Il sequestro preventivo può riguardare anche l’intera azienda

0 commenti

Con la sentenza n. 18603/13 la Cassazione è intervenuta per la prima volta sul tema della sequestrabilità dell’azienda come bene produttivo, sancendo inter alia che in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. 


La vicenda processuale 

La vicenda trae origine da un sequestro preventivo di due S.r.L. e delle relative aziende, disposto da un giudice per le indagini preliminari nel quadro del procedimento penale relativo al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni dei lavoratori. 
Il Tribunale di Firenze, nell’annullare con ordinanza il sequestro preventivo disposto dal GIP, aveva evidenziato l’inammissibilità del sequestro preventivo in relazione ad un’attività imprenditoriale: il carattere prettamente ablatorio (e non interdittivo) del sequestro preventivo, infatti, impone la sola riferibilità ad una res pertinente al reato. 
Di conseguenza, sono sequestrabili soltanto beni, e non un’impresa o un’attività imprenditoriale, “vieppiù a fronte della piana ricorribilità ai rimedi specifici di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa degli enti) esperibili anche in relazione al delitto di lesioni personali gravi”. 

Le motivazioni dell’impugnazione da parte del PM
Violazione di legge
Il giudice ha erroneamente ritenuto che il sequestro fosse volto all’imposizione di un’inibitoria nei confronti di un’attività imprenditoriale, e non di un vincolo reale su beni riguardanti nella loro materialità.
La misura cautelare, al contrario, era stata disposta sulle società e sulle aziende costituenti l’insieme dei beni che l’imprenditore destina alla propria impresa.
Beni come mezzo per la realizzazione del reato contestato
All’imputato è stata ascritta la realizzazione di un’organizzazione imprenditoriale del tutto priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all’incolumità dei lavoratori impiegati.
Rapporti con il D.Lgs n. 231/01
Non ha alcun rilievo il D.Lgs n. 231/01, nel caso de quo: infatti, sono diversi i presupposti delle misure cautelari disciplinate da tale testo normativo e il sequestro preventivo, nel caso di specie immediatamente destinato ad inibire l’esercizio di un’attività imprenditoriale pericolosa mediante l’uso dei beni strumentali.

Un passo indietro: la pertinenzialità necessaria per il sequestro di azienda 

Prima di analizzare la novità contenuta nella sentenza della Cassazione n. 18603/13, occorre premettere che tutta la giurisprudenza che, in passato, si è occupata del tema della sequestrabilità, o meno, dell’azienda, ha avuto come “faro” esclusivo il suo eventuale rapporto di pertinenzialità rispetto al reato. 
Ferma restando l’insequestrabilità delle società commerciali tout court, la Cassazione ricorda le alterne vicende che hanno caratterizzato la giurisprudenza nel recente passato in relazione proprio al tema del sequestro preventivo di aziende, e il minimo comun denominatore posto alla base delle stesse. 
Se, infatti, ed in relazione a vicende riguardanti l’impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno, la Cassazione ha affermato, a volte, la legittimità del sequestro preventivo di immobili, strutture e apparecchi costituenti l’azienda funzionalmente ed economicamente produttiva, “allorché essi siano impiegati per lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, essendo l’imposizione del vincolo funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale” (ex multis, cfr. Cass. Pen., n. 18550/09), in altri casi ha, al contrario, escluso l’assoggettabilità a tale misura cautelare “dell’immobile, delle strutture e degli apparecchi costituenti l’azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione dell’occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non sono in rapporto di pertinenzialità” (nel caso analizzato dalla sentenza della Cassazione n. 34605/07, ad esempio, rispetto al reato di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 286/98). 

La sequestrabilità dell’azienda come bene produttivo 

La novità contenuta nella sentenza 18603/13 della Cassazione risiede proprio nel fatto di aver analizzato la problematica da un altro angolo visuale: quello della sequestrabilità in sé dell’azienda, come bene produttivo, secondo la definizione datane dall’art. 2555 del c.c., in base al quale l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. 
In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. 

Focus sugli indizi: sono valide anche gli elementi di prova provenienti da un altro procedimento
Cassazione Penale
n. 37024/11
Sono utilizzabili ai fini dell’applicazione di misure cautelari reali, quando questi siano stati richiesti in fase dibattimentale, anche elementi di prova provenienti da altri procedimenti e non ancora acquisiti in  dibattimento, analogamente  a  quanto  stabilito  dalla  stessa  Corte  di Cassazione, in materia di misure cautelari personali.

Sono utilizzabili come gravi indizi di colpevolezza, ai fini della vantazione di legittimità delle misure cautelari personali, atti di altri procedimenti, indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell’art. 238 c.p.p., non richiamate dall’art. 273 stesso codice.

Lo stesso principio non può che valere anche ai fini della valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in materia di misure cautelari reali.

Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata emessa – evidenzia la Cassazione – è stata emessa in violazione di legge “nella parte in cui esclude, in via di principio, la suscettibilità dell’azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo, indipendentemente dall’indagine di merito riguardante il rapporto di pertinenzialità della misura rispetto al reato, ovvero l’eventuale proporzionalità di detta misura cautelare rispetto alle esigenze cui è destinata”. 
In conclusione, occorre fare un sia pur rapido cenno ai principî di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, di cui all’art. 275 cpp: la Cassazione, infatti, ricorda che tali principî , previsti per le misure cautelari personali, “devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva”. 

Sequestro di un’azienda operante nel settore ambientale
Cassazione Penale
n. 8082/09
La questione da risolvere nel caso di specie era la seguente: la qualifica di corpo di reato, o comunque di cosa pertinente, compete all’intero insediamento o alla sola porzione terminale (condotta, camino, impianto) attraverso la quale avviene l’immissione illecita di sostanze nell’ambiente?
La Cassazione ha affermato un principio generale, in base al quale se l’inquinamento dipende dall’inadeguatezza complessiva dell’insediamento, è a quest’ultimo che il sequestro deve fare riferimento.
Infatti, in quella sede, il Giudice, nel far riferimento alla sufficienza degli indizi al fine di sottoporre l’azienda a sequestro preventivo, ha rilevato come, nella specie, la condotta di versamento in mare dei fanghi residui dalla lavorazione del marmo riguardassero l’attività dell’intera azienda: di conseguenza, il sequestro preventivo non poteva essere limitato ad un determinato processo produttivo specificatamente interessato dalla condotta abusiva e, nell’immediato, l’esigenza preventiva sottesa alla misura cautelare non poteva che afferire all’intera azienda.


Read more

Il reale costo complessivo delle rinnovabili e il necessario completamento del sistema elettrico

0 commenti

Qual è il reale costo delle rinnovabili, e in particolare di quelle intermittenti? 
Da tempo si tenta di dare una risposta soddisfacente a questo interrogativo, al fine di trovare una soluzione di equilibrio in grado di rendere il mercato elettrico sostenibile, da un lato, e di marginalizzare le esternalità negative, dall’altro, senza che tuttavia gli sforzi profusi abbiano prodotto risultati apprezzabili. 
Poche settimane fa, il CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo, ha approvato un “parere esplorativo” sugli effetti economici dei sistemi elettrici con una quota crescente di energie rinnovabili intermittenti, che hanno acceso un vivace dibattito sulle conseguenze tecniche ed economiche di questa tendenza. 

Il motivo è presto detto: oltre una certa quota del mix energetico, le FER intermittenti rendono necessario completare il sistema energetico mediante alcune componenti aggiuntive: estensioni della rete; impianti di stoccaggio; capacità di riserva; sforzi per un’utilizzazione flessibile. Tali componenti aggiuntive sono indispensabili per evitare di dover fronteggiare situazioni di indisponibilità della produzione energetica, o di sovraccarico delle reti e dei sistemi di controllo che, a catena: 
  • avrebbero conseguenze negative sull’efficienza degli impianti; 
  • minaccerebbero l’approvvigionamento energetico e la sostenibilità del mercato energetico europeo; 
  • produrrebbero un aumento dei prezzi dell’energia elettrica, con ulteriori danni a cascata per la concorrenzialità dell’industria europea (delocalizzazione verso Paesi extra-UE dove l’energia costa meno, ma è più inquinante) e nuovi oneri, che peserebbero, in particolare, sulle categorie socialmente svantaggiate. 
Naturalmente, per implementare tale sistema occorrono ingenti investimenti, volti a sviluppare e far funzionare le componenti tuttora mancanti di un sistema completo.
 Ma non si tratta soltanto di investimenti: occorre anche intervenire sull’assetto degli incentivi, perché “sussidi inappropriati e incentivi differenti da un paese europeo all’altro possono causare costi aggiuntivi”, e l’intero problema dei costi (comprese anche strategie energetiche alternative) deve quindi essere discusso in modo aperto e trasparente, occupandosi anche della questione dei costi esterni dei vari sistemi energetici e della loro interdipendenza. 
In definitiva, occorrono una politica energetica comune dell’Europa e un mercato interno dell’energia, in grado di fornire la base per un quadro legislativo affidabile che ispiri fiducia e consenta investimenti nell’energia e la creazione di sistemi paneuropei, realizzando l’obiettivo di fondo di tutti gli sforzi volti a costruire una Comunità europea dell’energia. 

La questione dei costi 

Le rinnovabili non programmabili presentano una serie di costi: 
  • legati allo sviluppo e al funzionamento del sistema completo (dal produttore al consumatore di energia), da un lato, e al loro impatto sulla capacità economica, la competitività e la sostenibilità sociale, dall’altro, che negli ultimi anni sono cresciuti in maniera significativa in tutti i comparti del settore energetico, a maggior ragione in un settore come quello delle rinnovabili, caratterizzatosi da una “dose cospicua” di sussidi e meccanismi di sostegno necessari per aiutare la loro penetrazione sul mercato; 
  • indiretti (derivanti dallo sviluppo della rete, “dall’erogazione regolare di energia e dalla garanzia di capacità di riserva”) ed esterni, che variano da una tecnologia energetica all’altra. 
Quello “offerto” dal CESE è un tentativo: il Comitato, infatti, mette in evidenza che, allo stato attuale, manca un’analisi indipendente ed autorevole, che sappia fornire “un modello esaustivo dei costi dell’energia e che non soltanto comprenda tutte le esternalità note, ma riconosca anche il significativo impatto dei recenti sviluppi riguardanti il reperimento e la produzione dei combustibili fossili non convenzionali”.
Se la tendenza all’aumento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili intermittenti continuerà, inevitabilmente i costi sistemici indiretti finiranno per superare quelli diretti degli impianti di produzione dell’elettricità, e anche se i costi diretti di tali impianti sono ormai scesi considerevolmente, essi non costituiscono ancora un’alternativa competitiva in assenza di sussidi e anzi contribuiscono ancora ad aumentare la bolletta energetica.

L’analisi su questo specifico punto, a valle delle criticità sopra rilevate, si conclude con una serie di moniti:
  • innanzitutto, occorrerà dare la priorità all’installazione e messa in servizio delle componenti mancanti al completamento del sistema, in particolare a infrastrutture di trasmissione e sistemi di stoccaggio adeguati, e a sistemi per il consumo flessibile (in alternativa, bisognerà modificare le regole sull’immissione prioritaria; 
  • un’altra opzione consisterà nel livellare le differenze regionali in termini di eccesso di fornitura e di domanda in momenti specifici, attraverso interconnessioni adeguate; 
  • le reti di trasmissione dell’elettricità prodotta da rinnovabili (tipicamente a basso e medio voltaggio) dovranno essere maggiormente sviluppate ed integrate con reti intelligenti; 
  • anche le reti di trasmissione ad alta tensione dovranno essere potenziate “dal momento che interconnessioni insufficienti causano il passaggio imprevisto di flussi di energia che mettono a rischio la sicurezza del funzionamento dei sistemi di trasmissione”; 
  • ultimo, ma non meno importante, la gestione della domanda e l’elettromobilità. Il trasferimento della domanda dai periodi di picco ai periodi di traffico normale (“stoccaggio funzionale dell’energia”), compresa l’elettromobilità, può contribuire ad attutire gli effetti dell’intermittenza. 
Naturalmente, l’economia nel suo insieme, “ossia sostanzialmente i consumatori (e/o i contribuenti), dovrà inevitabilmente farsi carico dei costi totali derivanti dal ricorso alle fonti energetiche rinnovabili intermittenti”, fra i quali quelli del ciclo di vita di almeno due sistemi di approvvigionamento energetico:
  • da una parte una serie di centrali elettriche alimentate con le energie rinnovabili, che inevitabilmente richiederanno una capacità in eccesso significativa che dev’essere utilizzata; 
  • dall’altra una seconda serie di centrali con capacità di riserva tradizionali, stoccaggio dell’elettricità, nuove capacità di trasmissione e sistemi di gestione della domanda per i consumatori finali. 
I fattori economici 

Fatte queste premesse, quali passi si devono fare per: 
  • tenere al più basso livello possibile l’aumento dei costi che si verificherà, 
  • renderne accettabile l’impatto, 
  • recare un beneficio alla forza economica dell’Europa e 
  • garantire l’approvvigionamento energetico? 
Il primo passo per evitare e prevenire gli sprechi evitabili di risorse finanziarie e un aumento ancora maggiore dei prezzi dell’energia, consiste nella pianificazione, nello sviluppo e nell’installazione delle componenti necessarie al sistema completo (impianti di stoccaggio, reti e centrali di riserva) su scala sufficiente per aprire la strada all’ulteriore installazione delle FER intermittenti. In sostanza, il sistema dovrà riguardare tutta l’UE, per evitare di dover modificare le regole sull’immissione: in quest’ottica, le sinergie con in sistemi di erogazione del teleriscaldamento e teleraffrescamento e con i sistemi di trasporto potranno semplificare l’integrazione sistemica. In ogni caso – nell’ottica di un continuo miglioramento – il CESE suggerisce di distinguere fra le diverse categorie, tempistiche e aree di azione, come sintetizzato nella tabella che segue, e di adottare uno sguardo globale, che sappia cogliere tendenze innovative e sostenibili, e consenta di redigere un elenco chiaro delle priorità per gli obiettivi principali, volto anche a ridurre “la crescente tendenza alle interferenze regolamentari non armonizzate da parte dei governi dei vari Stati membri”.

Occorre globalizzarsi, insomma, nella costante ricerca di un equilibrio fra la tutela dal fenomeno della povertà energetica delle categorie sociali a basso reddito, da un lato, e la protezione dei settori industriali a più elevata intensità energetica dai continui aumenti del costo dell’energia, per evitare che risulti compromessa la loro competitività globale, e si verifichi la deindustrializzazione. A tal fine, sono necessari ricerca e sviluppo, “anziché lanci sul mercato di larga scala affrettati e prematuri. La distinzione fra ricerca, sviluppo e dimostrazione da una parte e sostegno e lanci di mercato su larga scala dall’altra deve rimanere netta altrimenti, fra le altre cose, si rischiano situazioni di mercato che potrebbero impedire l’innovazione”. Una distinzione che dovrebbe riguardare anche il latu sensu sistema di sostegno delle rinnovabili, che, visto con il senno di poi, ma in una logica prospettica di medio-lungo periodo, eviti il procrastinarsi di quelli che, con il tempo, da aiuti necessari per far fronte agli alti costi si sono trasformati in occulte forme di “assistenzialismo protezionista” (il CESE richiama espressamente il sistema degli incentivi previsti in passato per il fotovoltaico). Come a dire che occorre lanciare gli investimenti – che “generano ottimismo, contribuendo a creare posti di lavoro e ad instaurare un clima di fiducia” – e non continuare ad alimentare speculazioni finanziarie, che sono a vantaggio di pochi e producono costi indiretti ulteriori a danno della collettività. 

In conclusione, le rinnovabili costano, ma non per questo devono essere accantonate. Si tratta di rivedere le modalità del loro utilizzo, e soprattutto di integrarle all’interno di un sistema elettrico globale più efficiente. Il CESE, dunque, non boccia le rinnovabili – che considera, al contrario, il cardine di un sistema energetico sostenibile – ma evidenzia che devono essere potenziate cum grano salis: per farlo, è necessaria una maggiore trasparenza dei dati, e coinvolgere maggiormente il pubblico, perché la partecipazione, la comprensione e il consenso da parte del pubblico per i diversi cambiamenti che dovranno essere apportati al nostro sistema energetico nei prossimi decenni sono elementi essenziali”.


Read more

Quando viene assolto il manager, la società non può essere automaticamente assolta

0 commenti

Per la responsabilità amministrativa ex 231 è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. 
La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società.

Nella sentenza n. 20060 dello scorso 9 maggio 2013, la Cassazione ha stabilito che una società può essere condannata ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs n. 231/01, anche se il reato contestato ad un suo manager si è medio tempore prescritto, o nei casi in cui non sia possibile individuare, specie nelle realtà più grandi, il responsabile.
In sostanza, dall’assoluzione di un manager, dal quale scaturisce la responsabilità dell’ente, non può discendere in modo automatico l’assoluzione di quest’ultimo, dal momento che si tratta di due posizioni distinte, da valutare autonomamente. 
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso immediato per Cassazione proposto da un PM contro la sentenza che aveva assolto una società (la Citibank) dall’illecito amministrativo di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 231/01, sostenendo, in estrema sintesi, che il Tribunale aveva erroneamente fatto applicazione dell’art. 8 dello stesso decreto legislativo: avendo ritenuto sussistente il reato presupposto, infatti, il Tribunale non avrebbe dovuto assolvere la società, in quanto “quello dell’ente è un titolo autonomo di responsabilità rispetto al reato presupposto, tanto che l’articolo 8 del D.Lgs. afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato”. 
Contro tale ricostruzione, la società ha replicato non solo che la sentenza ha escluso in modo assoluto qualsiasi concorso nell’illecito da parte di soggetti riferibili alla società, ma anche che:
  • non può procedersi per l’illecito amministrativo quando il reato si è estinto per prescrizione e 
  • la responsabilità dell’ente è vincolata all’indispensabile individuazione di un soggetto che abbia commesso un reato completo di ogni elemento, sia oggettivo che soggettivo. 
Potete leggere l’approfondimento analitico della sentenza nell’articolo “Non è esclusa la responsabilità della società anche se viene assolto il manager”, pubblicato il 21 maggio 2013 sul “Il Quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana”


Read more

Debutta l’AUA, la nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Pmi

0 commenti
La gestione degli aspetti ambientali viene semplificata, ma occorre sempre affidarsi ad un consulente ambientale per stare tranquilli
di Andrea Quaranta

Il 13 giugno 2013 entra in vigore l’AUA, l’Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI: il 29 maggio infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 42) il testo del D.P.R. n. 59 del 15 febbraio 2013, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI - piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

L’AUA risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativo-ambientali per le PMI, in generale e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo: le lentezze burocratiche e gli alti costi costituiscono, spesso, un ostacolo insormontabile, a danno della concorrenza, dello sviluppo, dei consumatori e dell’ambiente.

Per questo motivo, l’art. 23 del D.L. n. 5/12 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), aveva stabilito che, ferme restando le disposizioni in materia di A.I.A. “al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi […] il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento […] volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, sulla base dei principî di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese.
Con il cit. D.P.R. n. 59/13, finalmente l’AUA è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, ed entrerà in vigore il prossimo 13 giugno 2013: vediamo come funziona.

 Introduzione

L’AUA semplifica gli adempimenti amministrativi per le PMI, sia in termini temporali che economici: si calcola che il risparmio di denaro ammonterà a circa 700 milioni di € l’anno.


L’Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà fino a sette autorizzazioni che prima dovevano essere ottenuti singolarmente, da diverse autorità competenti, e con durate diversificate (vedi la tabella).

Le regioni, inoltre, hanno la possibilità di estendere la lista dei provvedimenti sostituiti dall’AUA: infatti, “nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale”.

L’AUA, infine, dura ben 15 anni, mentre i sette titoli abilitativi che la stessa sostituisce hanno scadenza diverse: tuttavia, nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale, l’impresa deve comunicarla all’autorità competente, che ha tempo 60 giorni per pronunciarsi, altrimenti scatta il meccanismo del silenzio assenso.

L'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale in pillole schematiche. Scarica la guida agli adempimenti in formato PDF sul sito di Natura Giuridica

Adempimenti amministrativi ambientali: meno complicati ma pur sempre complessi 

In conclusione, l’AUA finalmente semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le PMI, i quali, tuttavia, pur meno complicati, risultano ancora complessi.
La legislazione di settore - insieme alla giurisprudenza, alle circolari interpretative e ai documenti di buone prassi operative – continua richiedere a società, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, un costante impegno in termini di attenzione e aggiornamento, al fine di poter agire nel pieno rispetto degli obblighi di legge: per questi motivi, è sempre consigliabile
·         affidare in outsourcing la gestione delle problematiche ambientali ad un consulente ambientale, o
·         farlo affiancare ad una risorsa interna, al fine di formarla adeguatamente.

Natura Giuridica offre servizi personalizzati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni: a seconda delle esigenze del cliente, viene concordato un coerente percorso di gestione degli adempimenti ambientali e di costante informazione sugli aspetti ambientali specifici di ogni settore, al fine di limitare al massimo il verificarsi di problematiche ambientali, con le pericolose conseguenze che queste si portano dietro non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello economico e sanzionatorio.

Per info e costi, contatta Natura Giuridica


Read more

Certificati bianchi e “conto termico”: non sono cumulabili

0 commenti

I DD.MM. 28 dicembre 2012, su certificati bianchi e "conto termico" hanno dettato nuove norme in tema di cumulabilità, evidenziando che i due incentivi fra di loro non sino cumulabili.

L’art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 115/08, nel dettare le norme di armonizzazione delle funzione dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica, ha stabilito che: 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (previsti dagli allora vigenti DD.MM. 20 luglio 2004) e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, in base al quale 
  • gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti. 
Con il recente DM 28 dicembre 2012 sono state modificate, inter alia, le regole sulla cumulabilità, attraverso la predisposizione di uno schema più restrittivo rispetto al passato, in analogia con quanto effettuato medio tempore in relazione ad altre forme di incentivazione delle altre fonti rinnovabili (in particolare, per il conto energia e il conto termico).
Il decreto di “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, infatti: 
  • dopo aver premesso che sarebbe stato necessario “ricercare forme di armonizzazione e non sovrapposizione fra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa”, 
  • ha stabilito (art. 10) che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative”, l’accesso ai fondi di garanzia e di rotazione, ai contributi in conto interesse e alla detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di materiali ed attrezzature. 
L’art. 12 del “conto termico” ha espressamente previsto che “l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”.

A poco più di un mese dalla loro pubblicazione in GU, il GSE ha risposto online ad alcuni quesiti che diversi operatori gli avevano posto proprio in relazione al regime sulla cumulabilità previsto in materia di certificati bianchi. 

Nelle regole applicative del conto termico, pubblicate pochi giorni fa dal GSE, il gestore dei servizi energetici ha specificato (punto 1.1.5 dello schema di sintesi iniziale), in relazione a quanto disposto dal cit. art. 12 del “conto termico”, che:
  • con riferimento agli interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico è prevista la cumulabilità degli incentivi con i fondi di garanzia e di rotazione; i contributi in conto interesse o in conto capitale, non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; 
  • con riferimento ai soggetti privati, l’in-cumulabilità con altri incentivi statali e la cumulabilità con i fondi di garanzia e di rotazione e con i contributi in conto interesse; 
  • con riferimento ai titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, la cumulabilità con altri incentivi non statali. 
In definitiva, il GSE ritiene che i titoli di efficienza energetica debbano essere fatti rientrare fra gli “altri incentivi statali”, locuzione che, indubbiamente, aveva bisogno di essere ulteriormente specificata, a causa della sua genericità, che poteva essere oggetto – come accaduto in passato – di interpretazioni discordanti, foriere di (ulteriori) complicazioni burocratiche e di implicazioni di tipo economico. Un intervento interpretativo indispensabile, dunque, anche in considerazione delle polemiche sorte – da ultimo – in relazione alla cumulabilità delle incentivazioni previste per il fotovoltaico (“conto energia”) con le detassazioni ambientali (che non sono assimilabili agli aiuti di Stato, e per le quali non valgono le regole di non cumulo generali). Chiarimento opportuno, anche se ci si domanda come mai, a scanso di equivoci, non sia stato il ministero, e non “soltanto” il gestore, a prendere una netta posizione in merito, per limitare il più possibile che tali interpretazioni “non governative” possano essere poi più facilmente opinabili e/o disattese.


Read more

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): finalmente in GU il testo del decreto

0 commenti

Finalmente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'AUA, autorizzazione unica ambientale. 

Sulla GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il  regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 
Le disposizioni del regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei prossimi giorni potrete trovare sul blog approfondimenti sul tema




Read more