“Ogni storia ha la sua conclusione, stessa illusione”, canterebbe Guccini.
Ogni caso fa storia a sé, mi viene da dire, commentando brevemente la sentenza del TAR di Torino n. 1575 del 2010, relativa alla responsabilità per inquinamento e connessi obblighi di bonifica di siti contaminati (sentenza che potete scaricare gratuitamente sul sito di Natura Giuridica, dopo esservi registrati gratuitamente)
Qual è la posizione del proprietario non colpevole dell’inquinamento?
Ogni storia – per lo meno in questo settore: le bonifiche dei siti contaminati – ha la stessa conclusione: la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile.
Si tratta di un argomento affrontato più e più volte nelle pagine del blog, che potete consultare collegandovi ai links che trovate al fondo di questo post.
In questo caso, i soggetti coinvolti sono una società di persone, che nei decenni passati svolgeva attività di rigenerazione di fusti e contenitori di materiali liquidi e solidi, su di un terreno preso in affitto dal titolare di un’azienda di lavorazione di prodotti chimici.
Solita vecchia storia di “buoni rapporti tra le parti”: cambiano solo i nomi, e l’oggetto dei rapporti.
In questo caso, io locatore consento a te locatario di depositare sulla mia proprietà dei contenitori in plastica vuoti da rigenerare.
Poi si scopre che il locatario è indagato perché sospettato di aver realizzato una discarica abusiva – procedimento poi archiviato.
Poi interviene un’ordinanza del Comune, con la quale si diffidano il locatario ed il locatore a mettere, in urgenza, in sicurezza il sito, e quindi a bonificarlo e, infine, a ripristinare lo status quo antea.
A questo punto insorge la società, che contesta il contenuto dell’ordinanza, sostenendo che l’Amministrazione procedente non aveva motivato in modo sufficiente, si era contraddetta, e aveva omesso di effettuare tutta una serie di indagini.
Chi di voi fosse particolarmente curioso può analizzare tutte i motivi dedotti dal ricorrente, leggendo il testo completo della sentenza del TAR di Torino n. 1575/10.
In questa sede riporto solo le parole del Giudice amministrativo piemontese, che ha ribadito che nell’attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare.
La mera qualifica di proprietario, o di detentore del terreno inquinato, invece, non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica.
Di conseguenza, l’obbligo di bonifica può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito.
Del resto, sotto il profilo causale, anche in campo amministrativo-ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile del “più probabile che non”: in estrema sintesi, “un evento è da considerarsi causa di un altro se – ferme restando le altre condizioni – il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, l'applicazione di tale principio deve essere temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, e pertanto va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile o amministrativa, dove muta la regola probatoria”.
Dunque, occorre valutare la peculiarità del caso di specie: e, nella specie, il Collegio ha sottolineato che, mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile, così come nel campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, nel caso facilmente riscontrabile, in via presuntiva, dal fatto che dalle analisi chimiche effettuate dall’ARPA è risultato che, nel terreno oggetto dei campionamenti, sono state riscontrate tracce intollerabili di idrocarburi e metalli pesanti, tipicamente riconducibili al deposito ed alla movimentazione sul suolo di rifiuti industriali, quali quelli depositati da parte ricorrete e successivamente rimossi.
Per un approfondimento di altre fattispecie relative alla (non) responsabilità del proprietario di un terreno, incolpevole dell’inquinamento, per le operazioni di bonifica di siti contaminati, leggi i seguenti post:
***
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
Contatta Andrea Quaranta tramite mail o telefono per richiedere il tuo parere di diritto ambientale.
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o inserisci la tua mail nel box che trovi qui sotto, e conferma l’avvenuta iscrizione, rispondendo alla mail che riceverai sulla tua casella di posta: riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti di Natura Giuridica direttamente nella tua casella di posta elettronica
Foto: “no trespassing, Kuala Lumpur style” originally uploaded by pixelfrenzy