Chi paga la tecnologia verde?

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di Naide Della Pelle

La domanda m’è sorta spontanea leggendo un articolo, apparso sul Sole24ore on line, dal titolo più che eloquente: L'impresa guadagna a essere più ecologica.

Per certi versi, sono proprio i consumatori a sostenere i costi dell’innovazione tecnologica, la c.d. tecnologia verde.

La sostenibilità ambientale è una nuova leva del marketing: sempre più acquirenti sono disposti a spendere di più, se sanno che il prodotto rispetta l’ambiente.
Per le imprese, questo vuol dire margini migliori, oltre che la possibilità di comunicare prodotti e attività in modo nuovo, distinguendoli dalla mischia.

Il passaggio è semplice: affinché sullo scaffale del supermercato arrivi un prodotto che rispetta l’ambiente, chi produce deve investire in tecnologia, e l’innovazione è un costo, si sa.

Modificare una filiera produttiva, riducendo nei vari passaggi le emissioni di CO2 non è una passeggiata: per le imprese di taluni settori merceologici – in primis l’agro-alimentare – investire in innovazione costituisce uno stimolo non da poco…


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La Pubblicità su Natura Giuridica

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In questo articolo, presentiamo tutti gli strumenti per la tua pubblicità sul sito e sul blog di Natura Giuridica.
I contenuti pubblicati sul blog Natura Giuridica e sul sito web Natura Giuridica si rivolgono agli operatori del settore ambiente (aziende e Pubbliche Amministrazioni), e ad un pubblico, sempre più numeroso, interessato alle tematiche ambientali che sceglie i prodotti da acquistare tra quelli che tutelano e rispettano l'ambiente.

Vediamo più in dettaglio gli strumenti pubblicitari di Natura Giuridica:
i banner sul sito web e sul blog 
Nel sito: sia nella homepage che in una delle pagine come questa http://www.naturagiuridica.com/energia-fonti-rinnovabili.php organizzate per materia; nel blog: su ciascuna delle barre lateral, nella parte finale in basso, il "footer" o all'interno di un particolare articolo o "post")
• i links sul sito e sul blog
Sul sito vengono pubblicati nella pagina links-ambiente-aziende mentre sul blog vengono pubblicati sulle barre laterali o all'interno di un particolare articolo o "post"

la pagina web dedicata   
Nel sito viene pubblicata una pagina ex novo, uno spazio totalmente dedicato all’azienda e ai suoi prodotti; nel blog invece viene pubblicato un articolo o "post".

Se sei interessato a promuovere la tua attività su Natura Giuridica,  e vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata alla pubblicità: lì troverai tutte le informazioni su dimensioni e posizioni dei banner,   contatti e dati per la fatturazione.


Natura Giuridica è il canale ideale per presentare la propria attività in campo ambientale, i prodotti e servizi ambientalmente compatibili (dai beni di largo consumo, come un elettrodomestico, fino ai servizi più innovativi, come l’installazione di un impianto mini-eolico o la costituzione di un Gas).


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Comunicare l’ambiente con i Blog

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Dal giorno in cui ho pubblicato il primo post sul mio blog dedicato al diritto ambientale, Natura Giuridica - era il 9 marzo 2008 - ad oggi 19 giugno 2009, le pagine viste hanno raggiunto quota 60.000.

Rivolgo un GRAZIE a tutti quelli che hanno visitato, letto e commentato il mio blog, oltre a tutti coloro che mi hanno contattato via e-mail per chiedermi consigli, pareri ambientali e consulenze ambientali.

Questo risultato è per me molto importante, perché il mio “eco-blogico di informazione, comunicazione e diritto ambientale” non è solo uno strumento per il mio lavoro, che è quello di prestare consulenze ambientali ad imprese e Pubbliche Amministrazioni, ma è un progetto divulgativo in cui credo fermamente.
Anche il sito web di Natura Giuridica, che ha visto la luce a fine marzo scorso, ha già acquisito pagerank 2 e totalizza 50 pagine viste al giorno!

In effetti, il blog funziona da traino per il sito, veicolando traffico in modo rapido, più rapido di quanto non avvenga se si mette on line un nuovo sito web!

Misteri del web e del SEO, la disciplina che cerca di aumentare la visibilità delle pagine web, attraverso un particolare tipo di scrittura.

La mia compagna Naide, che lavora nel mondo della comunicazione web, e che ogni tanto mi dispensa pillole di SEO, mi dice sempre che, fino a pochi anni fa, parlare di ambiente, per esempio di buone prassi come la raccolta differenziata o l’acquisto di lampadine a risparmio energetico, equivaleva a non essere ascoltati.
Non si trattava solo di un problema di stile e di linguaggio comunicativi, ma di scarsa propensione all’ascolto da parte di Cittadini ancora troppo “consumatori a tutti i costi”.

Oggi le cose sono cambiate: lo dimostra – nel suo piccolo – la crescita del mio blog e, per dirla tutta, anche le facce della gente quando, alla domanda “cosa fai nella vita”, rispondo: “sono giurista ambientale”.

Una volta, era lo scetticismo a farla da padrone, ora quella che traspare è soprattutto curiosità, interesse per un campo di attività, il diritto ambientale, che sta prendendo sempre più piede.

In questo senso, è cambiato anche l’approccio delle aziende che richiedono una consulenza ambientale: oggi si tende a ricorrere al consulente – giurista ambientale in via preventiva, prima di pianificare un nuovo ciclo produttivo, di aprire un nuovo stabilimento, di rischiare di effettuare delle operazioni illecite.
Fino a non molto tempo fa, più che alla consulenza ambientale si faceva ricorso ad un avvocato, non specializzato in diritto dell’ambiente, quando ci si accorgeva di aver violato la legge.

Si tratta di una rivoluzione copernicana, direi!

Grazie ancora!

Andrea Quaranta



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Energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica: la Direttiva 2009/28/CE

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Sulla base della tabella di marcia per le energie rinnovabili, il Parlamento ed il Consiglio sottolineano l’importanza della direttiva, volta a promuovere il risparmio energetico e l'efficienza energetica e a creare la stabilità economica a lungo termine necessaria affinché le imprese possano effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili (gli aspetti economici dovrebbero venire in secondo piano rispetto a quelli ambientali, ma rappresentano, volenti o nolenti, il principale incentivo-motore di qualsiasi politica…).

Norme chiare, trasparenti e semplici sono i principali strumenti attraverso i quali raggiungere gli obiettivi energetici indicati nella direttiva 2009/28/CE.

Chi è interessato ai finanziamenti e vuole investire nelle fonti di energia rinnovabile, può contattarmi per ricevere una consulenza ambientale ed avere una panoramica dei contributi ottenibili e dell'iter autorizzatorio necessario per la realizzazione dell'impianto. In effetti, lo scenario cambia da Regione a Regione poiché, specialmente per le autorizzazioni, in virtù di una competenza ripartita con lo Stato, sono le Regioni che possono derogare o integrare quanto disposto dalla disciplina nazionale (v. a questo proposito la relazione di Andrea Quaranta nell'ambito del convegno sul patrimonio boschivo).


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Direttiva 2009/28/CE: promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

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Le fonti di energia rinnovabili, insieme al controllo del consumo di energia, al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza energetica, rappresentano – ognuno con le proprie caratteristiche – strumenti essenziali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (e rispettare, quindi, i parametri fissati dal protocollo di Kyoto), nonché per promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e, infine, per creare posti di lavoro e sviluppo regionale.

L’Unione Europea è consapevole dell’importanza di una politica integrata (in tutti i campi, ma in special modo in relazione a quella) climatica.
Il cambiamento climatico – i cui sintomi più rilevanti sono costituiti dall’ aumento delle temperature, dallo scioglimento dei ghiacciai, dagli episodi di siccità e dalle alluvioni sempre più frequenti – infatti, rappresenta una delle maggiori sfide che i governi dovranno affrontare nei prossimi anni, al fine di evitare il peggioramento dei rischi per il pianeta e per le generazioni future.

Urgenza, pianificazione lungimirante e sostenibile e integrazione delle politiche comunitarie sono le parole d’ordine dell’Unione europea, che ha fatto della lotta al cambiamento climatico una delle priorità del suo programma di interventi, attraverso l’integrazione dell'obiettivo del controllo dei gas serra in tutti i settori di azione, in modo da conseguire una lunga serie di obiettivi:

1. consumo più efficiente di un'energia meno inquinante;
2. sistema di mezzi di trasporto più pulito e più equilibrato;
3. responsabilizzazione delle imprese, senza tuttavia compromissione della competitività;
4. gestione del territorio e delle politiche agricole al servizio dell'ambiente;
5. creazione di un quadro favorevole alla ricerca e all'innovazione.

In questo contesto si inserisce la recente Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, pubblicata sulla G.U.C.E. – la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – lo scorso 5 giugno 2009 (L 140/16), il cui testo è gratuitamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica.

Il tema affrontato dalla Direttiva 2009/28/CE è molto complesso, oltre che di estrema attualità.

Per questo motivo ho intenzione, in questa sede, di tratteggiare gli aspetti principali della disciplina ivi prevista, e di approfondire analiticamente il contenuto nelle pagine del sito di Natura Giuridica, il sito che, oltre ad un costante aggiornamento in materia di diritto ambientale (effettuato attraverso una selezione delle sentenze e delle normative più rilevanti), offre una specializzata consulenza ambientale in tutti i settori del diritto dell’ambiente.

La direttiva 2009/28/CE comincia con un lungo elenco di “considerando” (ben 97), che contengono, in sostanza, le motivazioni che hanno portato all’adozione della direttiva 2009/28/CE.
Oltre agli obiettivi relativi al controllo del consumo di energia, al maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza energetica, il Parlamento e il Consiglio sottolineano l’importanza del progresso tecnologico, degli incentivi all’uso e alla diffusione dei trasporti pubblici e del ricorso a tecnologie energeticamente efficienti, strumenti la cui efficacia può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di petrolio nel settore dei trasporti.

La direttiva 2009/28/CE punta, inoltre, sul sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, sullo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla promozione del ricorso ai fondi strutturali e sulla produzione energetica decentrata, che presenta molti vantaggi, fra i quali l’utilizzo delle fonti di energia locali, la maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici le minori distanze di trasporto, la ridotta dispersione energetica, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

(continua con: Energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica: la Direttiva 2009/28/CE )

Foto: “Spaghetti renewable Calvario” originally uploaded by Galep Iccar

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.

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Danno morale per patema d’animo: risarcimento per il disastro ambientale di Seveso

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La Cassazione Civile (sentenza n. 11059/09) ha affrontato un tema molto delicato, relativo alle conseguenze risarcitorie/patrimoniali del disastro ambientale di Seveso (i tags principali, per riassumere, sono: danno ambientale, risarcimento del danno non patrimoniale, mezzi di prova, risarcibilità, diossina, disastro ambientale, danno esistenziale, Class action).

Il “patema d’animo” dei cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla salute, causate dalle sostanze tossiche sprigionatesi in seguito al disastro ambientale di Seveso, deve essere risarcito come danno morale, nonostante le tesi sostenute, a gran voce, dall’Icmesa nel ricorso presentato in Cassazione per l’annullamento della sentenza di secondo grado che, confermando quanto già statuito dal Tribunale di Milano, aveva condannato a società ad un risarcimento pari a 5.000 € per ciascun ricorrente.

Tesi che ruotavano tutte intorno a questo concetto: non esistono i presupposti per il danno morale perché, inter alia, non c’è la prova che i residenti della “zona della nube tossica” avessero avuto delle ripercussioni nella vita sociale o anche di relazione…

La Cassazione, con un sentenza che vi consiglio vivamente di leggere d’un fiato (potere liberamente scaricare la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11059/09 sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni) ha statuito, invece, e per fortuna giuridico-ambientale, che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale turbamento psichico sia provato in via documentale.

Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza dell’altro, secondo criteri di regolarità causale.

Si tratta, del resto di principi affermati già in passato (Cass. Sez. Un. civ. n. 2515/2002, in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo - art. 449 c.p.) nel caso del verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere plurioffensivo: qui la Cassazione sottolineava che alla lesione dell’interesse adespota all’ambiente ed alla pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di uno stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a detti soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato.

In armonia con un’altra decisione della Cassazione (Cass. Sez. Un. civ. n. 26972/2008) il giudice di legittimità delle leggi ha, inoltre, stabilito che va esclusa l’autonomia del c.d. danno esistenziale, il quale non rappresenta altro che una delle voci del danno non patrimoniale.
Nel caso in cui il fatto illecito, da cui è derivato il danno, si configuri come reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua più ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

In questo contesto, la sofferenza morale può ben protrarsi anche per lungo tempo e la sua durata assume rilievo ai fini della quantificazione del risarcimento, e il Giudice ha il compito di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome ad esso attribuito.

Altri post pubblicati sul blog di Natura Giuridica, relativi al risarcimento per danno ambientale:


Evoluzione del danno ambientale nella politica europea (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”)



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