Prognosi "riservata"

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Ancora una volta il TAR di Torino al centro delle nostre attenzioni.
Questa volta il Giudice sabuado (sentenza n. 973/10) affronta un altro tema scottante: quello della bonifica dei siti contaminati, delle ordinanze di bonifica, del ruolo del proprietario incolpevole dell’inquinamento e del destinatario del piano di caratterizzazione…

Questa volta l’ordinanza di bonifica era rivolta a proprietari di immobili, con la precisazione di presentare il piano di caratterizzazione del sito redatto ai sensi del d.m. n. 471 del 1999, la disciplina che regolava la bonifica dei siti inquinati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale.

La questione è molto delicata, perché c’è di mezzo la bonifica da amianto…

Tutti i proprietari, destinatari dell’ordinanza, proponevano ricorso, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento: nelle aree di nostra proprietà – dicevano i ricorrenti – vengono svolte attività che “non comportano, né hanno mai comportato escavazioni, movimentazioni di terra o attività simili, tanto che il suolo sul quale gli impianti insistono appare ricoperto da pavimentazione omogenea in cemento e asfalto”. 

La presenza dell’amianto è stata scoperta solo in seguito all’apertura di un cantiere nella proprietà di altri soggetti.

L’ordinanza, quindi, sostengono i proprietrai, è illegittima, perché:
  • la bonifica è stata imposta ai proprietari sulla mera base di presunzioni assolutamente non consentite, invece di limitarsi alle aree sulle quali insiste il cantiere in cui è stato rilevato l’inquinamento: in sostanza, è mancato il requisito del “pericolo concreto ed attuale”…
  • è trascorso molto tempo tra l’ipotetico inquinamento e l’adozione dell’ordinanza.
  • il procedimento di bonifica dei siti inquinati, a partire dalla presentazione del “piano di caratterizzazione”, dovrebbe riguardare unicamente il soggetto che ha cagionato per dolo o colpa l’inquinamento”, mentre il soggetto proprietario del sito “risponde delle operazioni di bonifica solo se ed in quanto sia il responsabile dell’inquinamento. In ogni caso, la notifica dell’ordinanza comunale varrebbe nei suoi confronti “ai soli fini di costituire onere reale sulle aree inquinate e di fare assistere da privilegio speciale immobiliare sulle aree le spese di bonifica e ripristino
Discorso che non fa una piega: tant’è che il TAR di Torino (sentenza n. 973/10) afferma che l’ordinanza con la quale si impone la presentazione del piano di caratterizzazione del sito (che è il primo passo per la realizzazione del progetto di bonifica e di ripristino ambientale, così come indicato dall’Allegato IV al d.m. n. 471 del 1999) deve essere diretta unicamente al responsabile del rilevato inquinamento.

Se manca un responsabile (tradotto in italiano: se non sono riusciti a beccarlo), il proprietario dell’area non può essere coinvolto direttamente.

Anzi, è il Comune stesso, che ha emesso l’ordinanza, a doversi attivare per la realizzazione degli interventi necessari, salva la costituzione dell’onere reale sul terreno interessato.

Nel caso analizzato dal TAR di Torino (sentenza n. 973/10), il Collegio ha evidenziato che l’ordinanza comunale impugnata era stata adottata senza svolgere alcun rilevamento nelle aree di proprietà dei ricorrenti: in sostanza, la presenza di amianto e la conseguente pericolosità salubre anche con riferimento ai terreni diversi dal cantiere dove erano stati svolti gli accertamenti è stato ricavato in modo del tutto ipotetico ed astratto, estendendo i risultati che si erano ricavati a seguito delle verifiche operate sulla zona del cantiere. 

Ciò ha determinato soltanto una prognosi futura ed eventuale di pericolosità, ma non certo attuale, come sarebbe stato doveroso ai fini dell’adozione dell’ordinanza di bonifica.

Una prognosi “riservata”….

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