Silenzio radio

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Cosa deve fare il titolare di un’emittente radiofonica che, nel presentare un’istanza di verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività, si vede rigettare, dopo ben quattro anni, l’istanza di sanatoria per 23 microimpianti trasmettitori presentata, l’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 112/2004?

Il ricorrente deduceva la lesione dell’affidamento ingenerato, atteso il decorso di ben quattro anni dalla presentazione della domanda, oltre alla carenza di motivazione e all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il TAR Campania (sentenza n. 1732/09) nell’accogliere il ricorso, ha sinteticamente affermato che nei procedimenti ad istanza di parte, l’Amministrazione, prima di emettere l’atto di diniego, è tenuta a comunicare i motivi ostativi, sì da permettere all’istante di presentare le sue osservazioni.

E non può continuare ad opporre un ingiustificato "silenzio radio"....

Nella specie, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso presentato da un’emittente radiofonica, che si era vista negare, a distanza di quattro anni dalla richiesta, l’istanza in sanatoria per 23 microimpianti trasmettitori, in assenza della documentazione attestante almeno alcune delle ispezioni che si assumono essere state effettuate nel lasso di tempo preso in considerazione.

Foto: “da una vecchia radio” originally uploaded by ¸.•*´¨`*•.♥Lib era Strega♥.•*´¨`*•



Chi inquina paga (e i cocci sono suoi)

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Nelle conclusioni dell’Avv. Generale della Corte di Giustizia, J. Kokott, nella causa C-254/08 sono stati affrontati i seguenti temi: i costi dello smaltimento dei rifiuti, il principio “chi inquina paga”, la responsabilità finanziaria per lo smaltimento dei rifiuti e la responsabilità di gruppo, il potere discrezionale di scelta nella determinazione del soggetto tenuto a sopportare i costi dello smaltimento dei rifiuti, il coefficiente di produttività quantitativa.

In estrema sintesi, nella causa de quo bisognava chiarire in che misura il principio «chi inquina paga», proprio della normativa in materia di rifiuti, limiti la libertà organizzativa degli Stati membri nel disciplinare le modalità di ripartizione dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani: numerose imprese alberghiere, infatti, contestano i costi ad esse imposti ed affermano che essi non corrisponderebbero alla quantità di rifiuti prodotta.

Nelle sue conclusioni, l’Avv. Generale J. Kokott ha delineato in modo chiaro i contorni del principio chi inquina paga.

Innanzitutto, il principio «chi inquina paga» rileva soprattutto in quanto l’inquinatore è incentivato ad evitare l’inquinamento ambientale: qualora tale principio non venga attuato quale divieto di porre in essere comportamenti che inquinano l’ambiente, bensì sotto forma di una regolamentazione dei costi, l’inquinatore può decidere se cessare l’inquinamento ovvero ridurlo o sostenere invece le spese necessarie alla sua cessazione.

Inoltre, il principio «chi inquina paga» – espressione del principio di proporzionalità, concretizzazione del principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione – è inteso a ripartire equamente i costi legati all’inquinamento dell’ambiente, che non vengono addossati ad altri (alla collettività), o semplicemente ignorati, bensì vengono imputati a colui che è responsabile dell’inquinamento.

Il principio «chi inquina paga», infine, sembra ostare a disposizioni in cui l’ammontare dell’imposta non corrisponde necessariamente allo sforzo impiegato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai soggetti tenuti al pagamento.
Per una disciplina dei costi dello smaltimento dei rifiuti urbani che corrisponda esattamente alla quantità dei rifiuti, secondo l’Avvocato generale occorrerebbe registrare i rifiuti conferiti e i costi che ne derivano e fatturarli al produttore di rifiuti: l’incentivo ad evitare di produrre rifiuti sarebbe relativamente forte, in quanto ogni diminuzione della quantità di rifiuti comporterebbe un risparmio dei costi. 
Tuttavia, avverte, è controverso se il modello della liquidazione esatta dei costi debba essere applicato allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani, in definitiva, riveste il carattere di un «affare di massa»: già questa considerazione potrebbe giustificare di non liquidare in maniera esatta i costi, ma di ripartili mediante un regime forfettario.
Inoltre, è difficile effettuare una liquidazione precisa […]
Si deve constatare, sottolinea l’Avv. Generale J. Kokott, che vi possono essere senz’altro motivi per non fondare la disciplina dei costi dello smaltimento dei rifiuti urbani su una liquidazione esatta dei costi causati dal singolo produttore di rifiuti: di conseguenza, nell’attuazione del principio «chi inquina paga» sussiste una certa flessibilità (la Corte ha talvolta collegato l’obbligo di sopportare i costi non all’aver causato il danno, ma alla circostanza che il responsabile al quale è richiesto il pagamento ha contribuito a generare i rifiuti o i danni): di conseguenza, non si può esigere un’esatta liquidazione dei costi, ma occorre fare riferimento all’appartenenza ad un gruppo responsabile nel suo complesso per l’inquinamento ambientale, espressione della responsabilità di gruppo.

L’ultima questione affrontata riguarda la capacità di reddito di un produttore di rifiuti, la quale non è direttamente connessa alla sua quantità di rifiuti (è vero che non si può escludere che le imprese più redditizie producano una quantità di rifiuti particolarmente elevata, ma si può assumere anche il contrario), e non può giustificare tariffe più elevate neanche sotto il profilo sociale.
Il principio «chi inquina paga», infatti, è inteso a garantire che tutti gli strati sociali assumano un comportamento che danneggi nella minor misura possibile l’ambiente: sarebbe incompatibile con tale principio esonerare direttamente taluni gruppi, a causa dell’estrema indigenza o della ridotta capacità produttiva, dai costi legati all’inquinamento ambientale da essi causato.
Ciò non esclude tuttavia la necessità di prendere in considerazione tali costi – segnatamente nella misura in cui l’inquinamento ambientale costituisca una componente inevitabile del tenore di vita – nel calcolare eventuali misure di sostegno in campo sociale.
In tal modo verrebbe infatti garantita la funzione di incentivo svolta dal principio «chi inquina paga».

Foto: “POTSHERDS, COCCI - "Behind every Light a Shadow is hidden always" - "Dietro ogni Luce si cela sempre un Ombra" originally uploaded by vinx80x


Eolico: quale compatibilità ambientale?

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La Corte Costituzionale ritorna sulla questione della compatibilità ambientale degli impianti per la produzione di energia eolica, con la sentenza n. 166/09, che affronta la problematica della legittimità costituzionale di una legge della regione Basilicata, con la quale, inter alia, il legislatore lucano ha stabilito che:
1. fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata;
2. le procedure autorizzative in atto, che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica, sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica, secondo quanto previsto da un atto di indirizzo.

Il TAR di Potenza ha sollevato, al riguardo, alcune questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che:

1. con la disposizione di cui al punto 1 il legislatore avrebbe violato gli artt. 3, 41, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, perché comporterebbe la sospensione sine die di tutti i procedimenti volti al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non indica il termine di adozione.
La disposizione contestata, inoltre, contrasterebbe con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 387/03, secondo il quale il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni deve concludersi entro centottanta giorni.

2. la seconda disposizione, invece, nel richiamare la delibera con la quale vengono fissati i criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio, lederebbe la competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

La Corte Costituzionale,ha ritenuto infondata la prima questione di legittimità sottopostale, evidenziando che la disposizione - in base alla quale le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto da un atto di indirizzo regionale - non provoca alcuna sospensione dei suddetti procedimenti, ma si limita ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza.
Il fatto che il giudice a quo si sia mosso da un presupposto interpretativo errato, in base al quale il testo della legge sottoposta al controllo di legittimità costituzionale l'art. 3 comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

La Corte Costituzionale ha ritenuto, invece, fondata la seconda questione di legittimità costituzionale: la presenza delle diverse competenze legislative, infatti, giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni - proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale – di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 - il quale prevede che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina che ha, quale precipua finalità, quella di proteggere il paesaggio.
Il legislatore, infatti, ha espressamente sancito che le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.
La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente.

Foto: “hoping in possible future” originally uploaded by Spizzico80



Il caso Acna di Cengio e la responsabilità del proprietario del sito contaminato: conclusioni del convegno su Bonifica e Danno ambientale del 2 luglio 2009 a Roma

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La sessione pomeridiana è stata inaugurata dal
Prof. Dell’Anno, che ha analizzato i profili giuridici della responsabilità del proprietario di un sito contaminato, attraverso una rapida ricognizione delle “nozioni d’apice” di danno o pericolo ambientale, sito contaminato, prevenzione, risarcimento del danno (in forma specifica o per equivalente).
Qual è la responsabilità, e qual è il ruolo del proprietario (ovvero “operatore”)?
Quando occorre intervenire?
Quali sono i profili di responsabilità?
Chi è tenuto a procedere alle operazioni di bonifica?
Quali sono i criteri di imputazione?
Sono alcune delle domande di cui ha delineato le risposte il relatore, che ha evidenziato i profili soggettivi della responsabilità (diversi a seconda che si tratti del proprietario, di un operatore professionale o di un operatore non professionale) e elencato gli eventi esclusi dalla responsabilità, per finire il suo intervento con i punti di contatto fra la normativa sulle bonifiche e quella sul danno ambientale, nozioni diverse, sottoposte a discipline giuridiche diverse (il danno ambientale presuppone una lesione attuale dei beni giuridici, mentre la bonifica può essere imposta anche in caso di pericolo; il danno ambientale deve essere ingiusto, mentre la bonifica può anche avvenire senza colpa o condotta).
Prima delle conclusioni finali, il Prof. Dell’Anno ha anche accennato alla sindrome dell’arto fantasma, in relazione alla discontinuità normativa dell’apparato sanzionatorio, conservato nel Testo Unico Ambientale, il quale, tuttavia, ne interrompe la continuità.

Dopo l’intervento dell’Ing Vittorio Giampietro – volto ad evidenziare gli aspetti fondamentali della valutazione tecnica del danno ambientale – l’Ing. Paolo Boitani, dell’Ecotherm Site Assessment, ha illustrato le esperienze e le prassi amministrative e tecniche della bonifica di aree industriali dismesse (i c.d brownfields), mentre il Direttore tecnico del CSM ERM Italia ha sottolineato le difficoltà di procedere alla misurazione del danno.

Angelo Taraborelli, infine, AD e DG della Syndial ha effettuato un interessantissimo excursus storico della vicenda dell’ACNA di Cengio, che rappresenta il primo importante progetto di recupero ambientale portato al quasi totale compimento.
Nella sua relazione, l’AD della Syndial non ha nascosto la frustrazione di chi lavora nel settore ambientale, perennemente pressato da una normativa scritta male e gestita peggio.
La vicenda del sito di Cengio, conclude, “solleva non poche questioni in relazione al danno ambientale e alla sua quantificazione, questioni che la prassi italiana dimostra essere irrisolte e, quindi, intaccano in misura rilevante la certezza del quadro normativo di cui l’attività di impresa necessita”.

Chi volesse approfondire la materia trattata nel corso del convegno, può visitare:
Se sei interessato ad una consulenza legale ambientale in materia di bonifiche dei siti contaminati, ad assistenza legale in materia di risarcimento del danno ambientale, o ad un parere legale in materia di diritto ambientale, inviami la tua richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.quaranta@naturagiuridica.com

Convegno del 2 luglio 2009 su bonifica e danno ambientale nei SIN.
Ecco i post:

Foto: “Il caso Acna” originally uploaded by thicofilm



Fotovoltaico in zona agricola: DIA, titoli edilizi, autorizzazione unica e altra burocrazia...

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Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola, quale iter burocratico occorre seguire (DIA o autorizzazione unica)?

La regione Puglia - la vicenda de qua è ambientata a Bitonto – nelle more dell’adozione delle linee guida previste dal comma 10 dell’art 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha indicato i propri indirizzi e la regolamentazione delle procedure, in considerazione del fatto che il territorio regionale è stato interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel farlo, ha distinto gli impianti la cui realizzazione è subordinata ad un’autorizzazione unica regionale, quelli per i quali la stessa non è stata ritenuta necessaria e quelli soggetti alla denuncia di inizio di attività (D.I.A.), in deroga all’autorizzazione unica regionale, fra cui “gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e fino a 1 KMp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell’ubicazione, di quanto specificato nell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003”.


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Rifiuti: a pesca di giurisdizioni...

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Con due recenti sentenze, il TAR Lazio si è pronunciato sulla delicata questione concernente la giurisdizione in materia di gestione dei rifiuti.
Delicata perchè, come sovente capita nel mondo del diritto, quella inerente la giurisdizione è una problematica che da adito a comportamenti...poco chiari, ad un..."turismo giuridico" à la carte, costruito su misura delle esigenze di chi agisce in giudizio...una sorta di pesca delle giurisdizioni.


Nella prima (TAR Lazio, n. 1655/09) il giudice amministrativo ha affermato che tutte le controversie che attengono alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, sebbene l’amministrazione non abbia in concreto esercitato il potere in astratto conferito (agendo, invece, attraverso comportamenti o comunque con atti paritetici con conseguente contrapposizione di posizioni di diritto soggettivo), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre tutte le controversie totalmente estranee all’esercizio del potere pubblico di gestione in materia di rifiuti non possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché l’accordo privatistico - fonte del rapporto obbligatorio - sia stato stipulato per regolamentare, anche da un punto di vista patrimoniale, la gestione dei rifiuti.

L’attribuzione di poteri che possono incidere autoritativamente ed unilateralmente sulle posizioni giuridiche contrapposte deve essere sempre effettuata dalla legge e, atteso che l’esercizio della funzione amministrativa si concreta nella traduzione del potere in atto, il principio di legalità si risolve in quello di tipicità dei provvedimenti amministrativi, nel senso che l’amministrazione può emanare soltanto i provvedimenti stabiliti in modo tassativo dalla legge stessa.

Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il potere di nomina del Commissario ad acta, attribuito da un atto amministrativo e non da una norma di legge, configura un “meccanismo” illegittimo, perchè attribuito al di fuori di una previsione normativa di legge che conferisca allo stesso tipicità e legalità risolvendosi nella violazione dell’autonomia delle amministrazioni locali costituzionalmente garantita e in quella di principi generali dell’ordinamento, attribuendo al creditore il potere, non previsto dal vigente ordinamento, di farsi giustizia da sé...

Nella seconda (TAR Lazio, n. 3482/09) il Collegio ha sottolineato che il legislatore ordinario non ha un’assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi.

Si tratta di materie che devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, la quale è contrassegnata dalla circostanza che l’amministrazione pubblica agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, con la conseguente esclusione che la mera partecipazione dell’amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa.

In questo post ho riportato solo gli aspetti salienti della vicenda: chi fosse interessato ad approfondire la tematica, o a richiedere un parere legale ambientale in materia di rifiuti, può contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica.

Foto: “Tra i rifiuti” originally uploaded by Silvio 60



Omessa bonifica: silenzio inevitabile della Cassazione

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Al termine dell’intervento del Prof. Giampietro, il moderatore, nel concedere la parola al Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente, ha auspicato una maggiore coerenza della disciplina…opinione condivisa dall’esponente ministeriale, il quale, poi, però, si è “perso” nei meandri del politichese e – premettendo che forse il suo discorso avrebbe deluso qualcuno – ha cominciato a elencare tutta una serie di fatti che, a dir suo, l’attuale governo avrebbe (già?!) messo in opera per tracciare una traettoria giuridica di discontinuità rispetto alla normativa ereditata dalle precedenti legislature…
Come se fra queste non ci fosse anche quella maggioranza che allora fece approvare, in tutta fretta, alla scadenza del proprio mandato, il “testone” ambientale...
Cioè la stessa che adesso proclama di voler mettere finalmente ordine…e che di leggi porcata se ne intende….
Insomma, l’esordio dell’intervento del Capo del Dott. Atelli è stato profetico, anche considerando il vociare e un certo malumore che serpeggiava fra gli operatori del settore presenti in sala…

La Dott.ssa Musmeci, come accennato, ha cominciato il suo intervento tecnico con un grido di dolore, nella speranza che con la nuova delega il governo sappia effettuare una sintesi fra gli aspetti tecnici e quelli giuridici, coinvolgendo tutti i soggetti coinvolti…
Grido di dolore reso più acuto dall’uscita di scena dell’esponente governativo con il quale si sarebbe potuto instaurare un dialogo di approfondimento…
Si sarebbe potuto…
Al di là dell’approfondimento tecnico, e della spiegazione di come funzionano le procedure tecniche per l’effettuazione dell’analisi di rischio – ideate e scelte anche per ovviare al vuoto legislativo che, a macchia di leopardo, permea il nostro sistema, e alle carenze organizzative tipiche del nostro modo italico di (non) fare le leggi (clamoroso il caso del gruppo di lavoro che doveva elaborare il regolamento per i suoli agricoli, al quale non era stato convocato alcun rappresentante del ministero delle politiche agricole!) – l’intervento della Musmeci ha avuto il pregio di soffermarsi su alcuni aspetti pratici che non sempre vengono tenuti in debito conto.
Nella specie, proprio la difficoltà di procedere all’analisi di rischio in SIN all’interno dei quali esistono molti suoli agricoli: cosa si fa in questi casi?

Il successivo intervento (Proff.ssa Leonarda Vergine) è iniziato sotto l’insegna della “Preghiera della Vergine” e di qualche ironica battuta sul perenne immobilismo in movimento del nostro carrozzone giuridico, condito da dotte citazioni sulle diverse tipologie di silenzio indicate dall’Abate Dinouart ne “L’arte di Tacere” (come si può classificare il silenzio della Suprema Corte di Cassazione in materia di omessa bonifica? Prudente, artificioso, compiacente, canzonatorio, spirituale, di plauso, sprezzante, quello politico, stupido…?).

Dopo un riassunto del risicato panorama giurisprudenziale in materia dopo l'entrata invigore del TUA (in sostanza, quattro sentenze pubblicate fra il maggio 2006 e il marzo 2007), e un breve passo indietro per inquadrare storicamente la problematica (a partire dalla famosa sentenza Pezzuti del 2000), la Proff.ssa Vergine ha tirato le conseguenze del valzer degli orientamenti giurisprudenziali prima del Testo Unico ambientale.
Fra le quali spiccano l’incertezza, l’inaffidabilità e l’inefficienza del sistema così congeniato, anche in termini di politica criminale. A questo proposito, la Proff.ssa Vergine sottolinea che è
“molto più efficace e funzionale al risultato di bonifica sapere che il perfezionamento del reato e le conseguenti pretese punitive saranno successive all’avvenuta non bonifica e non precedenti […] se basta una inosservanza di una fase del complesso procedimento per integrare l’omessa bonifica, ben si comprende che si azzerano le potenzialità premiali del meccanismo”.
Quindi, dopo l’analisi dell’esigua giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del c.d. “Testo Unico Ambientale”, la relatrice ha ironicamente sottolineato che, al momento, non si può parlare di un “recente orientamento” della Cassazione, che non c’è.
Non c’è, però,
“non perché si continua con il precedente, ma perché quel che c’era c’è ed oggi ci confrontiamo con, per rimenare in tema, un “omesso orientamento” della S.C., cioè con il silenzio cui alludevo in esordio.
A quale categoria ascrivere questo “silenzio giurisprudenziale”? […] ad una nuova categoria che indicheremmo come quella del “silenzio inevitabile”…
Quali conclusioni?
“Personalmente – conclude la Proff.ssa Vergine – vorremmo che di omessa bonifica, comunque, a parlare fosse il legislatore. E che quest’ultimo capisse finalmente il ruolo cruciale della norma, che non può più essere punita con pena alternativa (quindi in teoria oblazionabile) e che non deve più essere prevista come mera contravvenzione […].
La direttiva 2008/99/CE ci vincola a prevedere entro il 2010 reati ambientali gravi, corredati da sanzioni penali efficaci, per il compimento dei quali sia prevista la responsabilità “penale” anche delle persone giuridiche.
Che sia la volta buona per riscrivere decentemente almeno le più importanti fattispecie ambientali e tra queste anche quella di omessa bonifica?
Noi, che facciamo sempre prevalere sul pessimismo della ragione, l’ottimismo di una, nonostante l’età, forse ingenua, ma ancora forte, volontà, lo auspichiamo e già ci mettiamo in attesa”.
Foto: “P1120286 * Nel Silenzio del Mattino *” originally uploaded by argiagranuzzo



Biomasse, rifiuti, energia

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La biomasse combustibili fra gestione rifiuti e diritto dell’energia

Che si tratti di rifiuto o di un sottoprodotto non rileva ai fini dell’applicabilità alle biomasse della normativa sulle fonti di energia rinnovabili, di cui al D.Lgs. n. 387/03.

Questa è, in sostanza, la "morale" della sent enza del TAR Torino n. 1563/09 del 5 giugno 2009, in cui il giudice piemontese ha analizzato il caso di una società che aveva chiesto l’annullamento – previa sospensione dell'efficacia – di una determinazione dirigenziale della Provincia di Asti con cui l'Amministrazione chiedeva, dopo un lungo valzer autorizzativo-interpretativo, di archiviare l'istanza di autorizzazione presentata tempo addietro per la costruzione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a cippato di legno (potenza termica nominale al focolare di 48,5 MWt e una potenza elettrica netta di 13,5 MWe).

In considerazione della complessità della vicenda, e delle rilevanti implicazioni pratiche, il TAR di Torino (sentenza n. 1563/09) ha deciso di “partire da lontano”, effettuando una lunga ricognizione del di ritto comunitario in materia di energia e di gestione dei rifiuti.
Semplice il motivo: garantire la primazia del diritto comunitario, il suo effetto utile.

E così, dopo un excursus sugli obiettivi della politica comunitaria in materia di energia (la Direttiva 2001/77/CE si preoccupa di incentivare la produzione energetica da biomasse in modo da non vanificare l’altrettanto fondamentale politica comunitaria di “gestione” dei rifiuti) e sulla definizione di biomassa, il TAR Torino si è soffermato su due dati “fisiologici” che il contesto normativo evidenzia:
1. da un lato, il fatto che la problematica sui rifiuti e quella sulle biomasse si intersecano (nella definizione di “biomassa” dettata dalla direttiva 77/2001 entra tout court la parte biodegradabile dei rifiuti);
2. dall’altro, nel sistema coesistono più definizioni di biomassa…

Tali dati forniscono al Collegio lo spunto per delineare il contesto nel quale la definizione di biomassa deve essere ricostruita, e sottolineare che “ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia”…

Fra fuorvianti richiami contenuti nelle nostre leggi sibilline (oltre che nei decreti applicativi, sparsi qua e là) e “ragioni di confusione normativa” (frutto di incerti passaggi legislativi); dopo un esaustivo richiamo alla copiosa giurisprudenza comunitaria in materia di rifiuti, e al suo coordinamento con la politica energetica comunitaria, il TAR di Torino (sentenza n. 1563/09) stabilisce che in tema di procedura autorizzatoria per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse (art. 12 del d.lgs. 387/2003), l’unica definizione di “biomassa” presente nella legislazione italiana - rilevante al fine di stabilire cosa possa intendersi per biomassa nel contesto di disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia - è quella dettata dall’art. 2 della dir. 77/2001/CE, di cui il D.Lgs n. 387/03 costituisce attuazione.

La sua configurabilità come “rifiuto” non esclude, in una fase successiva, l’applicabilità della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili, per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.
Nel caso di specie, il Collegio ha, quindi, ritenuto non del tutto pertinente è l’“eventualmente diversa” definizione ricavabile dal Testo Unico Ambientale, non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia.

Infine, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, il Collegio ha messo in evidenza che il concetto di sottoprodotto presuppone un riutilizzo certo, a prescindere dal fatto che tale riutilizzo avvenga nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo.

Di conseguenza, risulta in parte superfluo valutare se il cippato di legno detannizzato – oggetto del contendere – possa o meno rientrare nel concetto di sottoprodotto, e con ciò sfuggire comunque all’inquadramento quale rifiuto: secondo la direttiva 77/2001/CE, e quindi il d.lgs. 387/2003, infatti, anche veri e propri “rifiuti”, purchè biodegradabili, sono certamente suscettibili di utilizzazione quali biomasse in centrali di produzione di energia.




Rumoroso silenzio

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Per la prima volta nella storia della Rete i blog entrano in sciopero.

Oggi, 14 luglio 2009, Natura Giuridica partecipa alla giornata di rumoroso silenzio dei blog italiani contro il disegno di legge Alfano, i cui effetti sarebbero quelli di imbavagliare l'informazione in Rete.

Il cosiddetto obbligo di rettifica, pensato sessant'anni fa per la stampa, se imposto a tutti i blog (anche amatoriali) e con le pesanti sanzioni pecuniarie previste, metterebbe di fatto un silenziatore alle conversazioni on line e alla libera espressione in Internet.

Da domani, però, Natura Giuridica ricomincerà a informare e comunicare il diritto ambientale, continuando - anche attraverso i suoi "J'accuse" al nostro "distratto" legislatore - l'opera di sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche ambientali.

Partecipare è meglio che subire.



A cosa serve il G8? Anatomia del G8

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di Naide Della Pelle

(segue da: Luci e ombre sul G8 L'Aquila 2009)

Ma che cos’è esattamente il G8?
Qual è la composizione del G8, e quali Paesi partecipano al summit?

Dal sito ufficiale del G8, si legge : “Il G8 non è un’organizzazione internazionale e non ha una struttu
ra amministrativa con un segretariato permanente, consiste in un processo che culmina in un Vertice con cadenza annuale, nel corso del quale i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dialogano per trovare soluzioni alle principali questioni globali”.
Vuol dire che nell’ambito di og
ni G8 si dialoga su problemi di interesse globale, salvo poi rimandare le decisioni vincolanti ad altri incontri e sedi.



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Luci e ombre sul G8 L’Aquila 2009

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di Naide Della Pelle

Il contesto nazionale ed internazionale in cui l’evento G8 2009 si svolge è abbastanza variegato, tra questioni di bon ton e ben più gravi questioni di politica estera:
  • la composizione del G8, forse troppo ristretta per poter discutere e prendere risoluzioni comuni in materia di cambiamenti climatici e crisi economica;
  • le polemiche sul cambio di sede (dall’isola della Maddalena a L’Aquila, in seguito al terremoto che l’ha sconvolta il 6 aprile scorso);
  • il risalto dedicato dai media alle vicende private (!?) del nostro Premier e alla sua reputazione;
  • la crisi economica e la necessità di individuare al più presto regole di mercato condivise;
  • la politica di contenimento delle emissioni di CO2; la politica internazionale: Talebani, Corea, elezioni fin(i)te a Teheran.
Difficile è poi distinguere la verità sul G8, tra dicerie e presunte campagne diffamatorie ad opera della stampa estera contro il presidente Berlusconi, dietro parte delle quali cui si nasconderebbe la longa manus di Murdoch.



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Danno ambientale e bonifica nei SIN

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L’intervento del Prof Giampietro ha, quindi, messo in rilievo il mutato rilievo dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale che, dopo l’iniziale considerazione dell’ambiente come valore immateriale, ha cominciato a considerarlo come una res, in cui l’ecosistema e le sue componenti interagiscono e sono utilizzate dall’uomo.

Dopo aver delineato i motivi per cui parte della dottrina, a proposito dell’art. 18 della legge n. 349/86, ha parlato di pasticciaccio, ed analizzato i rapporti fra i due regimi giuridici, che vede la bonifica come una disciplina la “pubblicistica” di tipo preventivo, effettivamente applicata sotto il controllo della P.A., e quella per danno ambientale come disciplina residuale, il Prof. Giampietro si è soffermato sugli aspetti principali della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, che ha prodotto una rottura, attraverso un pragmatismo volto al miglior contemperamento della tutela delle imprese e del mercato con le esigenze ambientali.


Quest’ultima, in estrema sintesi, ha:
definito una soglia giuridica del danno ambientale (significativo, misurabile) e dell’oggetto della tutela, ha escluso l’inquinamento atmosferico (apriti cielo!);
distinto, in relazione al tipo di responsabilità, fra ipotesi di responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose e responsabilità per colpa per danno alle specie e habitat naturali da attività diverse;
dettato regole tecniche sulla tipologia del ripristino;
previsto l’assicurabilità del danno ambientale (ma non il risarcimento monetario);
sancito l’irretroattività del nuovo regime;
stabilito obblighi di informazione della P.A. a carico del responsabile e controlli della medesima.

In definitiva, è stato sottolineato che l’“impostazione “procedimentale” del regime comunitario, il riferimento al pericolo di danno ambientale, nonché il perseguimento di obiettivi di riparazione effettiva hanno avvicinato il medesimo regime a quello sulla bonifica.

In Italia, nel frattempo, è stata modificata la normativa sulla bonifica dei siti contaminati (analisi di rischio) e, in relazione al danno ambientale, è stata effettuata la solita scelta compromissoria, nella quale tanto per fare solo alcuni esempi – spiccano ben tre diversi significati di ambiente, (che si contraddicono a vicenda) e una forma di quantificazione del danno presunta (art. 314, c.3) che, sia pure prevista come ipotesi marginale, rischia, nel concreto, di diventare il principale sistema di risarcimento del danno, per convenienza sia del ministero dell’Ambiente, sia degli operatori del settore.

Quanto è cambiata l’impostazione dell’art. 18 della L. 349/86?

Dopo la scelta che sarebbe dovuta essere definitiva, operata dal TUA, il D.Lgs n. 4/08 ha introdotto, con l’art. 252-bis, un ulteriore ed autonomo regime della bonifica e del danno ambientale.
E il successivo art. 2 della legge n. 13/2009, ha previsto una transazione “globale” nell’ambito degli interventi di bonifica con apposito e formale procedimento.

In definitiva, col tempo sono stati creati sistemi e sottoinsiemi che “rischiano” di complicare ulteriormente il già non pacifico quadro normativo nel quale annaspiamo…
Nelle sue conclusioni, il Prof. Giampietro ha sottolineato che tutte le questioni affrontate nel corso del suo intervento riemergono, sotto vari profili, nelle Conferenze di servizi sui siti di interesse nazionale e nel relativo contenzioso, oltre che nei procedimenti di transazione in corso sulla base di accordi di programma già stipulati.

In particolare, occorre chiedersi se se siano ancora applicabili gli artt. 2043, 2050 e 2051, c.c. nel periodo anteriore all’entrata in vigore del cit. art. 18 dal momento che quest’ultima disciplina si qualifica come regime speciale rispetto a quello codicistico….

La nuova delega del Governo ex art. 12, legge 18 giugno 2009, n. 69, riuscirà a rendere effettivi gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dettati dell’originaria legge-delega n. 308/2004, nel ristretto termine di un solo anno?
La precedente esperienza del T.U.A. non ha insegnato nulla ? ...

Foto: “IL BISONTE” originally uploaded by pangio81



Bonifica & Danno Ambientale nei siti di interesse nazionale

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Ecco cos’è successo nel convegno sulla bonifica & Danno ambientale nei siti di interesse nazionale del 2 luglio 2009 a Roma

Come vi ho anticipato in un posto di più di due mesi fa (Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”) il 2 luglio 2009 si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Melià, un convegno sulla “Bonifica & Danno ambientale nei SIN”, Siti di Interesse Nazionale.

Il convegno – organizzato dallo Studio Legale del Prof. Avv. Franco Giampietro e da Giampietro Ingegneria, con i quali ho l’onore di collaborare, e dall’Associazione Giuristi Ambientali, di cui sono membro dal 2004 – ha visto susseguirsi interessanti interventi giuridici e tecnici degli operatori del settore (giuristi e ingegneri ambientali, esperti dell’Istituto Superiore di Sanità) il cui spessore e rigore scientifico è stato messo in risalto dall’intervento di Massimiliano Atelli, catapultato dalla Corte dei Conti all’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il cui intervento – pacato, forbito, ma forse un po’ troppo politichese… – ha evidenziato che il nostro legislatore, ancora una volta, non ha le idee chiare come vorrebbe far credere.

Lo hanno sottolineato, negli interventi successivi, anche la Dott.ssa Loredana Musmeci, dell’ISS – che ha lanciato un “grido di dolore” per l’incessante e sterile opera di perenne modifica legislativa – e la Proff.ssa Alberta Leonarda Vergine, dell’Università di Pavia, che – con la verve, l’ironia e la precisione che contraddistingue, da sempre, i suoi interventi – dopo la “preghiera della Montagna” (Montagna è il nome del moderatore della sessione mattutina, ndr) ha rivolto la “preghiera della Vergine”…

Ma procediamo con ordine.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Alfredo Montagna, ha sottolineato l’importanza di momenti di riflessione come quelli affrontati nel Convegno.
Specie in una materia come quella sulla bonifica e sul danno ambientale nei siti di interesse nazionale, in cui le problematiche scaturenti dall’incerto rapporto fra bonifica-omessa bonifica-mancata comunicazione, dalla problematica gestione delle acque emunte, dall’ambito di applicazione della disciplina del danno ambientale (solo per citarne alcune fra le più rilevanti…) creano un’infinità di problemi applicativi agli operatori del settore, e rendono quanto mai urgente una rivisitazione dell’attuale impalcatura normativa.

Le relazione del Prof. Avv. Franco Giampietro – il (mio) Maestro di diritto ambientale, che mi ha insegnato tanto, trasmettendomi la sua passione per il diritto dell’ambiente – è stata, comme d’habitudide, il clou della giornata lavorativa.

A volte ritornano, verrebbe da dire.

Nella sua relazione, infatti, il Prof. Franco Giampietro ha messo in risalto il fatto che oggi, a più di vent’anni di distanza, e con tutta la produzione legislativa susseguitasi, la giurisprudenza ha creato un circuito di ritorno alle origini, non solo attraverso il richiamo all’art. 18 della legge n. 349/86, ma anche riproponendo le disposizioni del codice civile (2043 e ss.), ritenute a volte “concorrenti” con quelle di legislazione speciale.

Dopo un richiamo ad una relazione della Corte dei Conti nel 2003 – relazione le cui conclusioni, valide anche oggi, mettevano in risalto l’assoluta necessità di una maggiore organicità nella disciplina sulle bonifiche e sul danno ambientale, e di una semplificazione delle procedure amministrative relative ai procedimenti di bonifica, in specie nei siti di interesse nazionale – il Prof. Giampietro ha iniziato una disamina storica della giurisprudenza in materia di danno ambientale, che affonda le sue radici nel periodo anteriore all’emanazione della legge n. 349/86.
Periodo in cui la giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale affermavano l’applicabilità degli artt. 2043-2050-2051 del c.c.

Dopo l’entrata in vigore della legge 349/1986 e dai successivi D.Lgs n. 22/97 e D.Lgs n. 152/99, che hanno introdotto ulteriori disciplina particolare sul danno ambientale (art. 17 del decreto Ronchi; art. 58 del D.Lgs n. 152/99), la disciplina della responsabilità per danno ambientale può essere schematizzata come segue:
  • riguarda beni di uso collettivo (e la salubrità ambientale);
  • concerne qualunque alterazione del bene-ambiente;
  • l’imputazione della responsabilità avviene per colpa o dolo;
  • l’applicazione della normativa è retroattiva (ex art. 2043 c.c.), (Cass. Civ. 1995, n. 3211);
  • è previsto l’obbligo di ripristino e/o di risarcimento del danno ambientale in termini monetari secondo equità (commisurato alla gravità colpa e al profitto illecito);
  • con l’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99 viene sancita l’irretroattività della disciplina, ma anche un’ipotesi di danno presunto;
In relazione all’art. 18, cit., la disciplina sulla bonifica (art. 17 del decreto Ronchi) costituisce norma speciale:
  • pericolo concreto ed attuale di inquinamento ( e non evento di danno) al suolo, sottosuolo, acque sotterranee, secondo parametri tabellari per zone (destinazione d’uso);
  • responsabilità oggettiva (“anche in via accidentale”);
  • responsabilità parziaria, in caso di concorso;
  • obblighi procedimentali (obbligo di autodenuncia; misure di sicurezza di emergenza (immediate e a carico del responsabile);
  • approvazione piani (di caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo) (v. regole tecniche: D.M. 471/1999), (Cons. di Stato 05/12/2008, n. 6055)
  • responsabilità penale: art. 51-bis (applicazione retroattiva ?)


Chi paga la tecnologia verde?

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di Naide Della Pelle

La domanda m’è sorta spontanea leggendo un articolo, apparso sul Sole24ore on line, dal titolo più che eloquente: L'impresa guadagna a essere più ecologica.

Per certi versi, sono proprio i consumatori a sostenere i costi dell’innovazione tecnologica, la c.d. tecnologia verde.

La sostenibilità ambientale è una nuova leva del marketing: sempre più acquirenti sono disposti a spendere di più, se sanno che il prodotto rispetta l’ambiente.
Per le imprese, questo vuol dire margini migliori, oltre che la possibilità di comunicare prodotti e attività in modo nuovo, distinguendoli dalla mischia.

Il passaggio è semplice: affinché sullo scaffale del supermercato arrivi un prodotto che rispetta l’ambiente, chi produce deve investire in tecnologia, e l’innovazione è un costo, si sa.

Modificare una filiera produttiva, riducendo nei vari passaggi le emissioni di CO2 non è una passeggiata: per le imprese di taluni settori merceologici – in primis l’agro-alimentare – investire in innovazione costituisce uno stimolo non da poco…


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