La “natura canina” difesa dalla Corte di Cassazione

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Quella che vi propongo oggi è una importante sentenza della Corte ci Cassazione in materia di tutela degli animali (Cass. Pen., Sez. III, n. 175 del 7 gennaio 2008), che sancisce un principio importante a tutela del miglior amico dell’uomo.


La vicenda trae origine da una sentenza con la quale il Tribunale di Udine condannò il Sig. Mollaian Ciro alla pena di € 1200,00 di ammenda per essersi reso responsabile del reato cui all'art. 727, comma 2, c.p.(maltrattamento di animali).
Il Sig. Mollaian aveva detenuto il proprio cane meticcio, di colore nero focato e dì taglia medio piccola, in condizioni incompatibili con la natura dello stesso e produttive di gravi sofferenze, lasciandolo chiuso all'interno della propria autovettura, posteggiata al sole per oltre un'ora ad una temperatura superiore ai 30 gradi e, pertanto, condannato.

Tralasciando, in questa sede, le questioni di carattere tecnico-giuridico, per le quali si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza (nel ricorso per Cassazione il Mollaian, oltre a dedurre l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ha sollevato anche due questioni di legittimità costituzionale), va sottolineato quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento, (prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss c.p. dalla legge n. 189 del 2004 che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale).
(Nella specie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti).

La Corte di Cassazione, nell'interpretare la norma contenuta nell' art. 727 c.p. nella formulazione anteriore all'art. 1 legge 20 luglio 2004 n. 189, ha sempre ritenuto che integra il reato previsto il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.


Nella foto: la mia piccola Sophie



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29 agosto 2008 alle ore 10:42

Una sentenza importante ma ancora una goccia nel mare. Ci vorrebbero pene più severe e leggi chiare per chi maltratta gli animali.

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