello sviluppo sostenibile nella determinazione e nella realizzazione della politica ambientale - che rappresenta, oggi, uno dei principali settori in cui si articola la politica comunitaria - non costituiva ancora, allora, un obiettivo imprescindibile per le istituzioni comunitarie: tanto è vero che nell'originario testo del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957, i concetti di ambiente, di tutela ambientale e di politica ambientale non erano neppure menzionati.

2) Dal vertice di Parigi (1972) all'Atto Unico Europeo (1987): lo sviluppo sostenibile

Nel vertice di Parigi dell'ottobre del 1972, che inaugurò la "seconda fase" della politica europea, il Consiglio prese atto dei danni che uno sviluppo industriale ed economico indifferente ai problemi ecologici provocava all'ambiente, e dichiarò che "la crescita economica non è fine a se stessa, ma dovrebbe tradursi in un miglioramento della vita e del benessere generale ... e, in conformità con i tratti fondamentali della cultura europea, attenzione particolare dovrà essere data ai valori intangibili e alla protezione dell'ambiente".

Vennero enunciate, in questa sede, le linee direttrici della futura politica ambientale comunitaria: tra queste figuravano due principi che avrebbero assunto, in futuro, un ruolo sempre più importante: il principio "chi inquina paga" e quello dell'"azione preventiva" e correzione alla fonte dei danni, attraverso la c.d. valutazione d'impatto ambientale.

Il principio "chi inquina paga" è stato definito, negli obiettivi e nei mezzi per attuarlo,

nell'allegato ad una importante raccomandazione del Consiglio

adottata congiuntamente dalle tre Comunità

(racc. 75/436/Euratom, CECA, CEE del 3 marzo 1975).

Secondo tale principio "le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato,

responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie

per evitare questo inquinamento o per ridurlo ...

La protezione dell'ambiente non deve essere assicurata da politiche basate

sulla concessione di aiuti, che addosserebbero alla collettività

l'onere della lotta contro l'inquinamento"

Inquinatore è "colui che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente,
ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione".
L'atto contempla anche casi di "catene di inquinatori" e
di "inquinamento cumulativo".
I mezzi principali di cui si raccomanda l'adozione ai pubblici poteri
al fine di attuare il principio
"chi inquina paga" sono le norme ed i canoni.
L'imposizione di questi ultimi ha una funzione di stimolo,
nducendo il responsabile a prendere le misure necessarie
per ridurre l'inquinamento di cui è autore, ed una funzione di ridistribuzione,
facendogli sostenere una parte delle spese per le misure collettive di disinquinamento
Si precisa, infine, che quanto previsto non pregiudica la normativa
in materia di responsabilità civile e gli eventuali risarcimenti
dovuti in base al diritto nazionale o internazionale.

In questo periodo il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione emanarono tre programmi d'azione - 1973/1977; 1977/1981; 1982/1986 - con i quali la Comunità, dopo aver stabilito la centralità dell'interesse ambientale in relazione a qualunque tipo di programmazione o decisione, intensificò e riorganizzò la propria politica, affiancando alle tradizionali iniziative basate sul controllo degli inquinanti e sul contenimento degli inquinamenti, una politica di prevenzione dei danni all'ambiente - nell'ottica dello sviluppo sostenibile, attraverso l'adozione di numerose direttive, quali, ad esempio:
  • la direttiva 75/442 sui rifiuti
  • la direttiva 76/464 sulle sostanze pericolose nelle acque
  • la direttiva 80/778 sulle acque destinate al consumo umano
  • la direttiva 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti
  • la direttiva 84/360 sulle emissioni in atmosfera degli impianti industriali
  • la direttiva 85/337 sulla valutazione d'impatto ambientale.
Nel 1986 i ministri di Grazia e Giustizia dei 21 paesi del Consiglio d'Europa approvarono una risoluzione sulla responsabilità civile per il risarcimento dei danni causati all'ambiente da attività pericolose, nella quale, preso atto che "il danno all'ambiente non può essere oggetto di prevenzione in ogni caso, ma deve essere riparato in modo adeguato", decisero di porre allo studio un regime di responsabilità civile basato, da un lato, sulla presunzione di colpa o sulla responsabilità oggettiva (con un sistema collettivo di riparazione fondato sull'assicurazione o la costituzione di un fondo), dall'altro sull'obbligo di rimessione in pristino o di misure di risanamento.

(continua)


1 comment

4 novembre 2010 alle ore 17:10

molto interessante

Reply
Posta un commento