Nel caso di affidamento diretto del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti urbani, quando deve essere effettuata la verifica differita dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri?
La risposta la dà il TAR Bologna (sentenza n. 543/09) che, nell’affrontare un ricorso presentato da una amministrazione comunale per l’annullamento di una delibera dell'Assemblea consorziale di un’Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Modena (contenente il rigetto della richiesta di affidamento “in house” del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) ha stabilito che le direttive della regione Emilia Romagna subordinano l’affidamento diretto di entrambi i servizi (idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani) alla positiva valutazione del piano industriale, e dispongono che sia la convenzione di affidamento a prevedere la verifica, entro il primo anno di gestione, dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri: tale verifica differita, tuttavia, presuppone, per l’appunto, che il piano industriale abbia conseguito la valutazione positiva da parte dell’Agenzia d’ambito e quest’ultima abbia sottoscritto la convenzione di affidamento.
Nella specie, sottolinea il Collegio, tutto ciò non si è verificato: in ogni caso, l’inequivocità del quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli” del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n. 25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU.