Bonifica dei siti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?

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La seconda (TAR Lecce, n. 123/09) riguarda la bonifica dei siti inquinati, l’accertamento del superamento dei valori di attenzione, l’individuazione del soggetto destinatario dell’ordine di rimozione smaltimento o recupero ex art. 192.

Nella specie, il ricorrente aveva sostenuto che l’amministrazione comunale non poteva far gravare sul privato un accertamento – rilevazione del superamento delle CSC – che spettava alla P.A. e che si poneva al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 192 del T.U.A.
Il TAR di Lecce, invece, ha sottolineato che al proprietario di un’area sulla quale siano stati abbandonati dei rifiuti il Sindaco può ingiungere, con un’ordinanza fondata sull’art. 192 del c.d “Testo unico Ambientale”, di procedere ad un’ampia serie di attività: rimozione e smaltimento dei materiali, messa in sicurezza, accertamento dell’eventuale superamento delle CSC, autocertificazione del non avvenuto superamento, informativa agli EE.LL ai sensi dell’art. 244, ….
Pertanto, premesso che l’art. 239, comma 2 lett. a) del T.U.A. sembra prevedere, a carico del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, l’ulteriore obbligo di accertare se, una volta eseguita la rimozione dei medesimi, siano stati superati i valori di attenzione (CSC), è legittima l’ordinanza del Sindaco, che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del medesimo T.U.A., ingiunge al predetto responsabile dell’abbandono di rifiuti di eseguire, all’esito della rimozione dei medesimi, l’ulteriore attività di monitoraggio ai fini degli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale.
Fondamento della decisione: l’art. 239 del TUA, il quale creerebbe un importante raccordo con l’art. 192 del TUA.
Qualora, infatti, a seguito della rimozione dei rifiuti abbandonati, si accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale…
Due sentenze che ampliano i poteri di ordinanza del Sindaco, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati….
Ma…si tratta di sentenze che suscitano qualche perplessità, di cui vi parlerò nel prossimo post
Foto: “La Fontana tricolore di Novi Ligure” originally uploaded by jkj_77
Per leggere il testo completo della sentenza, collegati al sito di Natura Giuridica ed effettua la registrazione gratuita.
Collegati al sito di Natura Giuridica per leggere il testo integrale dell’editoriale: "Alcune perplessità sull’estensione del potere di ordinanza del Sindaco".

(continua con: Il potere di ordinanza del Sindaco è illimitato?)


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Gestione rifiuti e ordinanze del Sindaco: quali poteri?

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Sul sito di Natura Giuridica è stato pubblicato oggi, 10 maggio 2009, un interessante editoriale, che riguarda due recenti sentenze di due diversi Tribunali Amministrativi, i quali hanno trattato il tema relativo ai poteri di ordinanza del Sindaco in materia ambientale.
Di seguito riporto alcuni stralci.

La prima sentenza (TAR Veneto, n. 40/09), che potete liberamente scaricare sul sito di Natura Giuridica riguarda, in particolare, la non corretta gestione dei rifiuti (deposito incontrollato), la bonifica dei luoghi dell’abbandono e la responsabilità che grava sui diversi soggetti coinvolti nella gestione.
Il TAR di Venezia ha affermato che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, con la conseguenza che anche il produttore e il detentore sono investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.
In particolare, per quanto riguarda il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.

In sostanza: tali soggetti devono accertarsi che il trasportatore sia abilitato e che il destinatario finale sia autorizzato, perché in caso contrario rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.

Per tale motivo, il TAR ha ritenuto legittima l’ordinanza di un Sindaco di una cittadina veneta, con la quale intimava non solo allo smaltitore, ma anche al trasportatore e al produttore, di rimuovere i rifiuti stoccati in un deposito incontrollato.
L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Due le motivazioni: la posizione di garanzia desumibile dall’art. 188 del c.d. “Testo Unico Ambientale” e la necessità di assicurare un elevato livello di tutela ambientale.

Per leggere il testo completo della sentenza, collegati al sito di Natura Giuridica ed effettua la registrazione gratuita.

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Foto:”la fascia del sindaco” originally uploaded by marco prete



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Informazione, partecipazione e diritto di accesso agli atti in materia ambientale

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Nella sentenza pubblicata oggi sul sito di Natura Giuridica si parla di informazione ambientale, diritto di accesso agli atti e partecipazione del pubblico.


Il TAR Catanzaro – nell’accogliere il ricorso del Presidente del WWF, nella parte in cui la richiesta del ricorrente concerneva la richiesta di accesso agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, rigettandolo in relazione a quei documenti che non attengono propriamente alla materia ambientale – ha affermato che in materia ambientale non si applica il principio di carattere generale per il quale l’accesso ai documenti amministrativi è consentito solo allorché esso sia strumentale ad un interesse diretto, concreto ed attuale: tuttavia, non ogni dato inerente l’ecosistema può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali.

Di conseguenza, esulano dall’informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di un’opera pubblica, la richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale.

Per leggere il testo completo della sentenza del TAR Catanzaro, n. 122/09, registrati gratuitamente a Natura Giuridica, sito di consulenza ambientale.

Foto: “Catanzaro scorcio da Via De filippis” originally uploaded by francescogigliotti99



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Intelligent Energy for Europe. Info-day del 24 aprile 2009 a Venezia (3)

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Nel successivo intervento, la Rete Enterprise Europe Network e la sua articolazione sul territorio, due rappresentanti dell’Ecosportello Veneto hanno illustrato i tratti salienti dell’ENN, network unitario nato dall’unione di due preesistenti reti, che ha l’obiettivo di assistere le imprese a partecipare a progetti comunitari.
Un’iniziativa importante, perché permette di sapere, fungendo da “traduttore di informazioni”, e di aiutare concretamente allo sviluppo di obiettivi precisi (es. del fotovoltaico: ENN non solo si è mosso per favorire le imprese nello sviluppo delle tecnologie e del mercato, ma anche nel senso di favorire un rapporto positivo con gli enti locali, i quali, dal canto loro, hanno esercitato forti pressioni per la realizzazione dello sportello unico, in grado di abolire molti degli ostacoli burocratici che frenano lo sviluppo energetico sostenibile).



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Intelligent Energy for Europe. Info-day del 24 aprile 2009 a Venezia (2)

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2. il programma.
Il compito principale del programma consiste nel cercare di tradurre gli obiettivi, sopra delineati, in concrete azioni, aiutando gli attori locali, attraverso la creazione e la sperimentazione di best practices, l’educazione, il trasferimento di know-how, l’informazione, lo scambio di esperienze….in sostanza, attraverso una serie integrata di misure volte a cambiare la legislazione, il mercato, il peso e il ruolo dell’amministrazione, che fungano come catalizzatore per rendere più facili gli investimenti i quali, a loro volta, possono creare un nuovo mercato di opportunità.

Il budget, di oltre 730 milioni di € per il periodo 2007-2013, è destinato solamente ad alcune azioni: ad esempio, non rientrano fra le azioni finanziate quelle volte alla realizzazione di nuove infrastrutture, o alla ricerca di nuove tecnologie, per le quali esistono altri programmi europei.
Intelligent Energy mira alla promozione e all’utilizzo di tecnologie già esistenti sul mercato, che tuttavia non vengono adeguatamente utilizzate.
Vengono finanziati progetti che abbiano un valore aggiunto europeo (devono essere coinvolti almeno 3 stati membri), che abbiano a sostegno una valida motivazione, che durino al massimo 3 anni, e che ricadano in una delle seguenti “aree”:
  • Efficienza energetica (edilizia, prodotti);
  • Mobilità (utilizzo di combustibili e di veicoli alternativi; favorire lo scambio-integrazione fra il settore energetico e quello dei trasporti);
  • Energie rinnovabili (elettricità, riscaldamento, biocarburanti, impianti in piccola scala, integrazione negli edifici);
  • “Local leadership” (patto dei sindaci, gruppi d’azione più orizzontali);
  • Iniziative speciali (bio-business, Energy services, intelligent Energy education)
La “call” scade il 25 giugno 2009, ore 17.00

3.
nel terzo punto affrontato dal Dott. Dubolino sono stati illustrati alcuni progetti già realizzati, sulla base di programmi analoghi, promossi negli anni passati.
A titolo d’esempio:
• CHECK IT OUT: programma volto all’efficienza energetica negli edifici. È stato dato supporto ad alcune scuole per migliorare l’efficienza energetica attraverso interventi strutturali (supporto tecnico) e l’educazione, volta a modificare i comportamenti degli studenti.
• E-STREET: progetto relativo all’illuminazione stradale. In questo caso, più enti locali si sono uniti e hanno adottato un’illuminazione stradale sostenibile (che consuma, cioè, in base all’intensità della luce), con un risparmio energetico che si aggira sul 60%.
• QUALICERT: integrazione delle rinnovabili nei piccoli edifici.
• WINDBARRIERS: valutazione dei tempi e dei costi per l’installazione degli impianti eolici, al fine di proporre suggerimenti là dove siano state individuate insufficienze.
• SOLAR KEYMARK II: sistema che facilita la diffusione di prodotti efficienti, “tagliando” le pratiche burocratiche.
• BIO-NETT: promuovere la produzione e lo sviluppo locale di biocarburanti (filiera corta).
• BY-PAD: efficienza energetica nei trasporti e costruzione di piste ciclabili.

4. l’ultimo punto del primo intervento del Dott. Dubolino ha riguardato le modalità di partecipazione al programma, che possono essere indirette o dirette.
È seguita l’analisi degli “steps”: la data in cui avviene la “call” più o meno cade sempre nello stesso periodo (fine marzo, solo per persone giuridiche), dopo la scadenza avviene la valutazione dei progetti e, quindi, la negoziazione (a partire più o meno da dicembre) con i promotori dei progetti prescelti e, quindi, l’implementazione del progetto.




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Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”)

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Il 2 luglio 2009 si terrà a Roma, presso il Centro Congressi Melià, in Via degli Aldobrandeschi n. 223, un convegno sulla “Bonifica & danno ambientale nei SIN”, Siti di Interesse Nazionale.
Il convegno è organizzato dallo Studio Legale del Prof. Avv. Franco Giampietro e da Giampietro Ingegneria, con i quali ho l’onore di collaborare, e dall’Associazione Giuristi Ambientali, di cui sono membro dal 2004.

Durante lo svolgimento dei lavori – che si propongono d’illustrare le più rilevanti novità tecnico-normativo relative alla bonifica dei siti contaminati e al danno ambientale nei Siti d’Interesse Nazionale – saranno esaminati, in particolare, i rapporti tra le due discipline, i diversi profili tecnico-operativi e di responsabilità prospettati a carico dei proprietari e/o dei responsabili dell’inquinamento, gli accordi di programma per il risanamento dei SIN, sino all’art. 2 della legge n. 13/2009, con la quale il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di risarcimento del danno ambientale.

L’approccio metodologico prevede l’intervento di esperti giuridici e tecnici, degli organi istituzionali e delle aziende interessate.

Nella sessione mattutina, presieduta dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione Alfredo Montagna, prenderanno la parola il Prof. Avv. Franco Giampietro, Presidente dell’Associazione Giuristi Ambientali, che illustrerà i rapporti tra bonifica e danno ambientale nel Testo Unico Ambientale e successive modifiche ed integrazioni.
Quindi Massimiliano Atelli, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, delineerà criticità e prospettive dei SIN.

Dopo il coffee break saranno Loredana Musmeci, dell’Istituto Superiore di Sanità, e Paolo Dell’Anno, Avvocato e Professore dell’Università de L’Aquila, a illustrare l’evoluzione dell’analisi di rischio nella caratterizzazione dei SIN e le responsabilità del proprietario incolpevole dell’inquinamento.



Nella sessione pomeridiana, presieduta da Francesca Quercia dell’ISPRA, la Proff.ssa Alberta Leonarda Vergine, dell’Università di Pavia, parlerà del reato di omessa bonifica e del recente orientamento della Suprema Corte.
L’Ing. Vittorio Giampietro, a seguire, ci spiegherà la valutazione tecnica del danno ambientale.
Prima del dibattito e della chiusura dei lavori, verranno illustrati alcuni casi pratici: Eni-Syndial quelli relativi alla bonifica dell’ACNA di Cengio, Erm Italia srl quelli concernenti la valutazione tecnica del danno ambientale ed Ecotherm quelli sull’esperienza e sulla prassi tecnico-amministrativa maturate nel campo della bonifica.

Programma completo del Convegno
Scarica la scheda di adesione

Foto 2: "beautiful wildlife" (taken in Brindisi) originally uploaded by gicol



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