Di recente, il TAR Firenze (sentenza n. 910/10, gratuitamente scaricabile sul sito Natura Giuridica, nella sezione bonifica dei siti inquinati, una volta che ci si è registrati al sito) è tornato ad occuparsi delle posizione particolare che riveste il curatore fallimentare rispetto all'ordine di smaltimento dei rifiuti: in linea di principio, sottolinea il Collegio, i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.
In definitiva, anche se non tutta la giurisprudenza si attesta su tale posizione, si può affermare che, in tema di bonifiche, è escluso che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento: il rischio, infatti, è quello di agevolare l’impunità dei soggetti autori dell’inquinamento perché – ipotizzando che la P.A. recuperi i costi integrali della bonifica a carico del proprietario-detentore incolpevole del suolo – ne deriverebbe che resterebbe a costui la rivalsa sul precedente proprietario-possessore inquinante.
Nel caso analizzato dal TAR di Firenze, il Collegio, nell’escludere la responsabilità del curatore fallimentare, ha sottolineato che, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, all'Amministrazione competente residua la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che, nel caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare.
Nel caso analizzato dal TAR di Firenze, il Collegio, nell’escludere la responsabilità del curatore fallimentare, ha sottolineato che, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, all'Amministrazione competente residua la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che, nel caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare.
Natura Giuridica si è occupata in più di un'occasione della linea di demarcazione fra gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, sia nel sito che nel blog ambientale Natura Giuridica, nella sezione rifiuti .
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
Contatta Andrea Quaranta tramite mail o telefono per richiedere il tuo parere di diritto ambientale.
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o inserisci la tua mail nel box che trovi qui sotto, e conferma l’avvenuta iscrizione, rispondendo alla mail che riceverai sulla tua casella di posta: riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti di Natura Giuridica direttamente nella tua casella di posta elettronica