I nostri politici declamano, infarciscono i discorsi politici (rectius: le perenni e personali propagande) di “melodie giuridiche”, e si scoprono essere dei moralizzatori del diritto – diretti discendenti di quel diritto romano così lineare, di quel latino così semplicemente efficace – dei moderni Catone, dei novelli Virgilio.
Se bastassero le belle parole, dopo di noi non ci sarebbe spazio neanche per la medaglia d’argento: esisterebbe, potrebbe esistere solo un abisso popolato da aspiranti imitatori giuridici.
Ma nel momento in cui si apprestano a tradurre il politichese di certi voli pindarici in realtà quotidiana, in atti e fatti concretamente applicabili, i nostri politici scoprono che certe affermazioni da censore forse sono un po’ troppo – come dire? – eccessive, e che la luce del loro presunto lume è piuttosto fioca, e del tutto inadeguata a farsi strada nella selva oscura del nostrano diritto.
Prendete il diritto dell’energia, per esempio.
Precario, emergenziale, confuso, disorganico, pesante, burocratico, scoordinato, derogatorio, di deroga, derogato, sovrapposto: insostenibile.
L’ultima novità in ordine cronologico è rappresentata dalla S.C.I.A.: non quella che lascia svanire dietro di sé, nel mare, una barca a vela ma, molto più prosaicamente, nel Paese in cui il latino è stato soppiantato dal linguaggio da sms, uno dei tanti moderni acronimi, che indica la segnalazione certificata di inizio attività.
I meco……mplimenti che, a questo punto, sono dovuti (con tanto di standing ovation), si inseriscono in questo quadretto idilliaco di millantata semplificazione normativa.
Dunque: alla ricerca perenne di una semplificazione ulteriore, migliore, del nostro diritto (non solo) dell’energia (che, tuttavia, continua a non essere per nulla semplice…), il nostro nomoteta ha pensato bene di sostituire un altro acronimo, la DIA (denuncia di inizio attività) con, appunto, la SCIA, stabilendo che
ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, é sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è poi corredata da tutta una serie di dichiarazioni sostitutive, e consente di iniziare l’attività, oggetto della segnalazione, fin dalla data di presentazione della segnalazione stessa all’amministrazione competente.
Meco…, appunto.
Stai a vedere che, dopo tanto chiasso, finalmente il legislatore ha trovato il sistema per renderci l’iter burocratico una passeggiata, quasi piacevole…
E invece…e invece l’italiano – che non è lingua così semplice ed intellegibile come il latino, e si presta per questo a numerose e potenzialmente infinite interpretazioni – e l’italico modo di dire e non dire – che lascia agli esegeti il compito di “dire” – lasciano aperti più dubbi di quelli che si volevano risolvere, o semplificare che dir si voglia…
La SCIA, tanto per cominciare, si applica anche all’edilizia?
Domanda più che legittima, se solo si considera che il Testo Unico dell’Edilizia non è stato modificato, ed è difficile immaginare che una legge speciale (come, appunto, il TUE) possa essere bypassata da una legge generale, come la 122/2010.
Il caos regna già sovrano, fra Comuni che non accettano più le DIA, che vanno avanti con le DIA e che accettano anche le vecchie denunce di inizio attività…
La SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – che, come abbiamo detto, sostituisce la DIA, può applicarsi anche alla “Super-DIA”?
(sorrido al sorprendermi a pensare a quella vecchia pubblicità sul pennello-superpennello!)
La “Super-DIA” è quella che riguarda interventi edilizi maggiori (o ristrutturazioni con modifiche, nuove costruzioni regolate da piani particolareggiati di dettaglio), per i quali il regime di fondo è quello del permesso di costruire: l'interessato, cioè, ha la facoltà di utilizzare il procedimento della DIA, in luogo del permesso di costruire, anche se il regime giuridico sostanziale rimane quello del permesso di costruire…
Virtuosismi linguistici.
Dulcis in fundo:
• se il Comune ha sessanta giorni di tempo per verificare la rispondenza al piano regolatore e al regolamento edilizio dell’opera, che può essere iniziata immediatamente (non dopo 30, come per la DIA), e
• se pesanti sono le conseguenze penali nel caso di false dichiarazioni (a volte, vista la complessità, fatte anche in buona fede…)
quanti si prenderanno il rischio di non aspettare il decorso di 60 giorni, prima di iniziare a costruire, pena la possibilità di dover demolire tutto quanto?
In dottrina c’è chi ha scomodato la “teoria degli effetti perversi o dell’eterogenesi dei fini”: volendo volare un po’ più basso, mi sembra di poter dire che ce n’è abbastanza per gridare all’ennesimo scandalo, alla consueta, superficiale abitudine di legiferare “tanto per”, senza tener conto delle conseguenze – giuridiche, ma anche economiche – di tanto affannoso darsi da fare…
Con il risultato di lasciare dietro di sé una scia: in questo caso non un acronimo, ma quel vago sentore di stantio, l’olezzo giuridico tipico di un Paese vecchio, che non sta neanche tanto bene….
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