Inceneritore di Acerra: pregiudizio potenziale

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Gestione dei rifiuti, incenerimento, termovalorizzatori, localizzazione dell’impianto di "termovalorizzazione" di combustibile derivato dal rifiuti (CDR) di Acerra, autorizzazione unica e V.I.A., compatibilità ambientale, pregiudizio meramente potenziale e consultazione popolare…

Di tutto questo si è occupata la sentenza n. 1028/09 del TAR Lazio, pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale).


L'inceneritore di Acerra è quello inaugurato da Berlusconi lo scorso 26 marzo 2009, quello, tanto per intenderci, che ha risolto il problema dei rifiuti.
Risolto, oddio.
Tamponato, grazie alla consueta politica dell’emergenza tipica del nostro (bel) Paese.
Grazie alle deroghe, alle proroghe, ai condoni, ………….

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dal Comune di Acerra aveva chiesto l’annullamento di un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3657/08) e di alcune disposizioni di due successivi decreti legge, emanati anche questi, tanto per cambiare, per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria…

In estrema sintesi, il Comune di Acerra deduceva:
1) violazione della normativa sull’incenerimento dei rifiuti (in particolare delle disposizioni sulla pubblicità delle domande di autorizzazione per impianti di trattamento dei rifiuti)
2) mancata indicazione delle circostanze che giustificavano la necessità di derogare alle disposizioni che prevedevano l’autorizzazione unica;
3) inadeguata istruttoria in relazione al’ordinanza che prescriveva il rispetto dei livelli di emissione inquinanti
4) la “nullità per violazione della sentenza T.A.R. Campania n. 20691 del 2005, resa sul presupposto – dal quale ci si sarebbe illogicamente discostati – che l’impianto in questione non poteva essere utilizzato che per il CDR”.

Il TAR Lazio, nel farlo, ha evidenziato che tanto la direttiva n. 85/337/CE, quanto la n. 96/61/CE, conformemente alla loro natura di atti destinati ad orientare ed a conformare la normativa interna dei singoli Stati, fissano un obiettivo al quale questi ultimi devono tendere, lasciandoli, per il resto, liberi di introdurre le modalità procedurali che meglio si inseriscono nei loro rispettivi ordinamenti.
Nella specie, dunque, ricorre comunque l’esenzione di cui all’art. 1, quinto comma, della direttiva 85/337/CE, in base al quale la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.
La norma in oggetto, infatti, costituisce l’atto legislativo specifico richiesto per operare in deroga, atteso che esso risulta approvato dal Parlamento…

Operare in deroga: se fosse una “voce da P.I.L”, il nostro Paese non avrebbe problemi di sorta…

Se fosse.

Sì, perché, caso mai ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione, il nostro Paese vive di proroghe, deroghe e sanatorie: l’ultima in ordine temporale è quella relativa al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

Sì, avete capito bene.
Deroga al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Nel Dpcm dello scorso 23 gennaio 2009 (pubblicato, però, in G.U. solo il 7 maggio 2009) sono disposti alcuni adeguamenti del D.Lgs. n. 81/08 in relazione alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, trasferita un anno fa sotto l’egida della Protezione civile.

In sostanza: tenuto conto dell’impossibilità pratica di programmare ed adottare completamente le più adeguate misure di prevenzione e protezione, è stata sospesa la piena applicazione di tutta una lunga serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (formazione molto generale e generalista da fornire ai lavoratori su temi scottanti come la sicurezza e l’autoprotezione; esonero per i datori di lavoro della compilazione del documento sulla valutazione dei rischi; sottoposizione del personale impiegato ad una sorveglianza sanitaria una tantum; e via discorrendo….).

Deroghe alla sicurezza sul lavoro che non valgono solo per il personale della Protezione civile, ma si estendono, in questa “fase emergenziale”, a tutte le aziende ed i lavoratori che operano in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti…

E così, oltre all’interminabile stillicidio di norme (e alla conseguente incapacità di avere norme stabili, credibili, di prospettiva), alle discipline “mutilate” per omessa emanazione delle norme esecutive, all’incertezza del diritto, figlia dell’incapacità di scrivere le norme in modo intelligibile, al federalismo sanzionatorio, alle croniche deroghe-proroghe-condoni, alla disinformazione pilotata, alla collezione di condanne per violazione della normativa comunitaria che ci obbligano a vivere in un funzionale stato di perenne emergenza, ora arriva pure la deroga del rispetto di parte delle previsioni in tema di sicurezza sul lavoro, almeno fino alla fine dell’emergenza.

Che, peraltro, dovrebbe essere finita da un pezzo. O, almeno, così mi (dovrevve) risulta(re)...

Siamo proprio un Paese civile, lungimirante, moderno.

Difatti, in Campania ed in Sicilia


Foto 1: “Cotto e mangiato” originally uploaded by SuPerDraS
Foto 2: web