AIA-Autorizzazione Integrata Ambientale. Prime considerazioni sulle modalità per la redazione della relazione di riferimento

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Quello concernente la redazione della relazione di riferimento è un tema nuovo ed importante, che ha suscitato un forte dibattito all'indomani dell'emanazione del DM 272/2014.

Senza regole non è possibile neanche immaginare di far funzionare seriamente il “Sistema AIA” (autorizzazione integrata ambientale) e, più in generale, quello che ruota attorno al diritto dell’ambiente.

Tuttavia, cattive regole, ossia regole superficiali, o diversamente interpretabili, o diversamente applicate/applicabili, ed in ogni caso sempre diversamente integrabili – come paiono essere almeno in parte quelle che dettano le modalità per la redazione della relazione di riferimento – equivalgono, nella sostanza, all’assenza di regole, ad una sorta di far west in cui a farla da padrone è il relativismo applicativo di tali norme.



Il DM 272/2014


Ciò che immediatamente emerge dalla lettura del DM 272/2014 è il fatto che contiene una differenziazione fra le tempistiche previste per la presentazione delle relazioni di riferimento delle AIA statali (per le quali si applica l’art. 4) e quelle – invece non indicate – per le A.I.A. regionali.

In relazione a queste ultime, oltre all’incertezza relativa al quando dovrà essere presentata la relazione di riferimento (al primo rinnovo? Al primo aggiornamento? All’emanazione delle relative BAT?......), c’è in ogni caso il rischio che le Regioni approfittino di questo silenzio per emanare circolari (o atti equipollenti), con contenuti potenzialmente molto differenti fra di loro. Con tutte le immaginabili conseguenze negative che le ipotetiche e differenziate soluzioni adottabili potrebbero avere anche sul mercato.

In ogni caso, il conto alla rovescia relativo alle tempistiche indicate – per le AIA statali – dall’art. 4 del DM, da quando parte?

Dalla data di “caricamento” del formato digitale del DM sul sito del ministero, che in questo modo ha “reso noto” il relativo contenuto, o da quella della pubblicazione in G.U. dello scarno comunicato? Questa seconda soluzione – che è preferibile sia dal punto di vista concettuale che pratico, ed è stata sostanzialmente confermata da quanto dichiarato dal rappresentante del ministero nel corso della quarta riunione del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC – in ogni caso non sembra potersi dire né soddisfacente né tranquillizzante per le imprese, che anche in relazione ai nuovi e gravosi oneri temporali ed economici che la relazione di riferimento comporta si aspettavano che almeno il DM fosse ufficializzato a dovere, senza restare in balìa delle decisioni della P.A. sulla digitalizzazione random dei propri provvedimenti.



Le criticità rispetto alla disciplina dei rifiuti


Criticità si intravedono anche in relazione alla verifica della sussistenza e alle relative soglie di riferimento (tabella dell’allegato 1), il cui superamento obbliga il gestore ad effettuare la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito d’installazione e, di conseguenza, in caso di risposta affermativa, alla qualifica di pertinenti delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate.

Le criticità risiedono nel difficile e complicato coordinamento con la normativa sulla bonifica dei siti contaminati e con quella relativa alla gestione dei rifiuti.


Sotto il primo aspetto è appena il caso di accennare, in questa sede, che sembra essersi persa l’occasione per integrare le discipline tecniche previste per la redazione della relazione di riferimento AIA e per la bonifica dei siti contaminati, che prevedono – a mero titolo esemplificativo – modalità diverse in relazione alle metodologie di valutazione, alle sostanze prese in considerazione (le sostanze pertinenti non sono identiche a quelle oggetto della CSC) o alle finalità (nel DM non si fa cenno all’ipotesi/circostanza/necessità di ripristinare tali soglie fino alle concentrazioni massime previste per escludere la presentazione della RdR).


Senza dimenticare il fatto che, in ogni caso, la valutazione della possibilità di contaminazione – effettuata sulla scorta delle soglie di cui al DM in questione – potrebbe mettere in seria difficoltà il gestore, se solo si pensa al fatto che, senza un riferimento tecnico chiaro e coordinato circa la modalità con cui effettuare quest’ultimo passaggio, lo stesso gestore si troverebbe a dover effettuare un’onerosa (in termini temporali ed economici) valutazione di rischio contaminazione – ai sensi e per gli effetti della normativa sulla bonifica dei siti contaminati – senza che esista alcuna reale “notizia” di potenziale contaminazione.


La relazione di riferimento Light


In questo scenario potrebbe essere forte la tentazione per le imprese di redigere comunque una relazione di riferimento (diciamo) “light” – lo consente lo stesso DM, che per essere un decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, e non delle linee guida, utilizza un linguaggio allusivo – per dimostrare in qualche modo, in un ipotetico futuro nel quale dovessero sorgere contestazioni in merito ad una contaminazione, che la stessa non è in alcun modo attribuibile al gestore che ha redatto la relazione di riferimento, ma ai precedenti gestori, o a gestori di impianti vicini.

La tentazione alternativa potrebbe essere quella di giustificare con motivazioni (più o meno) ragionevoli e concrete la non pertinenza delle sostanze prese in esame e, quindi, la non sussistenza dell’obbligo di proseguire con la RdR, salvo ovviamente doverlo in qualche modo giustificare all’autorità competente, in sede di presentazione degli esiti della verifica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM.

In questi casi, con quale grado di “elasticità soggettiva” si comporteranno le diverse autorità competenti?

E con questo si ritorna al criterio della discrezionalità in base al quale “regione che vai, autorità che trovi...”.



Le criticità rispetto alla disciplina delle bonifiche


Sotto il secondo, invece, occorre notare che nella tabella di cui all’allegato 2 si richiama il regolamento (CE) n. 1272/2008 – che non si applica ai rifiuti – che tuttavia non sono esclusi dal campo di applicazione del DM 272/2014 il quale, nel richiedere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la RdR (art. 3, comma 2), richiama l’allegato VIII alla parte II del TUA, che fra le attività soggette ad AIA elenca (punto 5) quelle relative alla gestione dei rifiuti.

Le domande più impellenti sono peraltro già state oggetto di discussione nella riunione del Coordinamento del 19 dicembre 2014, nella quale il ministero ha dato una prima risposta ai quesiti – posti dalla regione Piemonte – concernenti le modalità di valutazione delle quantità di sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate da confrontare con le soglie quantitative di cui all’allegato 1 del DM 272/14, nel caso di rifiuti in ingresso agli impianti di smaltimento/trattamento (es. discariche), osservando che “i rifiuti in ingresso, non potendosi ragionevolmente ricondurre alla definizione di «sostanze pericolose», non rientrano negli obblighi di valutazione con riferimento alle soglie di cui all’Allegato 1. Per gli impianti di gestione di rifiuti, pertanto, le considerazioni inerenti la necessità di predisporre la relazione di riferimento dovranno essere condotte con riferimento all’eventuale utilizzo di «sostanze pericolose» (quali ad esempio lubrificanti o combustibili liquidi) nell’ambito dell’attività oggetto dell’AIA. Nel caso particolare delle discariche, peraltro, resta ferma la specifica distinta disciplina inerente gli obblighi di caratterizzazione e monitoraggio del sottosuolo”.


Le tempistiche


In relazione alle tempistiche, invece, il Coordinamento “ferma restando la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche secondo le proprie specifiche esigenze, anche in considerazione dei carichi di lavoro”, ha ritenuto di poter dare “il generico suggerimento di richiedere gli esiti dello screening che dia conto della non necessità della relazione di riferimento A.I.A. entro tre mesi dalla pubblicazione del citato DM.

In definitiva, ancora una volta, nonostante l’importanza della tematica ambientale (di turno) affrontata, le lungaggini politiche che hanno permesso di arrivare a questo punto con notevole ritardo, la consapevolezza dei problemi legati alle disparità regionali, e una certa sufficiente “maturazione” delle tematiche, oggetto dell’attenzione ministeriale, si è arrivati anche a questo appuntamento impreparati.

Eppure gli operatori del settore chiedono soltanto (poche) norme, che siano chiare e definitive, e quindi certe, e permettano di poter agire ed investire in tranquillità e programmazione.


(segue da: La verifica della sussistenza e le sostanze pericolose pertinenti)


Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.): i contenuti minimi della relazione di riferimento

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I contenuti minimi della relazione di riferimento

La relazione di riferimento A.I.A. contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

L’allegato 1 del DM 272/2014 prevede contenuti essenziali e opzionali.

Il contenuto minimo della relazione di riferimento essenziale ricalca in parte quello già contenuto nella definizione di relazione di riferimento, e prevede alcuni elementi ulteriori, mentre il contenuto “opzionale” prevede, invece, l’indicazione di alcune informazioni disponibili, che il gestore dovrebbe fornire, a sua discrezione, (si “immagina”) per rendere più completa la relazione di riferimento, e una “concessione”.

Sempre con riferimento ai contenuti minimi della relazione di riferimento, l’allegato 3 del DM, infine, detta i criteri generali per la caratterizzazione:
  • del suolo insaturo. Oltre alle indicazioni generali, l’allegato indica la strategia di campionamento che “appare generalmente adeguata” per le nuove installazioni in aree verdi; le valutazioni che dovranno essere effettuate per le nuove installazioni in brownfileds; il campionamento suggerito per le installazioni esistenti e le modalità con le quali aggiornare la RdR di installazioni già esistenti.
  • delle acque sotterranee. Come s’è visto, l’allegato 1 del DM 272/2014 detta la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).


Le 4 fasi della procedura

Rimandando al testo dell’allegato 1 per la flowchart di schematizzazione, in questa sede si vogliono sintetizzare le quattro fasi della procedura:

1. identificazione delle sostanze pericolose. 
L’installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose? Le sostanze usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi? 

2. Valutazione dei quantitativi. 
Per ciascuna sostanza pericolosa viene determinata la quantità massima di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata o generata (quale prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla sua massima capacità produttiva; il valore ottenuto per ciascuna classe va confrontato con quello di soglia, riportato nella tabella allegata. Anche in questo caso, il gestore sarà obbligato ad eseguire la terza fase della verifica soltanto nel caso in cui vi sia stato il superamento di dette soglie, e solo per le sostanze che hanno concorso al raggiungimento delle stesse.


3. Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito d’installazione. 
La valutazione viene effettuata per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie, di cui al punto precedente.

4. Se, al termine di tale valutazione, emerge che vi è l’effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa ad uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell’installazione, tali sostanze pericolose sono considerate “pertinenti” e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la relazione di riferimento.





Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): quale uniformità?

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Oggi parlerò dei primi indirizzi operativi per l’uniforme applicazione della disciplina AIA sul territorio nazionale (segue da: "AIA: dettate le modalità per la redazione della relazione di riferimento"). 

Prima di analizzare il testo del decreto recante le modalità per la presentazione della relazione di riferimento, occorre sia pur velocemente dar conto di quanto – in relazione a questo specifico aspetto – ha affermato la circolare n. 22295 del 27 ottobre 2014 – con la quale il ministero dell’ambiente: alla luce dei chiarimenti forniti dalla DG ambiente della Commissione europea e degli approfondimenti fino ad allora svolti dal Coordinamento per l’uniforme applicazione dell’A.I.A. sul territorio nazionale; e in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio dell’AIA e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati, ha diramato i primi indirizzi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di AIA.

L’indirizzo concernente la relazione di riferimento

L’indirizzo concernente la relazione di riferimento prevede, in estrema sintesi , che:

il suggerimento alle autorità competenti di richiedere, in esito all’emanazione del primo decreto ministeriale di cui all’art. 29-sexies, comma 9-sexies, del testo unico ambientale, la presentazione – ove dovuta – della relazione di riferimento o l’adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione. Lo scopo è quello di “far sì che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale e siano generalmente confrontabili anche in termini temporali”; 

che, a tale fine, si sarebbe provveduto ad indicare, nel cit. DM, “i tempi tecnici necessari da concedere ai gestori per l’elaborazione e la presentazione di tale redazione”. La richiesta, si specificava, fatta eventualmente nella forma di “avvio di riesame, sarà indirizzata a tutti i gestori di installazioni dotate di AIA o con procedimenti di AIA in corso, per le quali non si sia già provveduto a validare una relazione di riferimento”; 

la validazione della relazione di riferimento non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, dal momento che “può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima dell’aggiornamento dell’AIA” effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal decreto “emissioni industriali”; 

“in ogni caso” la raccomandazione ai gestori affinché “si attivino prontamente”, al momento dell’emanazione del predetto DM, “per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto che la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l’irricevibilità delle istanze”. 

Il decreto ministeriale 272/2014: la struttura

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 9-sexies del decreto “emissioni industriali”, il DM 272/2014 stabilisce la prime modalità per la redazione della relazione di riferimento, con un’eccezione e un'estensione.


La struttura (tabella 2)
Definizioni
Aree verdi
Aree in cui è stata esclusa la pregressa presenza di attività che hanno gestito sostanze pericolose pertinenti
Brownfields
Sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la presenza di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee ad esse associate
Centri di pericolo
Le zone in cui, sulla base della struttura dell’installazione, vi è un’elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee
Obbligo di presentare la relazione di riferimento


Tempistiche per la presentazione (AIA statale)
Gestori degli impianti All. XII parte II TUA
Sono esclusi:
  • quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche;
altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale
12 mesi dall’entrata in vigore
Attività di cui all’allegato VIII
Ad esclusione dei casi in cui la RdR è dovuta (impianti di cui all’allegato XII), il gestore esegue la procedura volta alla verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare all’autorità competente la RdR, presentandone gli esiti all’autorità competente stessa
3 mesi dall’entrata in vigore
Se all’esito della procedura di verifica, risulta necessario presentare le RdR, il gestore la presenta all’autorità competente
12 mesi dall’entrata in vigore
Contenuti minimi della relazione di riferimento
L’elenco è contenuto nell’allegato 2
Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, ove non già disponibili in applicazione di altra normativa, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente:
  • alle indicazioni di cui alle cit. linee guida della Commissione europea;
  • alle indicazioni generali di cui all’allegato 3 del DM
Eccezione
Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
In questi casi gli elementi utili per la redazione della RdR, se dovuta, sono quelli specificati nel D.Lgs n. 36/2003






AIA-Autorizzazione Integrata Ambientale. Dettate le modalità per la redazione della relazione di riferimento

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Sul n. 4/2015 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un mio articolo in materia di AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale. 

In particolare, nell’articolo si affronta il tema relativo alle modalità per la redazione della relazione di riferimento, introdotta dal decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014).

Di seguito, si riportano le principali considerazioni. Il testo completo dell’articolo, comprensivo delle note di dettaglio, è consultabile sul sito di IPSOA.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto “emissioni industriali” riguarda sicuramente l’introduzione, all’interno della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA), della “relazione di riferimento” (RdR), un documento contenente le “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”.


La relazione di riferimento in pillole

Contenuto: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti. 

Le informazioni devono riguardare almeno:
·       l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito,
·       se disponibili, le misurazioni:
-  effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa,
-  (nuove) effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.

Scopo: effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Altre informazioni: le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti, sopra elencati, possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.

Rinvio: con uno o più decreti del MATTM sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda.

Condizioni per la predisposizione della RdR
Si predispone nel caso in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione.

Chi la deve presentare e quando
Il gestore, prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

Esame
L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Potere dell’Autorità
Quello di verificare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la completezza della stessa e della documentazione allegata; chiedere apposite integrazioni, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, con l’indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

Altre informazioni
Occorre in ogni caso indicare le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore.

L’art. 29-sexies, comma 9-sexies, infine, stabiliva che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sarebbero state stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda. Il primo di tali decreti è il decreto n. 272 del 13 novembre 2014, che analizzeremo nel dettaglio nei prossimi giorni nelle pagine del blog di Natura Giuridica.



Regione Piemonte: nuove semplificazioni in materia di agricoltura ed attività estrattive

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Con la nuova legge regionale n. 3 del 2015, la regione Piemonte ha dettato alcune disposizioni regionali in materia di semplificazioneanche in materia di agricoltura e di attività estrattiva.
Di segutio sono indicate le principali novità.

Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale. 
In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale saranno gestiti prioritariamente in modalità informatica.
Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni presentate agli enti competenti tramite i servizi telematici regionali, sono valide, se sottoscritte mediante la firma digitale, la firma grafometrica qualificata o quando l'autore è identificato dal sistema informatico: a) con l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); b) con l'uso del sistema di identificazione e profilazione degli utenti della Regione Piemonte.
È istituito il registro di protocollo per la registrazione delle istanze e delle dichiarazioni. Nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, è inoltre istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale, che costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l’azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Quanto alla dichiarazione d’uso dei terreni, la legge regionale ha stabilito che al fine dell’erogazione degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è istituita la dichiarazione d’uso dei terreni di proprietà, che viene inserita nel fascicolo aziendale e costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

Semplificazioni in materi di attività estrattiva
In materia di cave e torbiere, la legge regionale del Piemonte n. 3 dell’11 marzo 2015 contiene una delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere.
L’esercizio di determinate funzioni (di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21) è delegato ai comuni, salvo quanto previsto in relazione alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche.
Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico.
Al fine di assicurare l’aggiornamento tecnico-scientifico e l’uniformità, nell’ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all’istanza.
Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura prevista dal regime autorizzativo in materia di cave e torbiere, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del Codice Urbani, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
L’autorizzazione regionale l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l’osservanza delle norme previste per il rilascio.
Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale il parere della Conferenza di servizi può essere riferito all’intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.

*°*
Nonostante le semplificazioni, tuttavia, la normativa ambientale, anche con riferimento all'agricoltura e all'attività estrattiva, rimane complessa e complicata da gestire.
Per questo Natura Giuridica aiuta le imprese a gestire il rischio ambientale, attraverso una consulenza personalizzata, un’informazione costante, la prevenzione dei rischi ambientali e la pronta risoluzione delle situazioni di emergenza che si dovessero verificare.
Con minor dispendio di tempo e di denaro.

In sostanza, attraverso un moderno management ambientale, una consulenza smart fatta su misura. 

Grazie alla nostra rete di collaboratori (tecnici e avvocati), siamo in grado di fornire anche un integrato servizio di assistenza tecnica e giudiziale.
*°* 
 Compilate il modulo che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica, e inviatelo al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.quaranta@naturagiuridica.com
Otterrete un preventivo gratuito per una consulenza ambientale personalizzata.
Avete dei dubbi?
Volete approfondire alcuni aspetti?
Non esitate a contattare Natura Giuridica: siamo sempre a vostra disposizione.


Piemonte: semplificazioni in campo ambientale

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Con la nuova legge regionale n. 3 del 2015, la regione Piemonte ha dettato alcune disposizioni regionali in materia di semplificazione, anche in campo ambientale

Più in particolare, la regione Piemonte ha dettato norme in materia di: 
Concessioni ad uso energetico, in base alle quali: tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente; la concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita. 

Autorizzazione unica ambientale
La Giunta regionale è delegata ad approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti per l'attuazione del DPR 59/2013, approvati, previo parere della competente commissione consiliare, facendo riferimento alle norme di settore per i contenuti tecnici e per gli aspetti procedimentali delle autorizzazioni sostituite, nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi (semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; riduzione degli oneri amministrativi; accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale; rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti). 

Bonifica dei siti contaminati 
Le garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai comuni. Nel caso in cui gli interventi ricadano nel territorio di più comuni, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della provincia).
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