Che colpa ne ho!?

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Non è a Nicola di Bari, che mi riferisco, ma molto più prosaicamente al più che giustificato interrogativo che molti proprietari di terreni si pongono, quando si vedono notificare ordinanze di rimozione dei rifiuti che altri hanno gettato sulle loro proprietà, a loro totale insaputa…

Cosa succede se ignoti gettano rifiuti in un terreno altrui?

Di chi è la responsabilità? 

Il proprietario o il titolare in uso di fatto del terreno può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area, a prescindere da qualsiasi altra considerazione?

Sul blog di Natura Giuridica abbiamo affrontato il tema della responsabilità del proprietario incolpevole in diverse occasioni.

Oggi torniamo sull’argomento, visto che, nonostante tutto, le ordinanze di bonifica e di rimozione rifiuti (spesso confuse e sovrapposte. Occorre ribadire e sottolineare con forza che si tratta di due cose ben distinte: “La rimozione dei rifiuti è qualcosa di ben diverso dalla bonifica…”) contro i proprietari incolpevoli dell’inquinamento e dell’abbandono dei rifiuti “pullulano”, e continuano a rappresentare una sorta di scappatoia per le PP.AA. incapaci di rivolgersi ai reali responsabili di tali atti ambientalmente e socialmente insostenibili…

La storia è quella arcinota, tant’è che il Collegio (TAR Napoli, 3159/10, scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione) ha ritenuto superfluo raccontarla, cambiando i nomi dei protagonisti e il uogo del misfatto: nella sentenza in forma semplificata ha esordito dicendo che, come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ricorrendone i presupposti il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta, appunto, in forma semplificata.
E rimarcando (con la matita rossa e pure quella blu!) che il ricorso (come tutti i ricorsi di tale fattura) da parte del proprietario incolpevole è assolutamente fondato.

In caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.

Nel farlo – e nel ricordare che l'art. 192 del Testo Unico Ambientale, in tema di divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, accolla anche al proprietario dell'area, in solido con l'eventuale responsabile diretto, la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa – ha sottolineato che nel provvedimento impugnato, nessun accenno viene fatto ad accertamenti o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile a responsabilità dei ricorrenti-proprietari incolpevoli, i quali, anche in considerazione della particolare natura dei rifiuti, debbono, pertanto, essere ritenuto del tutto estraneo al comportamento illecito.

Che colpa ne ho, dunque, se il colpevole dell’inquinamento e dell’abbandono dei rifiuti è uno zingaro e va (via), non avendo catene giuridiche che, direttamente o indirettamente, lo inchiodano alle sue responsabilità?

Quando troverò “il prato più verde che c’è”, senza rifiuti abbandonati o inquinamenti pregressi da bonificare?

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Per un approfondimento in tema di “responsabilità del proprietario irresponsabile” – passatemi il termine… – potete leggere i seguenti post:








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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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