Contaminazioni storiche e fallimento: la curatela fallimentare deve mettere in sicurezza?
Cambiano i destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza di un’area, nel caso le contaminazioni storiche provochino, o meno, un rischio immediato per l’ambiente?
La domanda nasce spontanea, dopo che ad un curatore fallimentare un Comune brianzolo aveva ordinato di effettuare la messa in sicurezza di un’area, nonché di rimuovere i rifiuti posti sull’area dello stabilimento dell’impresa fallita.
Oltre al difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare, e all’incompetenza, la curatela fallimentare eccepiva il difetto di motivazione in merito ai rischi di contaminazione che legittimano l’emanazione dell’ordine di effettuare la messa in sicurezza.
Com’è possibile, infatti, dichiarare l’imminenza di un rischio grave, imminente ed irreparabile che legittimi il Comune ad adottare provvedimento, come quello impugnato nel caso di specie (sentenza del TAR Milano n. 408/2010, liberamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, per utenti registrati), quando è dal 1995 che lo stesso Comune diffida la proprietà ad effettuare le opere di messa in sicurezza senza mai provvedere all’esecuzione d’ufficio?
Il ragionamento della curatela fallimentare non fa una piega: con riferimento all’ordinanza di messa in sicurezza e di effettuazione dell’indagine preliminare sussiste il vizio di difetto di legittimazione passiva del curatore fallimentare.
Nel caso di contaminazioni storiche, chi è allora obbligato ad effettuare la messa in sicurezza dell’area?
Le legge, a tale proposito, distingue fra le contaminazioni che:
• comportano un rischio immediato per l’ambiente, o comunque rischi di aggravamento;
• non presentano tale rischio.
Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato.
Nel caso concreto, il Comune aveva “chiarito” che “sussiste ancora sull’area in questione un pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione”: giocoforza, quindi, che il destinatario dell’ordinanza dovesse essere il responsabile dell’inquinamento.
Ma chi è, questo responsabile dell’inquinamento?
Sicuramente non il curatore fallimentare, per lo meno almeno nel caso in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine dell’attività produttiva.
Il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari, infatti, non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.
Inoltre, la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività.
Lo stesso discorso vale in riferimento all’ordine di smaltimento dei rifiuti: l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito.
Per approfondire il tema sulla responsabilità per inquinamento ambientale, sfoglia le seguenti pagine del blog ambientale Natura Giuridica:
- Proprietario incolpevole dell'inquinamento: TAR Torino 2928/2008
- Inquinamento storico: responsabilità delle società
- Chi inquina paga, e i cocci sono suoi
- Prognosi "riservata" in tema di ordinanze di bonifica di siti contaminati
- Ogni tanto c'è qualcuno che si assume le proprie responsabilità per danno ambientale....ma a tutto c'è un limite!
- La responsabilità per l' inquinamento risalente nel tempo
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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