Quando viene assolto il manager, la società non può essere automaticamente assolta

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Per la responsabilità amministrativa ex 231 è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. 
La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società.

Nella sentenza n. 20060 dello scorso 9 maggio 2013, la Cassazione ha stabilito che una società può essere condannata ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs n. 231/01, anche se il reato contestato ad un suo manager si è medio tempore prescritto, o nei casi in cui non sia possibile individuare, specie nelle realtà più grandi, il responsabile.
In sostanza, dall’assoluzione di un manager, dal quale scaturisce la responsabilità dell’ente, non può discendere in modo automatico l’assoluzione di quest’ultimo, dal momento che si tratta di due posizioni distinte, da valutare autonomamente. 
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso immediato per Cassazione proposto da un PM contro la sentenza che aveva assolto una società (la Citibank) dall’illecito amministrativo di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 231/01, sostenendo, in estrema sintesi, che il Tribunale aveva erroneamente fatto applicazione dell’art. 8 dello stesso decreto legislativo: avendo ritenuto sussistente il reato presupposto, infatti, il Tribunale non avrebbe dovuto assolvere la società, in quanto “quello dell’ente è un titolo autonomo di responsabilità rispetto al reato presupposto, tanto che l’articolo 8 del D.Lgs. afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato”. 
Contro tale ricostruzione, la società ha replicato non solo che la sentenza ha escluso in modo assoluto qualsiasi concorso nell’illecito da parte di soggetti riferibili alla società, ma anche che:
  • non può procedersi per l’illecito amministrativo quando il reato si è estinto per prescrizione e 
  • la responsabilità dell’ente è vincolata all’indispensabile individuazione di un soggetto che abbia commesso un reato completo di ogni elemento, sia oggettivo che soggettivo. 
Potete leggere l’approfondimento analitico della sentenza nell’articolo “Non è esclusa la responsabilità della società anche se viene assolto il manager”, pubblicato il 21 maggio 2013 sul “Il Quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana”