Avesta:rifiuto e sottoprodotto (sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera)

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La AvestaPolarit, società finlandese operante nel settore minerario, presentava presso il centro regionale una domanda di autorizzazione ambientale, per potere proseguire la sua attività di estrazione mineraria e di arricchimento del sito, sfruttato da una trentina di anni, che doveva passare progressivamente da uno sfruttamento a cielo aperto ad uno sfruttamento sotterraneo a decorrere dal 2002 (nella sentenza c’è una dettagliata descrizione della situazione ambietale circostante).


Il centro regionale concedeva l'autorizzazione ambientale richiesta subordinandola, però, a talune condizioni, in quanto riteneva che i detriti e la sabbia di scarto dovessero essere qualificati rifiuti, cui si applicano, di conseguenza, le procedure stabilite dalla legge nazionale.
In particolare, nella motivazione del provvedimento, il centro regionale osservava che:
«Dato che i residui e i sottoprodotti che risultano dallo sfruttamento della miniera non sono direttamente riutilizzabili o commercializzabili come tali, essi sono da considerare come rifiuti ai sensi della legge sui rifiuti.
Se i residui e i sottoprodotti sono recuperati direttamente in quanto tali (tra l'altro, essendo reintrodotti nella miniera), essi non sono considerati come rifiuti.
Poiché i rifiuti sopramenzionati non sono smaltiti o recuperati secondo un progetto approvato in forza della legge mineraria, ad essi si applica la procedura di autorizzazione della legge sui rifiuti».
La AvestaPolarit, di contrario avviso, proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte amministrativa, sostenendo che i detriti e la sabbia di scarto non costituiscono rifiuti.
La Suprema Corte amministrativa ha deciso di sospendere il procedimento, e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali (per la seconda delle quali si rivia al testo integrale della sentenza)

Con la prima, la Suprema Corte amministrativa chiedeva: i detriti derivanti dall'estrazione di minerale nello sfruttamento di una miniera e/o la sabbia di scarto risultante dall'arricchimento del minerale stesso vanno considerati rifiuti (tenuto conto di una serie di quattro fattori per la lettera dei quali si rimanda la testo integrale della sentenza)?


La Corte di Giustizia, dopo aver richiamato la sentenza Palin Granit e, attraverso questa, la precedente giurisprudenza in materia (Inter-Environnement Wallonie, Vessoso e Zanetti, Tombesi e Arco) ha dichiarato che,
in una situazione come quella del procedimento principale, nella quale il detentore di detriti o di sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera si disfa o ha intenzione o l'obbligo di disfarsi di tali sostanze, queste ultime devono essere qualificate come rifiuti ai sensi della direttiva, salvo che il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle sostanze destinate a tale effetto.