Inceneritore di Acerra: pregiudizio potenziale

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Gestione dei rifiuti, incenerimento, termovalorizzatori, localizzazione dell’impianto di "termovalorizzazione" di combustibile derivato dal rifiuti (CDR) di Acerra, autorizzazione unica e V.I.A., compatibilità ambientale, pregiudizio meramente potenziale e consultazione popolare…

Di tutto questo si è occupata la sentenza n. 1028/09 del TAR Lazio, pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale).


L'inceneritore di Acerra è quello inaugurato da Berlusconi lo scorso 26 marzo 2009, quello, tanto per intenderci, che ha risolto il problema dei rifiuti.
Risolto, oddio.
Tamponato, grazie alla consueta politica dell’emergenza tipica del nostro (bel) Paese.
Grazie alle deroghe, alle proroghe, ai condoni, ………….

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dal Comune di Acerra aveva chiesto l’annullamento di un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3657/08) e di alcune disposizioni di due successivi decreti legge, emanati anche questi, tanto per cambiare, per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria…

In estrema sintesi, il Comune di Acerra deduceva:
1) violazione della normativa sull’incenerimento dei rifiuti (in particolare delle disposizioni sulla pubblicità delle domande di autorizzazione per impianti di trattamento dei rifiuti)
2) mancata indicazione delle circostanze che giustificavano la necessità di derogare alle disposizioni che prevedevano l’autorizzazione unica;
3) inadeguata istruttoria in relazione al’ordinanza che prescriveva il rispetto dei livelli di emissione inquinanti
4) la “nullità per violazione della sentenza T.A.R. Campania n. 20691 del 2005, resa sul presupposto – dal quale ci si sarebbe illogicamente discostati – che l’impianto in questione non poteva essere utilizzato che per il CDR”.

Il TAR Lazio, nel farlo, ha evidenziato che tanto la direttiva n. 85/337/CE, quanto la n. 96/61/CE, conformemente alla loro natura di atti destinati ad orientare ed a conformare la normativa interna dei singoli Stati, fissano un obiettivo al quale questi ultimi devono tendere, lasciandoli, per il resto, liberi di introdurre le modalità procedurali che meglio si inseriscono nei loro rispettivi ordinamenti.
Nella specie, dunque, ricorre comunque l’esenzione di cui all’art. 1, quinto comma, della direttiva 85/337/CE, in base al quale la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.
La norma in oggetto, infatti, costituisce l’atto legislativo specifico richiesto per operare in deroga, atteso che esso risulta approvato dal Parlamento…

Operare in deroga: se fosse una “voce da P.I.L”, il nostro Paese non avrebbe problemi di sorta…

Se fosse.

Sì, perché, caso mai ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione, il nostro Paese vive di proroghe, deroghe e sanatorie: l’ultima in ordine temporale è quella relativa al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

Sì, avete capito bene.
Deroga al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Nel Dpcm dello scorso 23 gennaio 2009 (pubblicato, però, in G.U. solo il 7 maggio 2009) sono disposti alcuni adeguamenti del D.Lgs. n. 81/08 in relazione alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, trasferita un anno fa sotto l’egida della Protezione civile.

In sostanza: tenuto conto dell’impossibilità pratica di programmare ed adottare completamente le più adeguate misure di prevenzione e protezione, è stata sospesa la piena applicazione di tutta una lunga serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (formazione molto generale e generalista da fornire ai lavoratori su temi scottanti come la sicurezza e l’autoprotezione; esonero per i datori di lavoro della compilazione del documento sulla valutazione dei rischi; sottoposizione del personale impiegato ad una sorveglianza sanitaria una tantum; e via discorrendo….).

Deroghe alla sicurezza sul lavoro che non valgono solo per il personale della Protezione civile, ma si estendono, in questa “fase emergenziale”, a tutte le aziende ed i lavoratori che operano in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti…

E così, oltre all’interminabile stillicidio di norme (e alla conseguente incapacità di avere norme stabili, credibili, di prospettiva), alle discipline “mutilate” per omessa emanazione delle norme esecutive, all’incertezza del diritto, figlia dell’incapacità di scrivere le norme in modo intelligibile, al federalismo sanzionatorio, alle croniche deroghe-proroghe-condoni, alla disinformazione pilotata, alla collezione di condanne per violazione della normativa comunitaria che ci obbligano a vivere in un funzionale stato di perenne emergenza, ora arriva pure la deroga del rispetto di parte delle previsioni in tema di sicurezza sul lavoro, almeno fino alla fine dell’emergenza.

Che, peraltro, dovrebbe essere finita da un pezzo. O, almeno, così mi (dovrevve) risulta(re)...

Siamo proprio un Paese civile, lungimirante, moderno.

Difatti, in Campania ed in Sicilia


Foto 1: “Cotto e mangiato” originally uploaded by SuPerDraS
Foto 2: web



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Critical City per una città sostenibile

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di Naide Della Pelle

Ieri leggo su un magazine un breve servizio a proposito di un progetto, Critical City e, incuriosita, mi connetto per saperne di più. In quel momento il sito di critical city è indispo-nibile, così comincio a consultare il blog di critical city per farmi un’idea. Non è facile definire Critical City.

Diciamo che è un modo “sociale” per riappropriarsi del proprio ambiente urbano, attraverso il gioco. Ti registri sul sito e scegli una mission, una missione, tra quelle proposte: per esempio girare un video in una zona degradata della propria città, proporre una soluzione – la costruzione di una rotonda, tanto per dirne una – per superare  in questo caso un problema di traffico…

Critical city connette le persone che vivono nella stessa città e connette il virtuale al reale.
Critical City si serve della tecnologia e ti consente, documentando il buon esito della tua missione, di acquisire un punteggio, che a sua volta ti permette di ottenere il controllo di quella zona della tua città, un po’ come nel Risiko. Chi partecipa alla stessa mission si conosce e scambia sms e video, interagendo appunto in modo reale e non solo virtuale.



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Impianti eolici e assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale

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Cosa fare nel caso di domande di autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico incomplete?


Questo l’interrogativo di fondo affrontato dalla sentenza del TAR di Bari n. 1/09, il cui testo completo è liberamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica.

Come sempre capita in materia di diritto (non solo) ambientale, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice (amministrativo, in questo caso) valgono per il caso concreto analizzato, e non sempre sono applicabili a fattispecie magari anche solo analoghe, verificatesi, in ipotesi, anche in altre regioni d’Italia…

Per questi motivi, fra le pagine del blog inserisco le sentenze più significative, relative a fattispecie di maggiore interesse ed attualità, a titolo di informazione e di primo approfondimento della materia.

Per coloro che intendono approfondire la materia – per questioni di business, di strategia aziendale, di programmazione dell’attività economica o dell’azione amministrativa, … – consiglio di contattarmi, per avere informazioni più dettagliate su come chiedere ed ottenere una consulenza legale qualificata in materia di diritto ambientale.

Un’azienda pugliese, che opera nel capo della produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, ha impugnato una serie di atti amministrativi regionali, attraverso i quali la Regione ha rigettato la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di costruzione di un parco eolico “per carenza di documentazione”.

Oltre alla violazione di alcune norme procedurali previste e regolate dalla legge 241/90, la ricorrente:
lamentava il fatto che la mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della istanza ha impedito la presentazione, da parte della società stessa, delle proprie ragioni (con conseguente compressione del principio di partecipazione procedimentale);
evidenziava che l’incompletezza documentale di una domanda intesa ad ottenere un provvedimento autorizzatorio dalla P.A. non può comunque costituire causa di rigetto della stessa, sussistendo in capo all’Amministrazione l’onere di precisare i documenti carenti con invito ad integrarli.

L’Italia, si sa, è il Paese della burocrazia e spesso – mi dispiace constatarlo – le pubbliche amministrazioni, per motivi diversi a seconda del settore (acque, rifiuti, energie rinnovabili, bonifiche, (…) frappongono numerosi ostacoli al raggiungimento delle agognate autorizzazioni, non sempre adducendo valide motivazioni (quando queste ci sono…) a sostegno del proprio diniego, e dell’utilizzo disinvolto della discrezionalità amministrativa
E anche i Giudici non si attestano su posizioni uniformi.

In questo caso, il TAR di Bari (sentenza n. 1/09), evidenziando che la Pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità in ordine alla scelta tra il considerare una domanda di autorizzazione incompleta di documentazione come “irregolare” – e, quindi, passibile di regolarizzazione – ovvero invitare il privato interessato a presentarne una nuova, corredata a norma, ha optato per il secondo criterio, più coerente – in considerazione della situazione emergenziale nella regione Puglia, per l’abnorme quantità delle domande – con il principio della “par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese che si sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista e quelle che invece non sono state diligenti a riguardo e che intendano agevolarsi di una istruttoria prioritaria in virtù di una istanza precedente ma non regolare.

Foto: “parco eolico” originally uploaded by Kliò



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Niente depurazione? La tariffa si paga lo stesso

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Questo l’effetto di una decisione governativa, presa all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08.

La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi: questa era la lapidaria affermazione della Corte Costituzionale, espressa nella sentenza n. 335 del 2008, commentata e pubblicata sul blog di Natura Giuridica (Tariffa servizio pubblica fognatura e depurazione: non è dovuta se mancano impianti centralizzati di depurazione).



In sostanza, la tariffa del servizio idrico integrato, sottolineava giustamente la Corte Costituzionale, si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa – che trova la propria fonte nel contratto di utenza, e non in un atto autoritativo – le cui componenti sono inestricabilmente connesse: lo dimostra il fatto che - a fronte del pagamento della tariffa - l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.

In conclusione: la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha natura di corrispettivo contrattuale.

Niente depurazione?
Niente canone.

Sacrosante reazioni positive da parte dei consumatori i quali, all’indomani della sentenza, hanno avviato le pratiche per il recupero del maltolto….

Puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la mazzata da parte del nostro legislatore, solerte solo quando chiamato a difendere interessi "intaccati" (il complotto, da noi, aleggia sempre...) dal potere giudiziario…

Per farvela breve, il Governo, con la Legge n. 13/2009 – conversione del DL 208/08, uno dei tanti cui il nostro governo ci ha abituato, nella sua opera in fieri di cambiamento (rectius: stravolgimento), di fatto, della distribuzione dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario): attribuzione di sempre maggiori poteri al potere esecutivo, parallelo esautoramento di quello legislativo e, come avvenuto nel caso di specie, azzeramento di quanto stabilito con sentenza del Giudice costituzionale – dopo aver affermato che
gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione […] costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente (componente che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, è dovuta al gestore dall’utenza solo a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, e purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati)
stravolge il significato e la portata della sentenza della Corte Costituzionale

Infatti, pur facendovi riferimento (“in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione”) stabilisce che
nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
Come a dire: è sufficiente che un Comune rivendichi di aver previsto (Dove? Come? Quando?....) la costruzione di un depuratore, ma di non essere riuscito a realizzarlo (ma va?) per evitare il rimborso.

In pratica, salvo pochi isolati casi in cui questa rivendicazione non verrà fatta (ma anche lì: non è mai detto…), i cittadini non avranno rimborsi e, sempre per effetto della nuova legge, avranno di nuovo in bolletta un canone per le spese relative agli investimenti necessari per mettere in funzione il depuratore.

Foto:”la pazienza del ragno” originally uploaded by nu…



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OGM: precauzione prima di tutto

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Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza del 17 febbraio 2009 nella causa C-552/07) si è occupata degli OGM, organismi geneticamente modificati, analizzando, in particolare, la definizione di luogo di emissione di organismi geneticamente modificati, il concetto di emissione deliberata nell’ambiente di OGM, le possibilità “concesse” al consumatore di accedere ai documenti amministrativi e la libertà di accesso all’informazione.

Il tutto, alla luce del principio precauzionale, e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/18/CE: la tutela della salute umana, il principio dell’azione preventiva e quello di precauzione, oltre alla trasparenza delle misure relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di OGM.

Per chi vuole approfondire l’iter della lunga e complessa vicenda che ha portato alla decisione della Corte di Giustizia, la sentenza è liberamente scaricabile sulle pagine di Natura Giuridica.


In questa sede è sufficiente sottolineare che la Corte – nel risolvere due questioni pregiudiziali, sottopostele dal Conseil d’Etat francese, nell’ambito di una controversia fra un Comune e un cittadino francese, in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – ha sottolineato che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25 […] della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6 8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.

Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni (indicate nell’art. 25) una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.



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Discariche abusive: l’urgenza non giustifica deroghe alle norme statali

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Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Cassazione (sentenza n. 1824 del 19 gennaio 2009, Cavalli) si è occupata di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo al riparto di competenze fra Stato e Regioni e alla disciplina applicabile ai centri di raccolta (piazzole ed aree ecologiche) e alle piattaforme per la raccolta differenziata.


La vicenda trae origine dalla condanna inflitta in secondo grado ad un Sindaco di un comune in provincia di Lecco, per aver gestito due discariche in mancanza della prescritta autorizzazione: in estrema sintesi, la Corte evidenziava che integra il reato di
realizzazione di discarica abusiva di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997.
In ogni caso, le discariche realizzate non avevano neppure i requisiti minimi per potersi qualificare come piazzole ecologiche, asseritamente sottratte al regime autorizzatorio.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sindaco (il quale aveva sostenuto la natura di centri di raccolta e piattaforme per la raccolta differenziata delle aree de quibus), ha affermato che in materia di autorizzazione per la gestione dei rifiuti, la legislazione regionale (richiamata dalla difesa nel ricorso per Cassazione), e, a maggior ragione, una circolare o qualsiasi atto amministrativo generale della Regione non possono derogare alla disciplina legislativa dello Stato, il quale ha competenza esclusiva nella tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117 Cost.

Integra, pertanto, il reato di abusiva realizzazione di discarica di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997.

Sentenza Cavali (1824/09)

Foto: “Bellezza e munnizza” originally uploaded by palermitanima79



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