A (certi) Giudici: “Siam mica qui a pettinare le bambole!”

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Il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorchè incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall’attribuzione “finale”, pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie.
Proprio perché può essere il titolare finale delle obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un interesse legittimo a che:
• l’amministrazione eserciti ogni attività volta alla individuazione del responsabile,
• pretenda da questi le attività di ripristino necessarie per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero
• ponga a suo carico le spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio.

Allo stesso tempo, laddove l’amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell’art. 253, co. 3, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto.
In altre parole, se il proprietario è in definitiva il soggetto al quale, pur senza sua responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni risarcitorie conseguenti all’inquinamento (e ciò proprio e solo perché proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare.
Il Collegio giunge a queste conclusioni dopo aver ricordato la copiosa giurisprudenza contraria a tali affermazioni – giurisprudenza secondo la quale l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica…
Però, dopo questo “atto dovuto” alla giurisprudenza di segno totalmente opposto, il TAR Lazio (2263/11)  ha ritenuto ragionevole arrivare a conclusioni diverse considerando che:
• per un verso, nel quadro di complesse operazioni dove la adozione di misure di prevenzione, è propedeutica o comunque connessa alle opere di bonifica e ripristino ambientale, l’attribuzione complessiva degli interventi al proprietario può costituire la soluzione più ragionevole ed efficiente e
• per altro verso, l’intervento dell’amministrazione, in assenza di individuazione del responsabile, comporterebbe comunque un sacrificio del diritto del proprietario, stando la temporanea sospensione delle sue facoltà di godimento del bene.

L’attribuzione al proprietario di interventi sui siti contaminati non comporta alcuna affermazione – e ci mancherebbe – nemmeno implicita, di una sua responsabilità per l’inquinamento.
Resta fermo il suo diritto di rivalsa nei confronti del responsabile. E ci mancherebbe…
Sussiste l’obbligo dell’amministrazione di individuare quest’ultimo, e ci mancherebbe. Con la conseguenza, in particolare, che, laddove l’amministrazione abbia posto gli interventi a carico del proprietario non responsabile e non provveda all’accertamento di questi, essa potrebbe non essere (in astratto) immune da responsabilità nei confronti del proprietario da essa stessa gravato, in via provvisoria, di obbligazioni ripristinatorie. Ovvio…

E allora, direte voi, perché questa velata polemica? Per una questione di consecutio temporum, mettiamola così…

Come si fa, infatti, a fare queste affermazioni per arrivare alla conclusione che “non può costituire motivo di illegittimità del provvedimento la non ancora intervenuta individuazione del responsabile dell’inquinamento, dovendo l’amministrazione comunque procedervi e ben potendo il proprietario richiedere che l’amministrazione vi provveda, utilizzando gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento avverso l’inerzia della P.A., ovvero avverso le conseguenze dannose di tale inerzia, escludendosi per tali ragioni che – così come lamentato con il primo motivo di ricorso - il mancato coinvolgimento del soggetto responsabile possa pregiudicare o comunque seriamente ostacolare il diritto di rivalsa per obblighi di bonifica (fermo restando quanto previsto dall’art. 253 Codice ambiente)?

Alla faccia della certezza del diritto, delle regole, dei procedimenti, delle responsabilità…
Intanto tu sei il proprietario, non colpevole, per carità, ma sei il proprietario, e anche se sei innocente, comincia a pagare, tanto poi hai sempre il diritto di rivalsa nei confronti del vero colpevole, che io amministrazione avrei l’onere, l’obbligo di ricercare prima di poter pensare – anche solo pensare – di rivolgermi a te, data l’impossibilità di trovarlo, prima, e di farlo pagare, poi…

Ecco perché colpevole d’innocenza…

Signor giudice, senta, “ma siam mica qui a pettinare le bambole!?”

Per un approfondimento di altre fattispecie relative alla (non) responsabilità del proprietario di un terreno, incolpevole dell’inquinamento, per le operazioni di bonifica di siti contaminati, leggi i seguenti post:



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