Klimaenergy 2009 - Energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici

0 commenti
Sabato sera sono tornato da Klimaenergy 2009 (24-26 settembre 2009), con parecchie ore di treno sulle spalle (mille volti sconosciuti che si dissolvevano , sovrapponendosi l'uno nell’altro), un turbinio di parole tedesche nella testa, un vago sapore di crauti e birra sulle labbra, una buona dose d’ottimismo e, soprattutto, con un buon bagaglio di esperienza in più…

Alla fiera di Bolzano (ehm: Messebozen!) si sono tenuti, infatti, nell’arco di giornate, ben sei convegni relative al sistema delle fonti di energia rinnovabili a 360 gradi. La maggior parte di questi si sono tenuti in tedesco, con un impeccabile servizio di traduzione simultanea di supporto.

Per quanto concerne il primo modulo, relativo al sistema di finanziamento per gli interventi di efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili, vi invito a leggere i post che ho pubblicato su Natura Giuridica in occasione di Energethica:

Io ho seguito personalmente i convegni del 25 e del 26 di settembre, che hanno riguardato


Read more

Energia eolica e pianificazione urbanistica

0 commenti
Negli ultimi mesi molti visitatori di Natura Giuridica mi hanno posto numerosi quesiti in materia di energie rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico e all’energia eolica.



Sono molteplici, infatti, le problematiche connesse alla realizzazione, nel nostro Paese, di una politica energetica sostenibile (ed autorevole, azzarderei a dire): molti i colpevoli, ma il principale indiziato rimane il nostro legislatore.


Read more

Interpretazione del diritto: come districarsi fra leggi e sentenze

0 commenti
Leggere le sentenze e, a volte, commentarle sulle riviste scientifiche specializzate nel settore ambientale, consente di entrare nei meandri del diritto vivente, uscendo, in questo modo, dalla “polverosità” delle Gazzette Ufficiali e dalla pedanteria dell’interminabile burocrazia italica…

Aiuta, in sostanza, a capire meglio i meccanismi pratici della macchina legislativa, ed è di estremo aiuto nel difficile lavoro di redazioni di dettagliati pareri di fattibilità ambientale.

Leggere certe sentenze che trattano di ambiente, però, vi assicuro, è un’impresa…poco sostenibile anche per chi, come me, è allenato a farlo…


Lunga e diritta corre la strada dell’interpretazione del diritto, soprattutto a causa della mancanza di normative integrate, chiare, autorevoli.

Ne costituisce un esempio la sentenza che vi propongo oggi (TAR Umbria, n. 71/2009) che riguarda un tema di estrema attualità, e di rilevante importanza: la costruzione di un parco eolico in zona agricola, la procedura di VIA regionale, la compatibilità urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tema che viene affrontato in modo complesso: vediamo come.

In estrema sintesi, il TAR umbro afferma che gli impianti eolici possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole.
A priori, infatti, questi non risultano vincoli tali da precludere l’installazione.

In ogni caso, comunque, la compatibilità dell’installazione degli impianti eolici con la tutela dei valori ambientali e culturali del territorio deve essere valutata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.
Fin qui, nessun problema…

Il Giudice amministrativo umbro prosegue, però, affermando che:
la dichiarazione di compatibilità urbanistica – al pari di un certificato di destinazione urbanistica – non fa che dichiarare, a seguito di mera ricognizione, e con riferimento ad una determinata area, le prescrizioni di carattere oggettivo e vincolato che costituiscono il tipico contenuto della pianificazione urbanistica comunale.
A seguito delle previsioni dettate da ogni singolo Comune nei propri strumenti urbanistici generali, possono residuare, in sede applicativa, limitati margini di apprezzamento tecnico (ad es: nell’individuazione dell’esatta perimetrazione del sito; in presenza di un complesso di norme tecniche di attuazione suscettibili di diverse interpretazioni)
In ogni caso, non si tratterà mai di effettuare una valutazione tecnico discrezionale alla luce di parametri generali ed opinabili, quali quelli che presiedono alle valutazioni di compatibilità paesaggistica ed ambientale.
La discrezionalità, infatti, viene esercitata a monte, in sede di pianificazione, attraverso la classificazione omogenea delle zone e la individuazione della disciplina di trasformazione e destinazione d’uso coerente con ogni tipologia.
Nel caso di specie, conclude il Collegio, “i vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli meramente urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel Piano regolatore generale, ma mantengono la loro natura di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a termine, in quanto discendenti non da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare.
I vincoli urbanistici in senso proprio, invece – ancorché possano essere ispirati da analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente – non si sottraggono, se preordinati all’espropriazione o se rivestono carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra temporaneità ed indennizzabilità)”.

La lunga sentenza prosegue analizzando i rapporti fra la valutazione d’impatto ambientale, la valutazione di compatibilità ambientale e quella di compatibilità paesaggistica: potete leggere gratuitamente le massime collegandovi al sito web di Natura Giuridica, effettuando la registrazione on-line e cercando la sentenza con l'aiuto del motore di ricerca del sito.

I non addetti ai lavori, immagino, a questo punto si metteranno le mani nei capelli, increduli nel leggere questo breve ma poderoso trattatello filosofico in materia di diritto urbanistico ed ambientale: una materia complessa, a volte resa ancora più ostica dall’uso di un italiano criptico, non facilmente addomesticabile da parte di chi per mestiere non è un consulente ambientale.

Non spaventatevi, perché, con l’evolversi della consapevolezza della necessità di un diritto ambientale “moderno” (anche se, finora, a tale consapevolezza non sono seguiti apprezzabili risultati normativi…), si è andata facendo strada una nuova figura professionale, quella del giurista ambientale, che, al di là dei tecnicismi giuridici e dei virtuosismi linguistici, è in grado di dipanare l’intricata accozzaglia normativa ambientale, di guidare i soggetti che operano nel settore ambientale nei meandri della burocrazia, e di contribuire – attraverso lo studio analitico del caso concreto – alla soluzione positiva del caso concreto.

Se avete problemi interpretativi, burocratici, amministrativi e pratici in materia di fonti rinnovabili di energia (e, in generale, su ogni aspetto del diritto ambientale e dell’energia), contattatemi al seguente indirizzo di posta elettronica, ponendomi il vostro quesito, e richiedendo un preventivo gratuito.

Foto: "Goes to nowhere, comes from nowhere" originally uploaded by blu_aqua


Read more

Compost, gestione dei rifiuti e bonifica

0 commenti
Con due recenti la Cassazione (sentenza n. 10709/09) e un giudice amministrativo (TAR Marche, sentenza n. 146/09) sono tornati a parlare del compost.


Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affrontato le tematiche inerenti la gestione dei rifiuti  (sequestro preventivo; gestione dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio; compost di qualità; presenza di sostanze pericolose), affermando che se nella produzione del compost di qualità
  • viene superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio, ovvero
  • siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua,
si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto 152/2006.
Qual è la conseguenza?
Semplice: la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto.
Vanificate, dunque, le “aspettative” del ricorrente, secondo il quale la normativa in materia di gestione dei rifiuti non va applicata, tout court, al compost, il quale, sebbene proveniente da rifiuti, non può essere considerato tale, in quanto suscettibile d'impiego produttivo…
Nella sentenza n. 146/09, invece, il TAR Marche ha affrontato il tema del compost dal punto di vista della normativa sullo smaltimento in discarica e sulla bonifica dei siti contaminati.
Sotto la vigenza del Decreto Ronchi (e del DM 5 febbraio 1998), in materia di compostaggio, afferma il TAR Marche, deve essere esclusa “l’applicazione analogica del limite per il cromo tetravalente di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale 27.4.1984, in ragione della mancata previsione di alcun limite per il cromo totale nel D.M. 27.3.1998, attuativo della legge n.748/1984”.

Foto: “Compost” originally uploaded by shadamai


Read more

Intelligenza ambientale: meglio guadagnare che perdere!

0 commenti

di Naide Della Pelle

Dopo la pausa estiva, ricomincio a scrivere su questa rubrica segnalandovi le ricerche in materia di intelligenza ambientale (come sviluppare un istinto che ci porti a rigettare i prodotti e i comportamenti inquinanti) ad opera del gruppo di studio diretto da Elke Weber, psicologa della Columbia University, e dal collega David Krantz, fondatori del Center for research on environmental decisions.
Il loro campo di studi è pionieristico e si situa a metà fra psicologia ed economia. La Weber si ispira agli studi del Nobel Daniel Kahneman ed alle sue ricerche in materia di decisioni finanziarie, dalle quali sappiamo che le persone spesso compiono le scelte quotidiane non in base a processi decisionali guidati dalla logica del profitto, o in vista della difesa di determinati valori etici, ma agiscono sulla base di motivazioni che potremmo definire “istintive” e “frivole”.

Il meccanismo non è diverso nel caso di decisioni che hanno a che fare con la salvaguardia dell’ambiente:


Read more

Servizio idrico integrato: quando la verifica del raggiungimento di determinati parametri?

0 commenti

Nel caso di affidamento diretto del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti urbani, quando deve essere effettuata la verifica differita dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri?

La risposta la dà il TAR Bologna (sentenza n. 543/09) che, nell’affrontare un ricorso presentato da una amministrazione comunale per l’annullamento di una delibera dell'Assemblea consorziale di un’Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Modena (contenente il rigetto della richiesta di affidamento “in house” del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) ha stabilito che le direttive della regione Emilia Romagna subordinano l’affidamento diretto di entrambi i servizi (idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani) alla positiva valutazione del piano industriale, e dispongono che sia la convenzione di affidamento a prevedere la verifica, entro il primo anno di gestione, dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri: tale verifica differita, tuttavia, presuppone, per l’appunto, che il piano industriale abbia conseguito la valutazione positiva da parte dell’Agenzia d’ambito e quest’ultima abbia sottoscritto la convenzione di affidamento.

Nella specie, sottolinea il Collegio, tutto ciò non si è verificato: in ogni caso, l’inequivocità del quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli” del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n. 25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU.

Foto: “Pont du Gard” originally uloaded by Serguei.b



Read more