Natura Giuridica ha parlato spesso di responsabilità proprietario non colpevole dell’inquinamento (in fondo a questo post potete trovare una rassegna di post dedicati all’argomento).
I post dedicati alla responsabilità del proprietario non colpevole di inquinamento sono tanti non solo perché si tratta di un argomento di attualità, nel settore delle bonifiche dei siti contaminati, ma anche e soprattutto perché non è possibile liquidare l’argomento con poche, e semplici, affermazioni di principio: “non sono responsabile per il solo fatto di trovarmi nella situazione di essere proprietario di un terreno contaminato, quindi rivolgetevi altrove”….
Le massime delle sentenze, infatti, fanno pur sempre riferimento a casi specifici e, di conseguenza, le statuizioni ivi contenute hanno valore in relazione al caso concreto, e non sempre – o non nella loro interezza – possono essere applicate a casi analoghi, ma non identici…
Non a caso, questo è uno – ma non l’unico – dei principali motivi per cui oggi è più che mai indispensabile una consulenza legale ambientale: chiedere aiuto ad un esperto del settore del diritto dell’ambiente e dell’energia per districarsi nei meandri di normative ed interpretazioni solo in apparenza facili da comprendere, oltre che da applicare.
Nel caso che vi propongo oggi, ad esempio, il proprietario del sito contaminato era un Comune…i più curiosi di voi potranno leggere il fatto scaricando gratuitamente la sentenza (Consiglio di Stato, n. 1503/10) sul sito di Natura Giuridica, previa registrazione gratuita).
In questa sede è interessante evidenziare che il Collegio ha sottolineato che se, in linea generale, è pur vero che il proprietario non colpevole è obbligato entro i limiti di valore del bene, tale criterio non può certo predicarsi per il soggetto titolare di diritti reali che la normativa primaria individua come responsabile della gestione territoriale nel suo complesso, qual è il Comune, rispetto al quale valgono, proprio in virtù della sua posizione, gli oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso non sia assistito da specifico finanziamento.
Il motivo è semplice: il Comune, infatti, è tenuto all’esecuzione dell’intervento in virtù non già di titolo proprietario bensì per le attribuzioni specifiche di enti territoriali e delle collegate strutture ordinamentali (consorzi ed aziende per i profili più squisitamente operativi).
Quindi, per concludere, nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un Comune, concernente la legittimità della diffida, disposta dalla Regione Toscana nei confronti dei proprietari di area inquinata (tra i quali ultimo in ordine di tempo il Comune di Firenze), di procedere a loro spese agli interventi di messa in sicurezza tramite la rimozione e lo smaltimento a norma della legge sui rifiuti, e della successiva nomina di un Commissario straordinario per l’esecuzione delle operazioni di bonifica, con l’addebito ai soggetti responsabili dell’onere economico dell’intervento.
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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