Se un terreno viene concesso in uso per l’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione ambientale, la cui disciplina configura come fattispecie penali la violazione delle relative prescrizioni, quali sono gli obblighi che incombono sul proprietario-locatore dell’area?
Quale la sua responsabilità?
La Cassazione, con la sentenza che Natura Giuridica ha pubblicato gratuitamente sul proprio sito (Cassazione penale, n. 33836/2010, liberamente scaricabile previa semplice registrazione) sottolinea che, anche al fine di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall’art. 42 della Costituzione al diritto di proprietà, il proprietario di un’area data in uso a terzi deve verificare che l’utilizzazione dell’immobile avvenga nel rispetto della legalità, e, quindi, che il terzo, cui ha concesso in uso il terreno, sia in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’attività di gestione di rifiuti che su detto terreno viene effettuata e rispetti le prescrizioni in essa contenute.
L’inesistenza di un obbligo specifico del proprietario del suolo di impedire a terzi lo smaltimento illecito di rifiuti sulla sua proprietà si riferisce al generico obbligo di custodia e sorveglianza di un’area da parte del suo proprietario e non all’ipotesi in cui lo stesso abbia concesso in uso detta area al terzo proprio perché la utilizzi per lo smaltimento di rifiuti.
Il ricorrente per Cassazione - proprietario di un terreno concesso in uso ad un soggetto terzo - sosteneva di non poter essere ritenuto colpevole di attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata per il semplice fatto di avere concesso il terreno in uso a terzi.
L’obbligo di munirsi delle autorizzazione, infatti, veniva sottolineato, è un onere del produttore e gestore dei rifiuti, mentre nessuna responsabilità può essere attribuita a carico del proprietario del suolo in conseguenza di una condotta meramente omissiva.
In appello, il Giudice di secondo grado aveva escluso che l’imputato avesse realizzato e gestito una discarica senza la prescritta autorizzazione, ma aveva affermato la colpevolezza in ordine proprio alla gestione non autorizzata di rifiuti.
Il Giudice di legittimità, nel ribadire e avvalorare questa tesi, ha sottolineato che il proprietario non solo era a conoscenza, ma aveva contribuito attivamente alla verificazione della fattispecie penale, concedendo l’uso dell’immobile a tale scopo.
Proprio per questo motivo, anche escludendosi il concorso dell’imputato con il titolare dell’azienda avicola, giudicato separatamente, nell’attività di smaltimento dei rifiuti, correttamente ne è stata egualmente affermata la responsabilità, per quanto rilevato in ordine all’obbligo da parte del locatore di impedire l’uso illecito della cosa locata, allorché ne sia consapevole o possa esserne consapevole mediante l’ordinaria diligenza, in applicazione del disposto di cui all’art. 40, comma secondo, c.p….
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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