La Corte Costituzionale ritorna sulla questione della compatibilità ambientale degli impianti per la produzione di energia eolica, con la sentenza n. 166/09, che affronta la problematica della legittimità costituzionale di una legge della regione Basilicata, con la quale, inter alia, il legislatore lucano ha stabilito che:
1. fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata;
2. le procedure autorizzative in atto, che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica, sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica, secondo quanto previsto da un atto di indirizzo.
Il TAR di Potenza ha sollevato, al riguardo, alcune questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che:
1. con la disposizione di cui al punto 1 il legislatore avrebbe violato gli artt. 3, 41, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, perché comporterebbe la sospensione sine die di tutti i procedimenti volti al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non indica il termine di adozione.
La disposizione contestata, inoltre, contrasterebbe con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 387/03, secondo il quale il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni deve concludersi entro centottanta giorni.
2. la seconda disposizione, invece, nel richiamare la delibera con la quale vengono fissati i criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio, lederebbe la competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
La Corte Costituzionale,ha ritenuto infondata la prima questione di legittimità sottopostale, evidenziando che la disposizione - in base alla quale le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto da un atto di indirizzo regionale - non provoca alcuna sospensione dei suddetti procedimenti, ma si limita ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza.
Il fatto che il giudice a quo si sia mosso da un presupposto interpretativo errato, in base al quale il testo della legge sottoposta al controllo di legittimità costituzionale l'art. 3 comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
La Corte Costituzionale ha ritenuto, invece, fondata la seconda questione di legittimità costituzionale: la presenza delle diverse competenze legislative, infatti, giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni - proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale – di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 - il quale prevede che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina che ha, quale precipua finalità, quella di proteggere il paesaggio.
Il legislatore, infatti, ha espressamente sancito che le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.
La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente.