Nel corso degli anni, un terreno – oggetto dello “scontro” analizzato nella sentenza che vi riassumo oggi, TAR Firenze, n. 549/10, gratuitamente scaricabile da Natura Giuridica - Siti contaminati, per utenti registrati) –
è passato da una proprietà all’altra, come spesso avviene nel mercato immobiliare.
Ad un certo punto, all’ultimo, malcapitato proprietario, viene fatto presente che deve mettere in sicurezza il terreno stesso, che, nel frattempo, è stato “trovato” inquinato….
Gulp!
Di storie simili (ma non uguali!) ho parlato spesso nelle pagine del blog e del sito (in calce a questo post potrete trovare un elenco indicativo di alcuni degli articoli più letti): cos’ha deciso il TAR di Firenze in questo caso?
Prima di rispondere, mi tocca ricordare al lettore che ogni caso fa storia a sé, e che non può prendere “per oro colato” ciò che trova scritto in queste pagine, ma solo come uno spunto di riflessione, a partire dal quale analizzare la propria situazione, meglio se con l’aiuto di un consulente ambientale…
Ebbene, il giudice toscano ha ribadito che la disciplina di cui agli artt. 240 ss del Testo Unico Ambientale – al pari di quella previgente – è ispirata al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, tanto urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità dello stesso.
Di conseguenza, la P.A. non può imporre ai privati, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento.
Quanto sopra affermato non è nient’altro che l’applicazione pratica del principio comunitario “chi inquina paga”, che impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, e vale anche per le misure di messa in sicurezza di emergenza, in quanto anche queste ultime è addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile dell’inquinamento.
Dopo queste affermazioni di ordine generale, il Collegio, nell’accogliere il ricorso di una società, mera proprietaria di un sito da bonificare, ma non responsabile dell’inquinamento, ha sottolineato che:
• a carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi;
• la P.A. non aveva proceduto ad alcuna verifica della sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della responsabilità colpevole…
Sempre a proposito di obblighi della Pubblica Amministrazione, il Collegio ha dovuto ricordare che nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento, almeno con riguardo alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera.
È evidente, infatti, che l’onerosità degli obblighi imposti agli interessati impone di instaurare con questi ultimi un ampio contraddittorio. Del resto, è pacifica in giurisprudenza l’affermazione che l’attività istruttoria del procedimento di bonifica deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato; in particolare, gli accertamenti analitici vanno eseguiti in contraddittorio.
A tale affermazione, non si può ribattere sostenendo che lo stato di contaminazione dei suoli forma oggetto di un accertamento tecnico, avente natura di attività vincolata, per il quale, quindi, non sono invocabili i principi in tema di giusto procedimento di cui alla l. n. 241/1990.
E non si può ribattere neanche che incombe sulla ricorrente fornire un principio di prova per far ritenere che i rilevamenti effettuati dalla P.A. non siano stati corretti, o che, ancora, trattandosi dell’imposizione di misure di messa in sicurezza di emergenza, vi sarebbero esigenze di celerità del procedimento, tali da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e di tutta la fase della partecipazione al procedimento stesso.
Per un approfondimento in materia, leggi i seguenti post:
Quali regole se il proprietario non colpevole è il Comune
La responsabilità della curatela fallimentare nella bonifica dei siti contaminati
Responsabilità del proprietario locatore di un terreno a soggetti terzi
Responsabilità del proprietario locatore di un terreno a soggetti terzi
http://naturagiuridica.blogspot.com/2011/01/rifiuti-responsabilita-proprietario.html
Colpevole di essere proprietario? Caso dell'inquinamento pregresso
Che colpa ne ho?Caso dell' Abbandono dei rifiuti
Proprietario incolpevole dell'inquinamento - Tar Torino 2928/2008
Danno Ambientale: prova della responsabilità
La rimozione dei rifiuti è qualcosa di ben diverso dalla bonifica…
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
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