Colpevole d’innocenza

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Nell’attuale sistema normativo – se sei il proprietario di un sito contaminato, ma non sei responsabile dell’inquinamento – l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare.
La mera qualifica di proprietario, o di detentore del terreno inquinato, invece, non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica.
Di conseguenza, l’obbligo di bonifica può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito.

Chiaro.
Anzi chiarissimo.
Lo abbiamo già detto tanto volte, nelle pagine di questo blog, e lo abbiamo anche riassunto nel post “Colpevole di essere proprietario?

Allora perché questo titolo, “Colpevole d’innocenza”, che ho scelto per commentare, fin dall’inizio, la sentenza del TAR Lazio n. 2263 dello scorso marzo 2011?

Perché le conclusioni cui è pervenuto il TAR Lazio nella sentenza citata (2263/11, gratuitamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione) sembrano andare, anzi, vanno proprio, proprio in quella direzione.
In direzione contraria ai principi comunitari, e alla coerente e consolidata interpretazione datane fin qui dalla giurisprudenza…

Queste le motivazioni del Collegio…

Nel sistema sanzionatorio ambientale, comincia il Collegio, il proprietario del sito inquinato è senza dubbio soggetto diverso dal responsabile dell’inquinamento, anche se, ovviamente, i due soggetti coincidere.
Fin qui nulla quaestio

Sul responsabile dell’inquinamento gravano, oltre altri tipi di responsabilità da illecito, tutti gli obblighi di intervento, di bonifica e latu sensu ripristinatori, previsti dal Codice dell’ambiente.

Tuttavia, prosegue il Giudice amministrativo, il proprietario dell’immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione. 

Infatti, sottolinea il TAR Lazio (2263/11), il proprietario:
  • è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 (art. 245);
  • ancorché non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 245);
  • è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare – in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione – le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi (art. 253).
Come a dire, se gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant’altro occorrente a seguito della constata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell’inquinamento, è altrettanto vero che, in subordine, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall’ordinamento posti a carico del proprietario, ancorché “incolpevole dell’inquinamento”, attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati (art. 253).

Insomma, conclude il TAR Lazio (2263/11), l’ordinamento per un verso attua il principio “chi inquina paga”, individuando nel responsabile dell’inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie e, per altro verso, non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà.
D’altra parte, la ratio sottesa al principio comunitario “chi inquina paga”, è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività.

Di conseguenza, il TAR ha rigettato il ricorso proprio di un proprietario non colpevole dell’inquinamento, sottolineando che tale previsione non risulta costituzionalmente illegittima, sia perché è destinata a trovare attuazione solo a seguito dell’accertata impossibilità di individuare il responsabile o di escuterlo fruttuosamente, sia perché è principio generale del nostro ordinamento quello relativo alla funzione sociale della proprietà, che giustifica anche la conformazione, imposizione di pesi o oneri, ed infine la stessa estinzione per espropriazione del diritto.

Uhm…


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