Ruolo e responsabilità del curatore fallimentare nella bonifica dei siti contaminati

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Di recente, il TAR Firenze (sentenza n. 910/10, gratuitamente scaricabile sul sito Natura Giuridica, nella sezione bonifica dei siti inquinati, una volta  che ci si è registrati al sito) è tornato ad occuparsi delle posizione particolare che riveste il curatore fallimentare rispetto all'ordine di smaltimento dei rifiuti: in linea di principio, sottolinea il Collegio, i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.

In ogni caso, posto che – a fondamento dell’obbligo di ripristino e messa in sicurezza conseguente alla contaminazione del suolo e dell’ambiente – il nostro ordinamento pone il principio della responsabilità, l'esercizio dei poteri è subordinato alla circostanza che il destinatario dell'ordine risulti responsabile dello smaltimento abusivo o dell’inquinamento, almeno a titolo di colpa, non potendosi configurare a suo carico una responsabilità di tipo oggettivo: di conseguenza, anche nei confronti del curatore fallimentare non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti “in assenza dell’accertamento univoco di un’autonoma responsabilità del medesimo conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico”.


In definitiva, anche se non tutta la giurisprudenza si attesta su tale posizione, si può affermare che, in tema di bonifiche, è escluso che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento: il rischio, infatti, è quello di agevolare l’impunità dei soggetti autori dell’inquinamento perché – ipotizzando che la P.A. recuperi i costi integrali della bonifica a carico del proprietario-detentore incolpevole del suolo – ne deriverebbe che resterebbe a costui la rivalsa sul precedente proprietario-possessore inquinante.

Nel caso analizzato dal TAR di Firenze, il Collegio, nell’escludere la responsabilità del curatore fallimentare, ha sottolineato che, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, all'Amministrazione competente residua la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che, nel caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare.

Natura Giuridica si è occupata in più di un'occasione della linea di demarcazione fra gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, sia nel sito che nel blog ambientale Natura Giuridica, nella sezione rifiuti .

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