Res Publica: pianificazione energetica sostenibile

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Nei precedenti post dedicati agli eventi di Energethica 2009 cui ho partecipato nella giornata del 5 marzo 2009 ho parlato di quanto avvenuto nel corso del convegno “Il FV nel 2009: prospettive di sviluppo e strumenti finanziari”.

Con quest’ultimo post voglio invece riassumere quanto detto nel corso del Convegno del pomeriggio promosso dalla Provincia di Genova e Muvita (“Dal progetto Res Pubblica alla Rete delle Province Energeticamente Sostenibili: la pianificazione energetica”).

Nella sua introduzione, l’assessore provinciale di Genova Briano ha messo in evidenza l’importanza della rete delle province energeticamente sostenibili, che il 5 marzo 2009 si è riunita per la terza volta, dopo i precedenti incontri di Rimini e Modena.
Cos’è Res Publica?

Una rete che ha capito l’importanza essenziale della trasversalità necessaria fra ambiente e pianificazione territoriale, e si adopera affinché dalle parole si passi ai fatti: occorre far parlare fra di loro i vari “settori politici” e gli assessorati, al fine di una sempre maggiore integrazione delle rispettiva politiche.
In quest’ottica, diventano fondamentali il confronto e lo scambio costante di informazioni, soluzioni adottate, esperienze realizzate sul campo.



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Natura Giuridica ha compiuto un anno

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Natura Giuridica: un anno di InFormazione, comunicazione e diritto ambientale di qualità

L’11 marzo 2009, Natura Giuridica ha compiuto un anno.
Tanto, infatti, è passato, da quel primo post in cui cominciavo questa avventura con la cronaca della “Terra bruciata”, un paese in cui le emergenze ambientali vengono utilizzate come ammortizzatori sociali.
Nell’arco di quest’anno Natura Giuridica ha commentato le vicende più rilevante della politica ambientale nazionale, puntando il dito contro le innumerevoli inefficienze e lentezze del nostro legislatore, ancora troppo spesso legato all’italico modo d’essere, così mirabilmente descritto nelle pagine del Gattopardo da Tomasi di Lampedusa.


Per fortuna esistono anche molte buone notizie, che fanno ben sperare, nell’ottica di un progressivo avvicinamento ad uno sviluppo veramente sostenibile, che ci allontani dalla deriva ambientale nella quale ci siamo consapevolmente infilati.

In quest’ottica, Natura Giuridica ha dato spazio alle esperienze locali - he spesso precorrono i tempi, grazie alla lungimiranza delle rispettive amministrazioni, più in sintonia con il territorio e con le reali esigenze dei cittadini e delle imprese - dando maggior risalto alla politica ambientale piemontese: la regione Piemonte, infatti, si propone di diventare il motore ecologico d’Italia…

Ho dedicato molto spazio all’analisi delle più significative sentenze sul diritto ambientale, attraverso pillole di giurisprudenza in grado di rendere immediatamente comprensibile il percorso interpretativo giurisprudenziale, spesso costretto a colmare i vuoti, le incertezze e le contraddizioni che l’inadeguata normativa, perennemente emergenziale, scoordinata e frammentaria ha causato.

Naturalmente, la parte del leone l’hanno fatta l’InFormazione ambientale e la comunicazione, e non sono mancati interventi esterni, volti a descrivere la realtà ambientale con occhi diversi da quelli del giurista (Natura allo specchio), o a utilizzare la pagine del blog (che continua ad aumentare le pagine viste a ritmi insospettabili….) per diffondere i propri comunicati stampa.

Insomma: un medley ambientale in continua crescita...

Pur non avendo commentato molto il blog, direttamente sulla pagine di Natura Giuridica, sono state numerose le e-mail che ho ricevuto: suggerimenti, curiosità, richieste di pareri, che dimostrano la bontà del progetto, che il 21 marzo 2009 è stato completato con il debutto on-line del sito di Natura Giuridica, la cui vision consiste nell’essere un punto di riferimento nazionale nella consulenza ambientale legislativa e tecnica, instaurando con i clienti un rapporto di reciproca fiducia e fattiva collaborazione.


L’idea del sito internet nasce e si sviluppa attorno all’esigenza di fornire al cliente un’assistenza in campo ambientale globale, efficace e rapida.
Buon compleanno.

E poi, il futuro



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Finanziamenti al fotovoltaico

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Come accennavo nel precedente post, dopo la pausa caffè, è iniziato un altro interessante intervento: quello dell’Ing. Carlo Buonfrate, che ha delineato le modalità di finanziamento al fotovoltaico…oltre che ai prodotti offerti dalla propria banca.
L’ideatore e responsabile del “desk energy” del gruppo Intesa Sanpaolo ha cominciato con un accenno, ripreso poi anche nel corso del dibattito, sui motivi della diversità della crescita del fotovoltaico in Italia e in Spagna, sottolineando il crescente interesse per questa forma di energia pulita (rectius: business…) e la necessità di “nuovi” prodotti per finanziare questi progetti….
Il F.V. rappresenta un’opportunità di ripresa dell’economia, a patto di realizzare tutta la filiera del fotovoltaico.

Dopo un’elencazione delle azioni prioritarie e delle problematiche tecniche insite nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, dei rischi legati al ritorno dell’investimento, il rappresentante del mondo bancario ha assimilato, di fatto, il fotovoltaico ad un prodotto finanziario, il cui business plan è “blindato”.



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Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare

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Echi lontani…
"Il mantello del passato è fatto con il tessuto delle emozioni della nostra vita e cucito con i fili enigmatici del tempo. In genere non possiamo fare altro che avvolgercelo intorno alle spalle per trarne conforto, o trascinarcelo dietro mentre ci sforziamo di proseguire il nostro cammino. Ma tutto ha una causa e un senso. Ogni vita, ogni amore, ogni azione, ogni emozione e pensiero hanno una ragione ed un significato. E a volte riusciamo a vederli. A volte vediamo il passato con tale chiarezza, e le parti che lo compongono ci appaiono con tale limpidezza che ogni cucitura del tempo rivela il suo scopo, il messaggio che contiene. Nella vita di ognuno di noi, poco importa che sia vissuta nell'abbondanza o nella miseria, nulla porta più conoscenza del fallimento, e più chiarezza del dolore. E nella minuscola preziosa saggezza che otteniamo, quei nemici temuti e odiati, dolore e fallimento, hanno diritto e ragione di esistere".
Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cosa svanite, facce, e poi, il futuro...
"Perché la vita è così. Procediamo a piccoli passi. Rialziamo la testa e torniamo ad affrontare il volto feroce e sorridente del mondo. Pensiamo. Agiamo. Sentiamo. Diamo il nostro piccolo contributo alle maree del bene e del male che inondano e prosciugano la terra. Trasciniamo le nostre croci ammantate d’ombra nella speranza di una nuova notte. Lanciamo i nostri cuori coraggiosi nelle promesse di un nuovo giorno. Con amore: l’appassionata ricerca di una verità diversa dalla nostra. Con struggimento: il puro, ineffabile anelito di essere salvati. Poiché fino a quando il destino ce lo consente, continuiamo a vivere. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci perdoni. Continuiamo a vivere" ( da Shantaram).
“Non bisognerebbe aggiungere neanche una virgola a ciò che può essere detto in poche parole”, diceva Russell, e forse aveva ragione.

Ciao piccola Sophie, con tutto l’amore allegro che ci hai regalato...



Energethica: Energia etica. Fotovoltaico e Business

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Di energia e di etica si è parlato molto, ieri, 5 marzo 2009, nella giornata inaugurale di Energethica, 4° salone dell’energia rinnovabile e sostenibile.

Fra i tanti eventi collaterali previsti, ho scelto di partecipare, nella mattinata, al Convegno organizzato dal GIFI, Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane (“Il FV nel 2009: prospettive di sviluppo e strumenti finanziari”) e, nel pomeriggio, a quello promosso dalla Provincia di Genova e Muvita (“Dal progetto Res Pubblica alla Rete delle Province Energeticamente Sostenibili: la pianificazione energetica”).

Dopo un’introduzione-presentazione del GIFI, rivelatasi una pedissequa e noiosa lettura delle slides, sulla quale meglio stendere un…sorvolare, il convegno ha cominciato a farsi interessante con l’intervento di Massimo Marengo, socio del GIFI, che ha illustrato il mercato del fotovoltaico in Italia, tracciando le linee principali della differenza fra il vecchio ed il nuovo conto energia, e comparando i ben diversi risultati che l’uno (non) ha dato e l’altro sta dando…
Si sono susseguiti i dati relativi alla potenza installata e alla suddivisione per tipologia d’impianto, quelli “previsionali” (forse un po’ troppo ottimistici, se non spiegati nel dettaglio, come emerso nel corso del successivo acceso dibattito) e quelli concernenti la distribuzione geografica (che vede, per il momento, il nord stranamente in testa alla classifica……anche se una spiegazione, questo "insolito" fenomeno, ce l’ha, come illustrato dal successivo relatore, l’istrionico – nella sua accezione positiva – Arch. Gianluca Bertolino.



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Politica ambientale piemontese

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Questa non è la sede per un esame approfondito della normativa varata dalla Regione Piemonte, quanto, piuttosto, quella in cui delineare le linee portanti della politica ambientale regionale, che vede il Piemonte impegnato nell’obiettivo di diventare il “primo motore ecologico d’Italia”.

In relazione alla componente ambientale acqua – al di là del riferimento alla L. R. n. 6 del 7 aprile 2003, che ha dettato le disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche – occorre segnalare che il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha adottato in via definitiva il Piano di Tutela delle Acque (PTA) – redatto ai sensi della normativa nazionale e in linea con le disposizioni comunitarie – che ha conferito al governo delle acque un’importanza prioritaria nella gestione del territorio.
Tra i punti focali individuati per dare piena attuazione al PTA vi è la promozione di una modalità di gestione integrata a livello di bacino idrografico attraverso il “Contratto di fiume o di lago”, strumento di partecipazione negoziata che vede il puntuale coinvolgimento delle comunità locali, per concordare e perseguire obiettivi comuni elaborando strategie di azione in cui ogni soggetto coinvolto si riconosce e per la cui realizzazione si impegna.


Le disposizioni in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria sono state emanate con la L. R. 7 aprile 2000 n. 43, con la quale è stata altresì approvata la "Prima attuazione del Piano regionale per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria".
Nel 2007 e nei primi mesi del 2008 la Regione e gli Enti locali hanno attuato gli Stralci di Piano per la mobilità e per il riscaldamento/condizionamento, approvati in aggiornamento del cit. Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.
Un’ulteriore accelerazione del processo di riduzione delle emissioni in atmosfera, inoltre, è attesa dall’attuazione del Programma Operativo della Regione Piemonte, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 2007-2013, che destina un’importante quantità di risorse all’Eco-innovazione e alla Sostenibilità ed efficienza energetica.
La Regione inoltre ha disposto misure finanziarie espressamente dedicate alle azioni individuate come strategiche a livello regionale:
  • la promozione del miglioramento delle emissioni dei veicoli;
  • il sostegno e il miglioramento del trasporto pubblico locale;
  • la riduzione delle percorrenze dei mezzi di trasporto privato e delle emissioni dovute al riscaldamento e al condizionamento;
  • favorire il bike sharing;
In materia di gestione dei rifiuti, la Regione Piemonte svolge le proprie attività di programmazione ed indirizzo in materia rifiuti tramite l'adozione di differenti strumenti tra i quali merita ricordare il Piano regionale di gestione dei rifiuti e la L. R. 24 ottobre 2002, n. 24.
Tali strumenti sono finalizzati al raggiungimento di numerosi obiettivi tra cui:
  • la riduzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti,
  • l'incremento della raccolta differenziata;
  • il recupero dei rifiuti;
  • il recupero energetico dei rifiuti;
  • la regolamentazione della gestione dei rifiuti attraverso un sistema integrato in cui la discarica risulti essere l'ultima fase del processo;
  • l’individuazione di sistemi di gestione dei rifiuti in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti (valore espresso in tonnellate di CO2 eq);
  • la lotta alla desertificazione: il sistema di gestione dei rifiuti deve avere un’organizzazione in grado di incrementare il contenuto di carbonio organico nel suolo attraverso l’incremento della produzione e dell’utilizzo di ammendanti compostati in pieno campo così come definiti dal decreto legislativo del 29 aprile 2006, n. 217.
Infine, occorre segnalare il Patto regione-province per la gestione più completa del ciclo dei rifiuti, siglato ad Asti nel febbraio 2008 dall’Assessore regionale all’Ambiente, dalle Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e dalle rispettive Associazioni di ATO un protocollo d’intesa per lo smaltimento dei rifiuti nel costituendo e sperimentale ATO2.
L’importanza del documento risiede nel fatto che getta le basi per una collaborazione ampia e concordata capace di far cooperare i sei territori in termini di sviluppo economico sostenibile utilizzando in comune gli impianti esistenti e lavorando per la formazione di un piano condiviso che avrà come punti fondamentali la riduzione della produzione dei rifiuti, il recupero di materia dai rifiuti urbani, la sicurezza ambientale delle discariche esistenti e la riduzione dei quantitativi dei rifiuti smaltiti, la diminuzione della pressione antropica sul suolo a destinazione agricola, l’uso sostenibile delle risorse ambientali.

(continua)

Foto: “Monviso” originally uploaded by pansaram



Regioni, ambiente e Costituzione

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Il ruolo della Regione nella tutela dell’ambiente nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale

Tralasciando, in questa sede, le problematiche connesse alla nozione di ambiente, assai a lungo dibattuta in dottrina, occorre approfondire il ruolo attribuito alla Regione dalla Costituzione e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La mancanza di uno specifico riferimento all’ambiente nel vecchio testo dell’art. 117 della Costituzione ha determinato molti contrasti fra lo Stato e le Regioni, aventi ad oggetto la possibilità, in capo a queste ultime, di legiferare in materia ambientale.
Il problema da risolvere, in estrema sintesi, era il seguente:
  1. l’ambiente è una materia nuova e, in quanto tale, di esclusiva competenza statale (le competenze regionali previste dal testo costituzionale prima della modifica erano tassative) o
  2. costituisce una “sottomateria” rispetto ad altre (ad esempio: l’agricoltura, le foreste, le cave, l’urbanistica), di competenza anche regionale?
In un primo momento l’orientamento della Corte Costituzionale è stato ostile al frazionamento regionale della disciplina ambientale.

Negli anni ’70 – caratterizzati dal trasferimento alle Regioni di numerose funzioni amministrative, connesse all’interesse ambientale – tuttavia, la Corte Costituzionale ha cominciato a riconoscere alle Regioni una pluralità di titoli di legittimazione legislativa, consentendo loro, in questo modo, di intervenire in materia: in particolare, con la sentenza n. 72 del 1977, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la protezione della natura rientra nella più ampia materia “agricoltura e foreste”, “espressamente contemplata dall'art. 117 Cost. fra quelle per le quali le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme legislative”.

Negli anni ’80, nonostante il rafforzamento delle funzioni legislative regionali, testè evidenziato, si è assistito ad un fenomeno di riaccentramento delle competenze, dovuto non solo all’istituzione, del 1986, del Ministero dell’Ambiente, ma anche all’emanazioni di leggi di settore caratterizzate da un indubbio favor per la dimensione di governo statale.

Solo nella seconda metà degli anni ’90, con l’approvazione del c.d. federalismo amministrativo a Costituzione invariata, si è assistito ad una nuova valorizzazione delle istanze autonomiste: il D.Lgs n. 112 del 1998, in particolare, ha previsto che – anche per la materia “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti” – tutte le funzoni amministrative non espressamente indicate come di rilievo nazionale sono conferite alla Regioni e agli enti locali.
In questi anni la Corte Costituzionale ha acquisito la consapevolezza della trasversalità della materia ambiente, riconoscendo che essa spettava alla competenza concorrente delle Regioni, nonostante il vecchio testo dell’art. 117 della Costituzione non menzionasse la materia de qua fra quelle ad esse attribuite.
In sostanza, si era affermata la tesi per cui “sussisteva una pluralità di titoli di legittimazione a dettare norme in materia ambientale, in linea con l’idea che l’ambiente dovesse ricevere la massima protezione possibile, a prescindere dalla provenienza delle norme stesse”.
Dopo la riforma costituzionale del 2001, la Corte Costituzionale – nonostante l’attribuzione della tutela ambientale all’esclusiva legislazione statale – ha continuato a riconoscere ai legislatori regionali la possibilità di occuparsi di ambiente (v., in particolare, la sentenza n. 407/2002).


Di recente la Corte Costituzionale – nel delineare i confini della materia “tutela dell’ambiente” – ha ribadito che la competenza legislativa “pur presentandosi sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006)” (sent. n. 380 del 14 novembre 2007).
Dall’analisi della giurisprudenza – sia precedente, sia successiva alla riforma costituzionale del 2001 – è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come:
  • “bene della vita”, materiale e complesso, entità organica, la cui disciplina – che riguarda un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore – è stata affidata, in via esclusiva, allo Stato, il quale deve dettare “norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto”;
  • "valore costituzionalmente protetto”, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni.
In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, “viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi.
Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato”.

In sostanza, la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell’ambiente”, comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, “ma non esclude che le leggi regionali emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale”.

Si tratta, quindi, di una disciplina che - essendo riservata in via esclusiva allo Stato, epotendo essere “integrata” solo dalle Regioni (o Province autonome) nell’ambito della disciplina concorrente, e solo senza derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale - intende stabilire criteri uniformi, non derogabili, su tutto il territorio nazionale, volti (oltre che alla protezione dell’ambiente) anche a non creare disparità di trattamento fra gli operatori del settore.

Foto: “Altalena” originally uploaded by ildisarmato



Il ruolo della Regione nel Testo Unico Ambientale

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Dalla breve analisi sin qui effettuata, emerge, dunque, un quadro legislativo nazionale fortemente frammentario, complesso, scoordinato, estremamente difficile da delineare e, dulcis in fundo, in grado di “nascondere”, fra le maglie del diritto, situazioni di illegalità, a causa del suo incessante modificarsi.

Se, poi, dal livello nazionale, ci si spinge ad un’analisi delle varie legislazioni regionali, il quadro normativo, testé delineato, si complica ulteriormente.
Spesso, infatti, nel corso degli ultimi anni alcune regioni, intervenendo in materia, hanno introdotto discipline parzialmente diverse (sia fra di loro, sia rispetto a quella nazionale) che presentano aspetti problematici, potenzialmente in grado di alterare i delicati equilibri operativi, con conseguenze pratiche tutt’altro che irrilevanti.
Mi riferisco, ad esempio, al delicato caso dell’obbligo di prestare garanzie finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, o ai rapporti fra la normativa statale e quella regionale, nel caso in cui (come è avvenuto nella regione Abruzzo) quest’ultima è intervenuta a regolare – nel complesso quadro normativo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento – la misura degli illeciti amministrativi per violazione delle relative prescrizioni autorizzatorie.

La frammentarietà, la stratificazione e la complessità della legislazione ambientale, dunque, rendono impossibile una trattazione esaustiva.

In questa sede, pertanto, ritengo opportuno fornire qualche spunto di riflessione, da approfondire nelle sedi opportune, cominciando:
* con il delineare le problematiche connesse ai rapporti fra Stato e Regioni, così come previsti dal Testo Unico Ambientale; quindi
* con il sintetizzare il pensiero della Corte Costituzionale
al fine di verificare, in concreto, quali sia il ruolo della Regione nella materia de qua.

Seguirà una breve panoramica della politica ambientale piemontese; quindi, vorrei spendere due parole per sottolineare l’importanza dell’InFormazione e della comunicazione dell’ambiente in generale, e del diritto ambientale in particolare: ambiente e legalità, infatti, sono un binomio inscindibile, e il primo non può essere compreso nelle sue dinamiche nella società moderna senza una conoscenza – a cominciare dall’accezione: maggiore informazione-maggiore consapevolezza, per i non addetti ai lavori – della seconda.

Qual è, dunque, il ruolo della Regione nella materia ambiente?

Non è questa la sede per una disamina analitica delle competenze regionali nei vari “settori ambientali”, delineate nel c.d. “Testo Unico Ambientale”.

È importante, tuttavia, segnalare che, durante l’iter di “formazione” del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni, insieme alle associazioni di tutela ambientale, hanno denunciato, inter alia, la violazione della competenze legislative ed amministrative regionali riconosciute dal nuovo Titolo V della Costituzione, e il conseguente stravolgimento delle competenze definite dall’art. 117 e 118 della Costituzione e dal D.Lgs. n. 112/1998, avvenuto attraverso il riaccentramento delle funzioni pubbliche nel settore.

Nel parere della Conferenza Unificata del 26 gennaio 2006, in particolare, le Regioni hanno sottolineato che:
L'obiettivo generale e l’azione concreta e l’esperienza delle Regioni e degli enti locali in questi anni sono stati quelli di ricondurre le questioni della tutela dell’ambiente, sia negli aspetti della tutela dagli inquinamenti, sia negli aspetti della tutela delle risorse naturali e di preservazione degli equilibri ecologici, al criterio di prevenzione ed a quello di sostenibilità dello sviluppo, in stretta connessione con le politiche settoriali e col governo del territorio.
Solo una acquisizione nelle politiche settoriali e nel governo del territorio delle problematiche di tutela ambientale può garantire infatti il successo e la compatibilità economica di una politica ambientale.

Emerge, viceversa, dal complesso delle norme proposte, una serie di elementi che inducono a considerare l’intervento una vera e propria opera di smantellamento delle iniziative che nel corso di questi ultimi anni sono state assunte, come nel caso della normativa adottata dalle Regioni in attuazione del D.Lgs. 112/1998. Questa impostazione peraltro è rimasta sostanzialmente invariata anche nella seconda stesura dello schema di decreto.

Si spostano competenze dalla periferia al centro, si sovrappongono e duplicano funzioni e piani, si separano settori che al contrario necessitano da tempo di integrazione, si aggiungono a valle dei processi decisionali altre decisioni e funzioni di controllo, che nell’insieme e nel dettaglio configurano un quadro involutivo rispetto all’attuale, aumentando l’incertezza degli operatori pubblici e privati, annullando processi regionali e locali di grande valore e di riconosciuta efficacia, allontanando l’allineamento del nostro Paese alla disciplina ed al livello europeo.

Lo schema di decreto continua quindi ad essere caratterizzato da una spiccata tendenza neocentralista, che comprime le competenze delle istituzioni regionali e locali per assegnare soprattutto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un ruolo, anche minutamente gestionale, antitetico al principio di sussidiarietà ed adeguatezza, anche con riferimento alle prerogative delle Regioni e Province autonome per le quali deve essere prevista la nota “clausola di salvaguardia”.

Il mero assemblaggio materiale di singoli testi nati separatamente non consente poi di ritenersi di fronte ad una “normativa in materia ambientale” in quanto non sussistono i presupposti per considerare tale disciplina un corpo unitario di norme, difettando un nucleo fondamentale di disposizioni di principio comune alle diverse discipline settoriali.

Nell’elaborazione del testo l’Esecutivo statale si è infatti abbandonato ad una minuziosa disciplina di dettaglio, mentre un corretto approccio metodologico avrebbe richiesto, da un lato, la costruzione in questa materia soprattutto di un “diritto per principi”, poiché solo questi ultimi sono in grado di guidare in modo trasversale e coordinato i vari settori delle discipline giuridiche coinvolte, e dall’altro il necessario coinvolgimento sin dalla fase di elaborazione della normativa di tutti i livelli territoriali di governo secondo il principio di corresponsabilità e di leale collaborazione.
In sostanza, la lettura dell’articolo 117 Cost. fornita dall’Esecutivo appare rigida, in quanto si fonda su un ipotizzato riparto di attribuzioni che nega l’interferenza con la competenza esclusiva statale di quelle di competenza concorrente regionale (ad es: governo del territorio, tutela della salute etc…).




Legambiente Bra - Comunicato stampa

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Oggi ospito un altro comunicato stampa inviatomi dal Presidente del circolo di Legambiente di Bra, Gianni Rinaudo: "Comunicato n. 4 - rettifica ed integrazione del comunicato n. 3 - 2009 sulle polveri fini respirate dai braidesi; Bra, 1 marzo 2009 ore 19,50"

Nel mese di febbraio 2009, fino al giorno 23, la percentuale di polveri nell'aria è stata nuovamente di ben 75,5 mcg di media.
I giorni che hanno superato la media giornaliera consentita (50mcg per la legge) sono stati 16 con punte di 116 mcg il 19 febbraio e 120mcg il 20 febbraio. Come in gennaio 2009, i braidesi hanno respirato polveri più del 50% consentito dalla legge.
Anche nel mese di febbraio 2009 tre giorni non sono stati monitorati, era già stato così nel mese di gennaio, quindi non sono leggibili i dati di 6 giorni, delle pm10 braidesi, dal 1 gennaio 2009 al 23 febbraio 2009).

Ai Braidesi, poi, i dati vengono da sempre resi noti dopo almeno 7 o 10 giorni. Non è così a Cuneo ed in molte altre città del Piemonte.
A Bra dal primo gennaio 2009 al 23 febbraio 2009 i giorni in cui si è superato la media consentita dalla legge sono stati 40. Un bel record. Si ricorda ancora una volta, al distratto lettore, che di 6 giorni in questo periodo, 1 gennaio 2009 - 23 febbraio 2009, non compaiono i dati.

Tanto per consolarci:
- ad Alba la media delle polveri sottili nell'aria nel mese di febbraio 2009, fino al giorno 23, è stata di 50 mcg. Ben 25 punti in meno di Bra.
- Torino (oltre un milione di abitanti, il centro urbano di Bra - dal quartiere Madonna Fiori a quello Oltreferrovia - ne ha appena 20mila) al 19 febbraio 2009 su 50 giorni monitorati ha 41 superamenti (centralina Grassi); Alessandria ha 38 superamenti, Vercelli 20, Novara 23, Cuneo 7, Verbania 1)
Bra dal primo gennaio 2009 al 23 febbraio 2009, su 48 giorni monitorati, ha 40 superamenti giornalieri del limite di legge.

Certamente la pressione atmosferica come in tutti gli inverni, da quando è mondo, sia con l'inquinamento che senza l'inquinamento, è la medesima e quindi non ha senso scaricare la responsabilità su questo fenomeno naturale.
La causa dell'inquinamento atmosferico, nelle città, in genere è data come tutti sanno dalle emissioni provocate dall'attività umana.
A Bra, in questi anni, le realtà che hanno migliorato le loro emissioni in atmosfera sono state le aziende, anche quelle dei laminati. Che se ne dica è così. Certo il controllo e la crescita tecnologica sono sempre auspicabili.


Noi che con determinazione ci siamo occupati della questione riteniamo che sia stata ottima la soluzione di non più far bruciare il polverino in viale Industria, come grazie all'AIA - autorizzazione integrata ambientale - è stato ed è in itinere anche il miglioramento delle cosiddette emissioni diffuse.
Sul fronte del riscaldamento diversi condomini nel centro di Bra sono passati dall'utilizzo del gasolio al metano. Bene.
Non parliamo poi delle eccellenze legate all’uso della geotermia, del solare … per noi è tutto grasso che cola.

Non è invece migliorata in modo veramente significativo la viabilità di Bra. Tutti sanno infatti che grande responsabilità dell'inquinamento urbano, ovunque nel mondo, ce l'hanno le automobili. A Bra, dove l'aria è mediamente quasi ferma a causa della scarsa ventilazione, le emissioni delle auto sono un veleno garantito e continuo per tutti i nostri polmoni.

La nostra tangenziale ovest continua a non venire completata. Male, malissimo.
Nel centro di Bra è pericolosissimo usare la bicicletta. Infatti mentre la città di Saluzzo ha tolto l'ultimo semaforo e così si procede in quasi tutte le città della Granda, basta farsi un giro ad Alba, da noi ben 9 semafori continuano ad imperare, ad inquinare ed ad impedire d'usare normalmente la bicicletta. Complimenti.

In certe ore della giornata c'è da provare vergogna ad andare a piedi in città, è una vera camera a gas. Chi dobbiamo attendere perchè il buon senso illumini tecnici ed amministratori del nostro Municipio e tale scempio della nostra aria abbia fine?

Informiamo che esistono strumenti manuali assai affidabili per la misurazione del pm10, delle polveri fini. L’ultima assemblea dei soci del nostro circolo ha approfondito ulteriormente la questione e si sta procedendo verso una scelta congrua al fine di dimostrare quante polveri sottili i cittadini che camminano per il centro di Bra sono costretti a respirare.

Per il Circolo Legambiente Bra
Il pres Gianni Rinaudo

Foto: "tomatoes semaphore"originally uploaded by HiSpAnIcO[reloaded]