Comproprietari di un’area da bonificare quali responsabilità

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Nel post Responsabilità per la bonifica di siti contaminati, ho messo in evidenza che la figura del proprietario di un sito contaminato, ma non colpevole dell’inquinamento, è particolarmente delicata, in un ordinamento in cui si parla a gran voce del principio “chi inquina paga”, ma nel quale si finisce, per semplicità, a volte, per incompetenza, altre, o anche per accidia – o irresponsabilità – per far ricadere la colpa (la responsabilità) sul soggetto più facilmente identificabile: il proprietario del sito contaminato o inquinato che dir si voglia, il quale spesso inconsapevolmente si trova a dover gestire la “patata” bollente".

Ho parlato spesso delle vicende che vedono coinvolto il proprietario non responsabile dell’inquinamento per il semplice fatto che ci sono proprietari e proprietari, regole e regole da rispettare e far rispettare, responsabilità e responsabilità da considerare (o meno…).
Con le relative eccezioni ad personam….
Ad esempio, abbiamo visto quali sono le regole che si devono seguire se il proprietario non colpevole è il Comune o un malcapitato curatore fallimentare o ancora si tratta di un locatore, per un terreno dato in affitto a terzi, per analizzare le varie forme di responsabilità del proprietario…definiamolo tout court:

Questa volta parliamo della responsabilità dei comproprietari di un’area da bonificare.
Il TAR di Milano (sentenza n. 1159/10, scaricabile dagli utenti registrati dalla pagina del sito Natura Giuridica dedicata alle bonifiche), dopo aver ribadito che la responsabilità del proprietario del terreno nel quale si ritrovano abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto quanto meno a titolo di colpa e di tale responsabilità se ne deve dare atto nel provvedimento che ordina la rimozione dei rifiuti, ha specificato che, nel caso di specie, i destinatari dell’ordinanza di bonifica erano stati individuati non come soci o amministratori della società fallita responsabile del’inquinamento, ma come comproprietari delle aree da bonificare: in mancanza della prova di un ruolo attivo nelle scelte imprenditoriali della società fallita, viene meno il titolo per richiedere agli stessi una condotta di ripristino del sito inquinato dai rifiuti abbandonati.

Inoltre, a mente dell’art. 192 D.lgs. 152/06, comma 3, il Comune è pienamente competente ad emanare le ordinanze di rimozione dei rifiuti e la redazione di un piano di bonifica di un'area inquinata.
Il Comune non ha nessun obbligo di eseguire in danno le ordinanza emesse a carico del responsabile dell’inquinamento e ben può procedere a tale operazione solo quando ha verificato che nessun altro strumento a sua disposizione si è rivelato praticabile.
L’esecuzione d’ufficio delle ordinanze emesse, nella specie, contro la società fallita responsabile dell’inquinamento, pertanto, non può essere ritenuta come presupposto di legittimità per poter procedere all’emissione dell’ordinanza di bonifica nei confronti dei proprietari dell’area.

Nella fattispecie, il Collegio ha annullato il provvedimento impugnato – un’ordinanza del Comune – in quanto mancavano i profili di colpa nei confronti dei ricorrenti, ma non perché il Comune non fosse legittimato ad adottare il provvedimento stesso.

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