Biomasse, rifiuti, energia

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La biomasse combustibili fra gestione rifiuti e diritto dell’energia

Che si tratti di rifiuto o di un sottoprodotto non rileva ai fini dell’applicabilità alle biomasse della normativa sulle fonti di energia rinnovabili, di cui al D.Lgs. n. 387/03.

Questa è, in sostanza, la "morale" della sent enza del TAR Torino n. 1563/09 del 5 giugno 2009, in cui il giudice piemontese ha analizzato il caso di una società che aveva chiesto l’annullamento – previa sospensione dell'efficacia – di una determinazione dirigenziale della Provincia di Asti con cui l'Amministrazione chiedeva, dopo un lungo valzer autorizzativo-interpretativo, di archiviare l'istanza di autorizzazione presentata tempo addietro per la costruzione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a cippato di legno (potenza termica nominale al focolare di 48,5 MWt e una potenza elettrica netta di 13,5 MWe).

In considerazione della complessità della vicenda, e delle rilevanti implicazioni pratiche, il TAR di Torino (sentenza n. 1563/09) ha deciso di “partire da lontano”, effettuando una lunga ricognizione del di ritto comunitario in materia di energia e di gestione dei rifiuti.
Semplice il motivo: garantire la primazia del diritto comunitario, il suo effetto utile.

E così, dopo un excursus sugli obiettivi della politica comunitaria in materia di energia (la Direttiva 2001/77/CE si preoccupa di incentivare la produzione energetica da biomasse in modo da non vanificare l’altrettanto fondamentale politica comunitaria di “gestione” dei rifiuti) e sulla definizione di biomassa, il TAR Torino si è soffermato su due dati “fisiologici” che il contesto normativo evidenzia:
1. da un lato, il fatto che la problematica sui rifiuti e quella sulle biomasse si intersecano (nella definizione di “biomassa” dettata dalla direttiva 77/2001 entra tout court la parte biodegradabile dei rifiuti);
2. dall’altro, nel sistema coesistono più definizioni di biomassa…

Tali dati forniscono al Collegio lo spunto per delineare il contesto nel quale la definizione di biomassa deve essere ricostruita, e sottolineare che “ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia”…

Fra fuorvianti richiami contenuti nelle nostre leggi sibilline (oltre che nei decreti applicativi, sparsi qua e là) e “ragioni di confusione normativa” (frutto di incerti passaggi legislativi); dopo un esaustivo richiamo alla copiosa giurisprudenza comunitaria in materia di rifiuti, e al suo coordinamento con la politica energetica comunitaria, il TAR di Torino (sentenza n. 1563/09) stabilisce che in tema di procedura autorizzatoria per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse (art. 12 del d.lgs. 387/2003), l’unica definizione di “biomassa” presente nella legislazione italiana - rilevante al fine di stabilire cosa possa intendersi per biomassa nel contesto di disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia - è quella dettata dall’art. 2 della dir. 77/2001/CE, di cui il D.Lgs n. 387/03 costituisce attuazione.

La sua configurabilità come “rifiuto” non esclude, in una fase successiva, l’applicabilità della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili, per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.
Nel caso di specie, il Collegio ha, quindi, ritenuto non del tutto pertinente è l’“eventualmente diversa” definizione ricavabile dal Testo Unico Ambientale, non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia.

Infine, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, il Collegio ha messo in evidenza che il concetto di sottoprodotto presuppone un riutilizzo certo, a prescindere dal fatto che tale riutilizzo avvenga nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo.

Di conseguenza, risulta in parte superfluo valutare se il cippato di legno detannizzato – oggetto del contendere – possa o meno rientrare nel concetto di sottoprodotto, e con ciò sfuggire comunque all’inquadramento quale rifiuto: secondo la direttiva 77/2001/CE, e quindi il d.lgs. 387/2003, infatti, anche veri e propri “rifiuti”, purchè biodegradabili, sono certamente suscettibili di utilizzazione quali biomasse in centrali di produzione di energia.




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Rumoroso silenzio

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Per la prima volta nella storia della Rete i blog entrano in sciopero.

Oggi, 14 luglio 2009, Natura Giuridica partecipa alla giornata di rumoroso silenzio dei blog italiani contro il disegno di legge Alfano, i cui effetti sarebbero quelli di imbavagliare l'informazione in Rete.

Il cosiddetto obbligo di rettifica, pensato sessant'anni fa per la stampa, se imposto a tutti i blog (anche amatoriali) e con le pesanti sanzioni pecuniarie previste, metterebbe di fatto un silenziatore alle conversazioni on line e alla libera espressione in Internet.

Da domani, però, Natura Giuridica ricomincerà a informare e comunicare il diritto ambientale, continuando - anche attraverso i suoi "J'accuse" al nostro "distratto" legislatore - l'opera di sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche ambientali.

Partecipare è meglio che subire.



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A cosa serve il G8? Anatomia del G8

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di Naide Della Pelle

(segue da: Luci e ombre sul G8 L'Aquila 2009)

Ma che cos’è esattamente il G8?
Qual è la composizione del G8, e quali Paesi partecipano al summit?

Dal sito ufficiale del G8, si legge : “Il G8 non è un’organizzazione internazionale e non ha una struttu
ra amministrativa con un segretariato permanente, consiste in un processo che culmina in un Vertice con cadenza annuale, nel corso del quale i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dialogano per trovare soluzioni alle principali questioni globali”.
Vuol dire che nell’ambito di og
ni G8 si dialoga su problemi di interesse globale, salvo poi rimandare le decisioni vincolanti ad altri incontri e sedi.



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Luci e ombre sul G8 L’Aquila 2009

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di Naide Della Pelle

Il contesto nazionale ed internazionale in cui l’evento G8 2009 si svolge è abbastanza variegato, tra questioni di bon ton e ben più gravi questioni di politica estera:
  • la composizione del G8, forse troppo ristretta per poter discutere e prendere risoluzioni comuni in materia di cambiamenti climatici e crisi economica;
  • le polemiche sul cambio di sede (dall’isola della Maddalena a L’Aquila, in seguito al terremoto che l’ha sconvolta il 6 aprile scorso);
  • il risalto dedicato dai media alle vicende private (!?) del nostro Premier e alla sua reputazione;
  • la crisi economica e la necessità di individuare al più presto regole di mercato condivise;
  • la politica di contenimento delle emissioni di CO2; la politica internazionale: Talebani, Corea, elezioni fin(i)te a Teheran.
Difficile è poi distinguere la verità sul G8, tra dicerie e presunte campagne diffamatorie ad opera della stampa estera contro il presidente Berlusconi, dietro parte delle quali cui si nasconderebbe la longa manus di Murdoch.



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Danno ambientale e bonifica nei SIN

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L’intervento del Prof Giampietro ha, quindi, messo in rilievo il mutato rilievo dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale che, dopo l’iniziale considerazione dell’ambiente come valore immateriale, ha cominciato a considerarlo come una res, in cui l’ecosistema e le sue componenti interagiscono e sono utilizzate dall’uomo.

Dopo aver delineato i motivi per cui parte della dottrina, a proposito dell’art. 18 della legge n. 349/86, ha parlato di pasticciaccio, ed analizzato i rapporti fra i due regimi giuridici, che vede la bonifica come una disciplina la “pubblicistica” di tipo preventivo, effettivamente applicata sotto il controllo della P.A., e quella per danno ambientale come disciplina residuale, il Prof. Giampietro si è soffermato sugli aspetti principali della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, che ha prodotto una rottura, attraverso un pragmatismo volto al miglior contemperamento della tutela delle imprese e del mercato con le esigenze ambientali.


Quest’ultima, in estrema sintesi, ha:
definito una soglia giuridica del danno ambientale (significativo, misurabile) e dell’oggetto della tutela, ha escluso l’inquinamento atmosferico (apriti cielo!);
distinto, in relazione al tipo di responsabilità, fra ipotesi di responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose e responsabilità per colpa per danno alle specie e habitat naturali da attività diverse;
dettato regole tecniche sulla tipologia del ripristino;
previsto l’assicurabilità del danno ambientale (ma non il risarcimento monetario);
sancito l’irretroattività del nuovo regime;
stabilito obblighi di informazione della P.A. a carico del responsabile e controlli della medesima.

In definitiva, è stato sottolineato che l’“impostazione “procedimentale” del regime comunitario, il riferimento al pericolo di danno ambientale, nonché il perseguimento di obiettivi di riparazione effettiva hanno avvicinato il medesimo regime a quello sulla bonifica.

In Italia, nel frattempo, è stata modificata la normativa sulla bonifica dei siti contaminati (analisi di rischio) e, in relazione al danno ambientale, è stata effettuata la solita scelta compromissoria, nella quale tanto per fare solo alcuni esempi – spiccano ben tre diversi significati di ambiente, (che si contraddicono a vicenda) e una forma di quantificazione del danno presunta (art. 314, c.3) che, sia pure prevista come ipotesi marginale, rischia, nel concreto, di diventare il principale sistema di risarcimento del danno, per convenienza sia del ministero dell’Ambiente, sia degli operatori del settore.

Quanto è cambiata l’impostazione dell’art. 18 della L. 349/86?

Dopo la scelta che sarebbe dovuta essere definitiva, operata dal TUA, il D.Lgs n. 4/08 ha introdotto, con l’art. 252-bis, un ulteriore ed autonomo regime della bonifica e del danno ambientale.
E il successivo art. 2 della legge n. 13/2009, ha previsto una transazione “globale” nell’ambito degli interventi di bonifica con apposito e formale procedimento.

In definitiva, col tempo sono stati creati sistemi e sottoinsiemi che “rischiano” di complicare ulteriormente il già non pacifico quadro normativo nel quale annaspiamo…
Nelle sue conclusioni, il Prof. Giampietro ha sottolineato che tutte le questioni affrontate nel corso del suo intervento riemergono, sotto vari profili, nelle Conferenze di servizi sui siti di interesse nazionale e nel relativo contenzioso, oltre che nei procedimenti di transazione in corso sulla base di accordi di programma già stipulati.

In particolare, occorre chiedersi se se siano ancora applicabili gli artt. 2043, 2050 e 2051, c.c. nel periodo anteriore all’entrata in vigore del cit. art. 18 dal momento che quest’ultima disciplina si qualifica come regime speciale rispetto a quello codicistico….

La nuova delega del Governo ex art. 12, legge 18 giugno 2009, n. 69, riuscirà a rendere effettivi gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dettati dell’originaria legge-delega n. 308/2004, nel ristretto termine di un solo anno?
La precedente esperienza del T.U.A. non ha insegnato nulla ? ...

Foto: “IL BISONTE” originally uploaded by pangio81



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Bonifica & Danno Ambientale nei siti di interesse nazionale

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Ecco cos’è successo nel convegno sulla bonifica & Danno ambientale nei siti di interesse nazionale del 2 luglio 2009 a Roma

Come vi ho anticipato in un posto di più di due mesi fa (Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”) il 2 luglio 2009 si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Melià, un convegno sulla “Bonifica & Danno ambientale nei SIN”, Siti di Interesse Nazionale.

Il convegno – organizzato dallo Studio Legale del Prof. Avv. Franco Giampietro e da Giampietro Ingegneria, con i quali ho l’onore di collaborare, e dall’Associazione Giuristi Ambientali, di cui sono membro dal 2004 – ha visto susseguirsi interessanti interventi giuridici e tecnici degli operatori del settore (giuristi e ingegneri ambientali, esperti dell’Istituto Superiore di Sanità) il cui spessore e rigore scientifico è stato messo in risalto dall’intervento di Massimiliano Atelli, catapultato dalla Corte dei Conti all’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il cui intervento – pacato, forbito, ma forse un po’ troppo politichese… – ha evidenziato che il nostro legislatore, ancora una volta, non ha le idee chiare come vorrebbe far credere.

Lo hanno sottolineato, negli interventi successivi, anche la Dott.ssa Loredana Musmeci, dell’ISS – che ha lanciato un “grido di dolore” per l’incessante e sterile opera di perenne modifica legislativa – e la Proff.ssa Alberta Leonarda Vergine, dell’Università di Pavia, che – con la verve, l’ironia e la precisione che contraddistingue, da sempre, i suoi interventi – dopo la “preghiera della Montagna” (Montagna è il nome del moderatore della sessione mattutina, ndr) ha rivolto la “preghiera della Vergine”…

Ma procediamo con ordine.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Alfredo Montagna, ha sottolineato l’importanza di momenti di riflessione come quelli affrontati nel Convegno.
Specie in una materia come quella sulla bonifica e sul danno ambientale nei siti di interesse nazionale, in cui le problematiche scaturenti dall’incerto rapporto fra bonifica-omessa bonifica-mancata comunicazione, dalla problematica gestione delle acque emunte, dall’ambito di applicazione della disciplina del danno ambientale (solo per citarne alcune fra le più rilevanti…) creano un’infinità di problemi applicativi agli operatori del settore, e rendono quanto mai urgente una rivisitazione dell’attuale impalcatura normativa.

Le relazione del Prof. Avv. Franco Giampietro – il (mio) Maestro di diritto ambientale, che mi ha insegnato tanto, trasmettendomi la sua passione per il diritto dell’ambiente – è stata, comme d’habitudide, il clou della giornata lavorativa.

A volte ritornano, verrebbe da dire.

Nella sua relazione, infatti, il Prof. Franco Giampietro ha messo in risalto il fatto che oggi, a più di vent’anni di distanza, e con tutta la produzione legislativa susseguitasi, la giurisprudenza ha creato un circuito di ritorno alle origini, non solo attraverso il richiamo all’art. 18 della legge n. 349/86, ma anche riproponendo le disposizioni del codice civile (2043 e ss.), ritenute a volte “concorrenti” con quelle di legislazione speciale.

Dopo un richiamo ad una relazione della Corte dei Conti nel 2003 – relazione le cui conclusioni, valide anche oggi, mettevano in risalto l’assoluta necessità di una maggiore organicità nella disciplina sulle bonifiche e sul danno ambientale, e di una semplificazione delle procedure amministrative relative ai procedimenti di bonifica, in specie nei siti di interesse nazionale – il Prof. Giampietro ha iniziato una disamina storica della giurisprudenza in materia di danno ambientale, che affonda le sue radici nel periodo anteriore all’emanazione della legge n. 349/86.
Periodo in cui la giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale affermavano l’applicabilità degli artt. 2043-2050-2051 del c.c.

Dopo l’entrata in vigore della legge 349/1986 e dai successivi D.Lgs n. 22/97 e D.Lgs n. 152/99, che hanno introdotto ulteriori disciplina particolare sul danno ambientale (art. 17 del decreto Ronchi; art. 58 del D.Lgs n. 152/99), la disciplina della responsabilità per danno ambientale può essere schematizzata come segue:
  • riguarda beni di uso collettivo (e la salubrità ambientale);
  • concerne qualunque alterazione del bene-ambiente;
  • l’imputazione della responsabilità avviene per colpa o dolo;
  • l’applicazione della normativa è retroattiva (ex art. 2043 c.c.), (Cass. Civ. 1995, n. 3211);
  • è previsto l’obbligo di ripristino e/o di risarcimento del danno ambientale in termini monetari secondo equità (commisurato alla gravità colpa e al profitto illecito);
  • con l’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99 viene sancita l’irretroattività della disciplina, ma anche un’ipotesi di danno presunto;
In relazione all’art. 18, cit., la disciplina sulla bonifica (art. 17 del decreto Ronchi) costituisce norma speciale:
  • pericolo concreto ed attuale di inquinamento ( e non evento di danno) al suolo, sottosuolo, acque sotterranee, secondo parametri tabellari per zone (destinazione d’uso);
  • responsabilità oggettiva (“anche in via accidentale”);
  • responsabilità parziaria, in caso di concorso;
  • obblighi procedimentali (obbligo di autodenuncia; misure di sicurezza di emergenza (immediate e a carico del responsabile);
  • approvazione piani (di caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo) (v. regole tecniche: D.M. 471/1999), (Cons. di Stato 05/12/2008, n. 6055)
  • responsabilità penale: art. 51-bis (applicazione retroattiva ?)


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