Klimaenergy 2009 - Energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici

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Sabato sera sono tornato da Klimaenergy 2009 (24-26 settembre 2009), con parecchie ore di treno sulle spalle (mille volti sconosciuti che si dissolvevano , sovrapponendosi l'uno nell’altro), un turbinio di parole tedesche nella testa, un vago sapore di crauti e birra sulle labbra, una buona dose d’ottimismo e, soprattutto, con un buon bagaglio di esperienza in più…

Alla fiera di Bolzano (ehm: Messebozen!) si sono tenuti, infatti, nell’arco di giornate, ben sei convegni relative al sistema delle fonti di energia rinnovabili a 360 gradi. La maggior parte di questi si sono tenuti in tedesco, con un impeccabile servizio di traduzione simultanea di supporto.

Per quanto concerne il primo modulo, relativo al sistema di finanziamento per gli interventi di efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili, vi invito a leggere i post che ho pubblicato su Natura Giuridica in occasione di Energethica:

Io ho seguito personalmente i convegni del 25 e del 26 di settembre, che hanno riguardato


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Energia eolica e pianificazione urbanistica

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Negli ultimi mesi molti visitatori di Natura Giuridica mi hanno posto numerosi quesiti in materia di energie rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico e all’energia eolica.



Sono molteplici, infatti, le problematiche connesse alla realizzazione, nel nostro Paese, di una politica energetica sostenibile (ed autorevole, azzarderei a dire): molti i colpevoli, ma il principale indiziato rimane il nostro legislatore.


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Interpretazione del diritto: come districarsi fra leggi e sentenze

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Leggere le sentenze e, a volte, commentarle sulle riviste scientifiche specializzate nel settore ambientale, consente di entrare nei meandri del diritto vivente, uscendo, in questo modo, dalla “polverosità” delle Gazzette Ufficiali e dalla pedanteria dell’interminabile burocrazia italica…

Aiuta, in sostanza, a capire meglio i meccanismi pratici della macchina legislativa, ed è di estremo aiuto nel difficile lavoro di redazioni di dettagliati pareri di fattibilità ambientale.

Leggere certe sentenze che trattano di ambiente, però, vi assicuro, è un’impresa…poco sostenibile anche per chi, come me, è allenato a farlo…


Lunga e diritta corre la strada dell’interpretazione del diritto, soprattutto a causa della mancanza di normative integrate, chiare, autorevoli.

Ne costituisce un esempio la sentenza che vi propongo oggi (TAR Umbria, n. 71/2009) che riguarda un tema di estrema attualità, e di rilevante importanza: la costruzione di un parco eolico in zona agricola, la procedura di VIA regionale, la compatibilità urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tema che viene affrontato in modo complesso: vediamo come.

In estrema sintesi, il TAR umbro afferma che gli impianti eolici possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole.
A priori, infatti, questi non risultano vincoli tali da precludere l’installazione.

In ogni caso, comunque, la compatibilità dell’installazione degli impianti eolici con la tutela dei valori ambientali e culturali del territorio deve essere valutata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.
Fin qui, nessun problema…

Il Giudice amministrativo umbro prosegue, però, affermando che:
la dichiarazione di compatibilità urbanistica – al pari di un certificato di destinazione urbanistica – non fa che dichiarare, a seguito di mera ricognizione, e con riferimento ad una determinata area, le prescrizioni di carattere oggettivo e vincolato che costituiscono il tipico contenuto della pianificazione urbanistica comunale.
A seguito delle previsioni dettate da ogni singolo Comune nei propri strumenti urbanistici generali, possono residuare, in sede applicativa, limitati margini di apprezzamento tecnico (ad es: nell’individuazione dell’esatta perimetrazione del sito; in presenza di un complesso di norme tecniche di attuazione suscettibili di diverse interpretazioni)
In ogni caso, non si tratterà mai di effettuare una valutazione tecnico discrezionale alla luce di parametri generali ed opinabili, quali quelli che presiedono alle valutazioni di compatibilità paesaggistica ed ambientale.
La discrezionalità, infatti, viene esercitata a monte, in sede di pianificazione, attraverso la classificazione omogenea delle zone e la individuazione della disciplina di trasformazione e destinazione d’uso coerente con ogni tipologia.
Nel caso di specie, conclude il Collegio, “i vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli meramente urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel Piano regolatore generale, ma mantengono la loro natura di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a termine, in quanto discendenti non da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare.
I vincoli urbanistici in senso proprio, invece – ancorché possano essere ispirati da analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente – non si sottraggono, se preordinati all’espropriazione o se rivestono carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra temporaneità ed indennizzabilità)”.

La lunga sentenza prosegue analizzando i rapporti fra la valutazione d’impatto ambientale, la valutazione di compatibilità ambientale e quella di compatibilità paesaggistica: potete leggere gratuitamente le massime collegandovi al sito web di Natura Giuridica, effettuando la registrazione on-line e cercando la sentenza con l'aiuto del motore di ricerca del sito.

I non addetti ai lavori, immagino, a questo punto si metteranno le mani nei capelli, increduli nel leggere questo breve ma poderoso trattatello filosofico in materia di diritto urbanistico ed ambientale: una materia complessa, a volte resa ancora più ostica dall’uso di un italiano criptico, non facilmente addomesticabile da parte di chi per mestiere non è un consulente ambientale.

Non spaventatevi, perché, con l’evolversi della consapevolezza della necessità di un diritto ambientale “moderno” (anche se, finora, a tale consapevolezza non sono seguiti apprezzabili risultati normativi…), si è andata facendo strada una nuova figura professionale, quella del giurista ambientale, che, al di là dei tecnicismi giuridici e dei virtuosismi linguistici, è in grado di dipanare l’intricata accozzaglia normativa ambientale, di guidare i soggetti che operano nel settore ambientale nei meandri della burocrazia, e di contribuire – attraverso lo studio analitico del caso concreto – alla soluzione positiva del caso concreto.

Se avete problemi interpretativi, burocratici, amministrativi e pratici in materia di fonti rinnovabili di energia (e, in generale, su ogni aspetto del diritto ambientale e dell’energia), contattatemi al seguente indirizzo di posta elettronica, ponendomi il vostro quesito, e richiedendo un preventivo gratuito.

Foto: "Goes to nowhere, comes from nowhere" originally uploaded by blu_aqua


Compost, gestione dei rifiuti e bonifica

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Con due recenti la Cassazione (sentenza n. 10709/09) e un giudice amministrativo (TAR Marche, sentenza n. 146/09) sono tornati a parlare del compost.


Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affrontato le tematiche inerenti la gestione dei rifiuti  (sequestro preventivo; gestione dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio; compost di qualità; presenza di sostanze pericolose), affermando che se nella produzione del compost di qualità
  • viene superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio, ovvero
  • siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua,
si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto 152/2006.
Qual è la conseguenza?
Semplice: la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto.
Vanificate, dunque, le “aspettative” del ricorrente, secondo il quale la normativa in materia di gestione dei rifiuti non va applicata, tout court, al compost, il quale, sebbene proveniente da rifiuti, non può essere considerato tale, in quanto suscettibile d'impiego produttivo…
Nella sentenza n. 146/09, invece, il TAR Marche ha affrontato il tema del compost dal punto di vista della normativa sullo smaltimento in discarica e sulla bonifica dei siti contaminati.
Sotto la vigenza del Decreto Ronchi (e del DM 5 febbraio 1998), in materia di compostaggio, afferma il TAR Marche, deve essere esclusa “l’applicazione analogica del limite per il cromo tetravalente di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale 27.4.1984, in ragione della mancata previsione di alcun limite per il cromo totale nel D.M. 27.3.1998, attuativo della legge n.748/1984”.

Foto: “Compost” originally uploaded by shadamai


Intelligenza ambientale: meglio guadagnare che perdere!

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di Naide Della Pelle

Dopo la pausa estiva, ricomincio a scrivere su questa rubrica segnalandovi le ricerche in materia di intelligenza ambientale (come sviluppare un istinto che ci porti a rigettare i prodotti e i comportamenti inquinanti) ad opera del gruppo di studio diretto da Elke Weber, psicologa della Columbia University, e dal collega David Krantz, fondatori del Center for research on environmental decisions.
Il loro campo di studi è pionieristico e si situa a metà fra psicologia ed economia. La Weber si ispira agli studi del Nobel Daniel Kahneman ed alle sue ricerche in materia di decisioni finanziarie, dalle quali sappiamo che le persone spesso compiono le scelte quotidiane non in base a processi decisionali guidati dalla logica del profitto, o in vista della difesa di determinati valori etici, ma agiscono sulla base di motivazioni che potremmo definire “istintive” e “frivole”.

Il meccanismo non è diverso nel caso di decisioni che hanno a che fare con la salvaguardia dell’ambiente:


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Servizio idrico integrato: quando la verifica del raggiungimento di determinati parametri?

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Nel caso di affidamento diretto del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti urbani, quando deve essere effettuata la verifica differita dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri?

La risposta la dà il TAR Bologna (sentenza n. 543/09) che, nell’affrontare un ricorso presentato da una amministrazione comunale per l’annullamento di una delibera dell'Assemblea consorziale di un’Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Modena (contenente il rigetto della richiesta di affidamento “in house” del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) ha stabilito che le direttive della regione Emilia Romagna subordinano l’affidamento diretto di entrambi i servizi (idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani) alla positiva valutazione del piano industriale, e dispongono che sia la convenzione di affidamento a prevedere la verifica, entro il primo anno di gestione, dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri: tale verifica differita, tuttavia, presuppone, per l’appunto, che il piano industriale abbia conseguito la valutazione positiva da parte dell’Agenzia d’ambito e quest’ultima abbia sottoscritto la convenzione di affidamento.

Nella specie, sottolinea il Collegio, tutto ciò non si è verificato: in ogni caso, l’inequivocità del quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli” del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n. 25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU.

Foto: “Pont du Gard” originally uloaded by Serguei.b



Natura Giuridica si arricchisce: il Guest posting e nuovi servizi

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Come ho preannunciato nell’ultimo editoriale sul sito di NG, Natura Giuridica allarga la cerchia dei suoi collaboratori: da oggi, infatti, verranno pubblicati sul sito e sul blog alcuni interventi di un giovane avvocato abruzzese, neo specializzato in diritto all’ambiente, Chiara Maiorano.

Con il suo primo contributo (Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti) la nuova collaboratrice di Natura Giuridica comincia a farci conoscere meglio il testo della Convenzione (nata per contribuire in modo più incisivo al contrasto del fenomeno del traffico illecito di rifiuti), partendo dai cenni storici per arrivare al Piano d'azione (controllo movimenti e gestione razionale), delineando gli obiettivi, l'ambito di applicazione, la struttura della Convenzione e gli obblighi delle parti.

Natura Giuridica, anche in seguito alle numerose richieste che le sono pervenute dalla rete, è disponibile ad ospitare, sia sul blog che sul sito, articoli di chi si vuole cimentare in questa difficile, ma gratificante avventura professionale.

In particolare, sul sito www.naturagiuridica.com possono essere ospitati, previa approvazione, contributi scientifici di professionisti del settore (non solamente giuristi, ma anche ingegneri, biologi, chimici, architetti, …).
Natura Giuridica, inoltre, sulla spinta di quanto ferve in rete, valuta ipotesi di collaborazioni e sinergie, al fine di creare un network ambientale a 360 gradi.

Nel blog, invece, Natura Giuridica offre la possibilità di ospitare i c.d. “Guest post” su tematiche ambientali: il “guest posting” consente il verificarsi di quella situazione che gli americani sintetizzano con la formula: Win Win Win
Di risultare, in sostanza, uno strumento vincente:
* non solo per chi scrive il post (che, in questo modo, ha l’opportunità di farsi conoscere, pubblicando su una piattaforma che nel corso dei mesi ha acquisito progressivamente maggiore autorevolezza nel settore ambientale, anche grazie alla lunga e proficua esperienza in uno degli studi italiani più blasonati nel settore ambientale),
* ma anche per il blog che lo ospita (che è in grado di offrire agli utenti un servizio qualitativamente e quantitativamente sempre migliore e più completo) e, in ultima analisi,
* anche per il lettore, più e meglio informato.

Tutti i contributi inviati a Natura Giuridica saranno vagliati con attenzione, e dovranno essere scritti con un stile semplice e chiaro, avere un contenuto di qualità e originale, essere attinenti con le tematiche ambientali, oggetto delle tematiche dell’EcoBlogico di InFormazione, comunicazione e diritto ambientale e del sito di consulenza in materia di diritto dell’ambiente.
Nel caso di contributi scientifici, saranno inoltre particolarmente graditi i riferimenti bibliografici.

Per Natura Giuridica, dopo la pausa estiva, comincia una nuova stagione, ed il modo migliore per iniziare è RINGRAZIARE di cuore tutti quelli che, e sono tanti, hanno contattato N.G. e continuano a farlo, con frequenza sempre più incalzante, sia via e-mail che per telefono, per richiedere pareri e consulenze in materia di diritto ambientale, e propormi interessanti collaborazioni.

La scelta di integrare sito e blog è la prima in questo settore, e i risultati sin qui ottenuti e le prospettive future dimostrano che, grazie alla rete, è possibile concepire un network ambientale in grado di InFormare, da un lato, e di offrire un servizio professionale di consulenza in tutti i settori del diritto ambientale.

Oltre al Guest posting, Natura Giuridica annuncia che, a breve, sul sito di consulenza ambientale arriveranno due nuovi ed utili servizi, funzionali alle diverse esigenze dell’utente-cliente, e nati in seguito alle numerose richieste in tal senso pervenute da parte dei lettori: il servizio pareri legali ambientali e servizio premium.

Nei prossimi post approfondiremo questa tematica, per scoprire le soluzioni più adatte al tuo business ambientale, alle esigenze della tua azienda, alla gestione dell’ambiente da parte delle pubbliche amministrazioni,ai bisogni dei singoli cittadini o di associazioni,….

Foto: “Acquarello” originally uploaded by Könrad



Tassa rifiuti a spanne…

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Nel post dello scorso 29 luglio 2009, Chi inquina paga (e i cocci sono suoi) vi parlavo delle conclusioni dell’Avv. Generale della Corte di Giustizia nella causa C-254/08, relativa alla gestione dei rifiuti e, in particolare, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: l’Avv. Generale Kokott, in sintesi, sosteneva che “non si può esigere un’esatta liquidazione dei costi, ma occorre fare riferimento all’appartenenza ad un gruppo responsabile nel suo complesso per l’inquinamento ambientale, espressione della responsabilità di gruppo”.


Sulla scia di queste conclusioni, la Corte di Giustizia ha affermato/confermato che la normativa comunitaria (art. 15 lett. a), della direttiva 2006/12/CE) “non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito”.

Al giudice a quo spetta accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non comporti che taluni «detentori» (nel caso di specie: aziende alberghiere) non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

Una sentenza che fa discutere, su cui Natura Giuridica tornerà a breve con gli approfondimenti del caso: certo che basarsi su una responsabilità di gruppo per giustificare una “tassa a spanne” rischia di vanificare proprio quel principio (“chi inquina paga”) che addossa al responsabile dell’inquinamento l’esclusiva responsabilità dei costi per la sua “gestione”.

Per un approfondimento sulla “questione tariffa”, con particolare riguardo alla giurisdizione in materia, leggi anche:

Sulla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09, v. lexambiente

Leggi il testo integrale della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-254/08

Foto: “Manteniamo le distanze” originally uploaded by crimistar / loris viviano



Sfogo di una notte di fine estate

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Non si può amare a distanza,
restando fuori della mischia,
senza sporcarsi le mani,
ma soprattutto non si può amare
senza condividere
Don Luigi Di Liegro

Non è stato facile trovare un titolo a questo post, scritto, come sfogo, una notte di fine estate, nel vortice di una delle “mille maree del bene e del male che inondano e prosciugano la terra”…

Un momento di riflessione, sullo sfondo raccapricciante del nulla che ogni giorno viene distillato da “mani sapienti”, propinato ad uso e consumo da chi si basa “sulla vostra apatia, sulla vostra voluta ignoranza”, e prepara “strategie su di essa, calcolando fino a quando possono farsa franca su di essa”.

Vi ricordate cosa diceva Robert Redford nello splendido film “Leoni per agnelli” allo studente che lo contestava e criticava la “gestione” delle scelte dei due soldati americani partiti volontari per l’Afghanistan?


E lo scoramento attonito dello stesso studente, nel suo momento di riflessione, che coincide con la fine del film, quando, di fronte al telegiornale la cui attenzione è concentrata sui pettegolezzi relativi all’ennesima capricciosa top model ripensa al discorso sull’apatia, leggendo le ovattate “segnalazioni” in sovraimpressione, che annunciavano la morte dei due soldati?

Il tutto, nella morte collettiva di chi non si accorge di tutto questo scempio: un dettaglio insignificante in un mondo che vive e si autoalimenta di nulla…

Alla domanda “di cosa ha paura”? Fabrizio De Andrè rispondeva
"Sicuramente della morte, che se mi darà il tempo di accorgermene,
mi farà provare la mia buona dose di paura...
Ma soprattutto dello scarso attaccamento alla vita che vedo in molti miei simili,
che si ammazzano per cose sicuramente più futili del valore della vita.
Io ho paura di quello che non capisco, e questo proprio non mi riesce di capirlo"
E così qui da noi, mentre impazzano i consueti tormentoni legati alla commistione vita privata-pubblica del premier (“de che?”, direbbero a Roma), che tutto hanno a che fare tranne che con le sorti e il futuro del nostro martoriato Paese; mentre il depistaggio informativo permette a chi detiene il potere di dormire sonni tranquilli; mentre il partito democratico – in perenne crisi d’identità, e in continuo disaccordo con se stesso – sembra crogiolarsi in un’agonia autoreferenziale e senza soluzione; mentre le gerarchie ecclesiastiche continuano ad entrare nel merito di qualsiasi vicenda politica-sociale-economica-culturale-sessuale, per dettare – sentendosi come Gesù nel tempio, o non potendo (più?) dare il cattivo esempio, fate vobis – le analitiche linee guida cui noi tutti dovremmo diligentemente (o ipocritamente, fate vobis) attenerci; ma, soprattutto, mentre il silenzio assordante e apatico sembra essere l’unica risposta che il cittadino medio è in grado di (non) dare, si compiono misfatti (anche) ambientali di cui però nessuno parla.
Salvo i soliti rari casi, impossibili da nascondere, e comunque comunicati in modo distratto, ovattato e così intriso di ideologia da vanificare l’intento (?) informativo.

Da nord a sud, ci sono veramente pochi angoli incontaminati, frutto di pessime gestioni clientelari dei rifiuti, di farraginose bonifiche che stentano ad iniziare (figuriamoci a proseguire…), della mancanza di depuratori, di una folle politica energetica, di obsolete ed inadeguate tecnologie ambientali, di estenuanti iter burocratici per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, di velleitari veti incrociati destinati a paludare ogni flebile tentativo di costruzione di un futuro all’insegna della sostenibilità.

Nella Puglia “all’avanguardia energetica” gli “investimenti” sugli inceneritori si accompagnano a numerosi sequestri giudiziari, a violazioni di tipo paesaggistico, alla pessima qualità degli impianti progettati, ad omissioni nella valutazione degli impatti ambientali; mentre il Salento rischia di diventare una nuova Napoli, e a Brindisi l’impianto Enel ha il primato italiano (ottavo posto a livello europeo) di emissioni di CO2. Per non parlare dell’ILVA di Taranto. O della zona ex Enichem a Manfredonia.

In Toscana sono numerosi i SIN, i siti di interesse nazionale: da Orbetello a Massa, da Livorno a Piombino, le concentrazioni di alcune sostanze pericolose sono elevate, i rischi per la salute enormi, e le attese infinite.

Ai “veleni per sempre” toscani, come sono stati definiti, fa compagnia la “valle dei tumori” di Trento, dove si favoleggia su un fantomatico recupero ambientale e la costruzione di altalene laddove ora ci sono i resti di un dinosauro residuato dal fascismo: una sorta di via Gluck al contrario, cui nessuno crede più...

Nella valle del Sacco (Lazio) la contaminazione delle acque ha raggiunto livelli “pazzeschi”, tanto da farne una delle zone più inquinate del mondo occidentale.
“Gli inquinanti, quando va bene, vengono nascosti sotto il tappeto nemmeno fossero polvere, o separati dalle zone circostanti con muri speciali, come si progettava per Portoscuso, in Sardegna”, sottolinea Emiliano Fittipaldi in un documentato articolo sull’Espresso.

Per quanto riguarda la Campania sono emblematiche le parole di Raffaele Del Giudice, che all’affermazione (detta a mo’ di giustificazione-scaricabarile): “È la progettualità che manca…” risponde “E' 'a dignità che nun tenimm”!


In Piemonte, già tormentato dalle vicende di Spinetta Marengo, dell’Acna di Cengio, di Pieve Vergonte, dell’Eternit di Casale Monferrato, tanto per citarne solo alcune, di recente il procuratore Guariniello ha aperto un’inchiesta, in seguito alla morte di 27 professori nel giro di sei anni, deceduti per mesotelioma pleurico o per asbestosi.

In Sicilia Gela è una delle aree più inquinate al mondo: il solito Emiliano Fittipaldi, citando Sciascia ci racconta del disastro sanitario ed ambientale che coinvolge la città siciliana. Con livelli di arsenico superiori di 1600 volte il tasso limite, c’è ben poco da aggiungere.
A Priolo, invece, oltre alle note vicende legate al polo petrolchimico, spuntano in rete raccapriccianti dossier: quello sul “Piatto del giorno: pesce al veleno”, di Reverse Information è solo l’ultimo in ordine cronologico.

A questo frammentario quadro – sul quale ora non mi dilungo per motivi di tempo, ma che riprenderò non appena gli impegni di lavoro me lo consentiranno – fa da contraltare una “politica che è solo far carriera”, il “perbenismo interessato” del politically correct, la “dignità fatta di vuoto” (versione pop della “rassegnazione” di Biutiful cauntri).
E “l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai con il torto”, segno dei tempi in cui l’unico modo di farsi sentire è quello di Tarzan: urlare e non ascoltare, a prescindere.

Una politica dei soliti noti che, ad esempio, trascura con non-calanche le istanze innovatrici in campo energetico, e rimane sorda a quelle giuridico-sanzionatorie, trasformando lo strumento principe nella difesa contro gli abusi ambientali in sterili grida manzoniane.

In un medley taroccato di informazioni volto a conservare lo status quo.

Schiava di questa abitudine l’’Italia è destinata a morire lentamente


Sempre per citare Faber, occorrono tante “lingue allenate a battere il tamburo”, e tante voci potenti, di quelle “adatte per il vaffanculo”.

Perchè amare: una persona, un Paese, un animale, l'ambiente, tutto, significa anche questo. Saper dire quando è ora di finirla.

Per ricominciare.