Fonti rinnovabili: tutte le differenze fra progettazione preliminare e definitiva sono significative?

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In materia di fonti rinnovabili tutte le differenze fra progettazione preliminare e definitiva sono significative? Quando è possibile modificare i progetti in modo ragionevole (e sostenibile economicamente)? Cosa succede quando vi è una differenza fra il progetto preliminare, sottoposto a verifica di assoggettabilità, e quello definitivo, in materia di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia? Quando le modifiche possono dirsi ragionevoli e quando, invece, consistono semplicemente in un modo per ingannare l’Amministrazione procedente? 
Nel manuale, che ho pubblicato a gennaio 2012, intitolato “La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili” (v. recensione), è stato analizzato con dovizia di particolari il caso della frammentazione progettuale di un impianto energetico, al fine di eludere la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale (capitolo 3.2.1). 
Una tematica già affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ad altre materie: ad esempio, in relazione alla realizzazione di porti turistici ed infrastrutture stradali, per le quali è stato sottolineato che “il progetto definitivo dell’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell’approvazione del progetto che comporti variante al PRG; la valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell’opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente divisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo”. Diversamente, verrebbe in modo inammissibile a trasferirsi in capo ai soggetti, redattori dei progetti, il potere di determinare i limiti della procedura di via, attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i livelli di qualità finale di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell’amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge. In questa sede vi voglio segnalare che, sul sito di Natura Giuridica - sezione premium, potete trovare, fra i molti ivi caricati, anche alcuni documenti utili a dare una risposta alle domande con le quali ho iniziato questo post. 
Di recente, in particolare, sono stati analizzati tre casi nei quali:
1. l’amministrazione ha riscontrato una difformità fra il progetto definitivo e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità. In particolare, è stata analizzata l’efficacia endo-procedimentale degli atti con i quali l’Amministrazione comunica alla società istante di provvedere all’avvio di un nuovo procedimento con l’applicazione delle norme di legge e del regolamento vigenti al momento di presentazione dell’istanza stessa e, contemporaneamente, indica le istruzioni generali in merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di IAFR: sono atti immediatamente lesivi e, quindi, impugnabili, o no? 
2. sono state riscontrate ragionevoli differenze fra la progettazione preliminare e quella definitiva; 
3. vi sono state delle sopravvenienze rilevanti, che non potevano cristallizzare la situazione al momento del rilascio della valutazione d’impatto ambientale. 
Sul sito troverete la soluzione di alcuni casi concreti, che possono offrire spunti interessanti da utilizzare a vostro beneficio, per indirizzare in modo coerente e sostenibile la vostra azione amministrativa. Tenete conto, in ogni caso, che si tratta solo del primo step per agire in modo preventivo e sostenibile: occorre, in ogni caso, una consulenza mirata da parte di uno specialista che, a partire dall’analisi della vostra situazione di partenza,vi fornisca tutte le indicazioni utili per agire nel vostro esclusivo interesse nel minor tempo possibile e a costi sostenibili. Natura Giuridica, con il suo pool di esperti ambientali (tecnici e giuridici) è a vostra completa disposizione per seguire, in tutti i settori dl diritto dell’ambiente e dell’energia, la vostra impresa, e aiutarvi a scegliere le soluzioni a voi più convenienti.


Collaborazione tra Natura Giuridica e il Quotidiano Ipsoa

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Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato nel sito www.naturagiuridica.com un editoriale (gli editoriali sono  visibili al centro della homepage, al di sotto del calendario data), all'interno del quale sono elencati gli articoli pubblicati a firma di Andrea Quaranta sulla testata on line Il Quotidiano Ipsoa. Si tratta di una rassegna di oltre 63 articoli relativi a materie del diritto dell'ambiente e dell'energia, pubblicati tra giugno 2011 e giugno 2012.
Tanti gli articoli e tanti gli argomenti trattati perché le novità normative, giurisprudenziali e non solo in materia di ambiente in questo lasso di tempo sono stati molteplici: in materia di energia si va dall'emanazione di un Quinto Conto Energia, a pochissimo tempo dall'emanazione del Quarto, al nuovo regime di sostegno economico per la cogenerazione ad alto rendimento o CAR. o, ancora, alle nuove linee guida in materia di TEE - titoli di efficienza energetica. Senza tralasciare le norme in materia di ambiente ed energia contenute nel decreto Salva Italia varato dal Governo Monti, fino al decreto Burden Sharing in materia di pianificazione energetica.
In materia di responsabilità d'impresa, a dieci anni dall’entrata in vigore del D.LGS n. 231/01 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, il legislatore delegato ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente. La pubblicazione di tale normativa ha prodotto una serie di pronunce e commenti  in relazione, per esempio, al ruolo di controllo e governo del rischio in capo all'Organismo di Vigilanza e al regime delle esenzioni, in particolare per gli enti pubblici economici.
Fra gli articoli in materia di rifiuti, non potevano certo mancare commenti relativi all'ennesima proroga dell'entrata in funzionamento del SISTRI e agli ultimi episodi della telenovela infinita dell'emergenza rifiuti in Campania.
All'interno della rassegna vi sono poi commenti relativi a importanti e significative pronunce giurisprudenziali (in materia di obbligo di bonifica per i proprietari incolpevoli di siti contaminati, riparto di competenze in materia di impianti eolici on e off shore, per citarne qualcuna), senza dimenticare i rapporti che la Commissione Europea ha stilato in materia di efficienza e risparmio energetico e armonizzazione delle legislazioni ambientali nei vari Paesi Membri.
Per la lettura integrale degli articoli è necessario sottoscrivere l'abbonamento  al sito www.ilquotidiano.ipsoa.it. 


I bandi del 7° Programma Quadro Energia 2013

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Il 4 luglio scorso a Bruxelles si è tenuta la giornata informativa europea sulle nuove opportunità offerte dai bandi del 7° Programma Quadro Energia 2013 e Euratom Fissione.
Questi bandi e call for proposals,  pubblicati il 10 luglio scorso, costituiscono un'importante opportunità per imprese, PMI, Università, centri di ricerca, enti pubblici che operano nel settore energetico, soprattutto nelle filiere delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.
In particolare, tra le filiere energetiche oggetto dei bandi si segnalano: fotovoltaico, mini-eolico, geotermico, cattura e stoccaggio di CO2, efficienza energetica negli edifici, Smart Cities, Smart Grid e mobilità sostenibile. Le Call for proposals sono suddivise nelle seguenti sezioni e sotto attività: 
  • Energy Call Part1: FP7 Energy-2013-1 Deadline: 28/11/2012 Budget stimato: 105 MLN Euro Tra le attività: Renewable Electricity Generation (c-Si photovoltaic modules, small to wind size wind turbines etc.); Renewable Fuel Production (non-food biomass feedstock); Renewables for heating and cooling (solar thermal), CO2 Capture and storage technologies for zero emission pwer generation; Clean Coal Technologies; Smart Energy Networks 
  • Energy Call Part 2: FP7 Energy-2013-2 Deadline: 24/01/2013 Budget stimato: 83 MLN Euro Tra le attività: Renewable Fuel Production (paraffinic biofuels for aviation); Smart Energy Networks; Knowledge for Energy Policy Making. 
  • Smart Cities and Communities: FP7 Smartcities 2013 Deadline: 04/12/2012 Budget stimato: 114 MLN Euro 95 Tematiche: Energy e ICT 
  • Sustainable Surface Transport: FP7-SST-2013-RTD-1 Deadline: 14/11/2012
  • Energy Efficient Buildings: FP7-SST-2013-RTD-1Tra le attività: Public Transport Budget stimato: 116 MLN Euro Tra le tematiche: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies: Environment and Climate Change. 
Maggiore documentazione su http://corrente.gse.it/Italian/Aziende/Pages/Azienda.aspx?Azienda=3b935fe6-9ef5-4cb0-ac13-8bfb4d2908b3&ContenutoDetailed=548


Il ministro del'Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, l'unico tra i colleghi europei volato a Bruxelles per la presentazione del maxi-bando, ha ribadito l'importanza cruciale di questo appuntamento e del prossimo programma di ricerca «Horizon 2020» che metterà in palio 80 miliardi in sette anni.
La strategia finora adottata dal ministro è stata quella di trasformare il sistema di ricerca italiano in una «grande palestra» dove allenarsi in vista delle occasione europee «a cui dobbiamo guardare sempre di più – ha spiegato Profumo – visto che i fondi nazionali sono ridotti e anche perché sono anche i soldi degli italiani a finanziare i bandi Ue». Ecco la filosofia sottesa ai bandi nazionali appena pubblicati, per un valore di 1,7 miliardi, per finanziare i progetti sulle «smart cities» e per rilanciare i distretti: «I nostri bandi sono stati scritti con le stesse regole di quelli europei e con le stesse priorità e vedono già coinvolte molte Pmi», avverte Profumo. «Non possiamo più permetterci di pagare, con i fondi che inviamo all'Ue, la ricerca degli altri Paesi. È l'ora di riscattarsi».
E questo riscatto coinvolge davvero il mondo delle imprese, massacrato dalla crisi economica; per questa nuova tornata di bandi, Bruxelles ha in mente un target ben preciso: le piccole e medie imprese che abbiano voglia di rilanciarsi sul mercato e rilanciare così crescita e lavoro in Europa a colpi di innovazione. Alle Pmi l'Ue ha deciso, infatti, di ritagliare un ruolo da protagonista nel suo più grande bando mai lanciato per la ricerca che vanta un budget complessivo da 8,1 miliardi per 52 call che saranno in gran parte pubblicate a brevissimo. Un super-bando che punta a creare, secondo le stime europee, subito 210mila nuovi posti di lavoro e 75 miliardi di euro addizionali in termini di crescita nei prossimi 15 anni. 
Le piccole e medie imprese potranno partecipare praticamente a tutti gli «inviti a presentare proposte» accedendo ai fondi messi in palio, ma con la garanzia che 1,2 miliardi sono "prenotati" per loro. In alcuni settori – in particolare salute, agricoltura, biotech, trasporti, spazio e sicurezza – avranno, infatti, delle corsie preferenziali. 
Si tratta di bandi semplificati, con oneri amministrativi più bassi, ma soprattutto con budget che dal 50 al 75% saranno assegnati alle imprese di taglia più piccola. Anzi in alcune "call" la presenza di almeno una Pmi sarà obbligatoria per poter aver successo nelle richieste di finanziamento. 
In particolare sono 970 milioni i fondi che dovrebbero finire nei progetti di ricerca industriale delle piccole e medie imprese; a questi si aggiungono altri 252 milioni del progetto «Ricerca a beneficio delle Pmi» che punta a sostenere progetti di ricerca in tutti settori incentivando, tra le altre cose, le aziende a consorziarsi e a stringere partnership con atenei e centri di ricerca. 
E poi altri 150 milioni sono stati "allocati" in un fondo di garanzia (il «Risk sharing instrument») che dovrebbe aiutare le Pmi a ottenere più facilmente prestiti dalle banche e che nelle stime di Bruxelles dovrebbe mobilitare 1 miliardo di risorse in più per la ricerca.Il ruolo delle piccole e medie imprese sarà inoltre importante nelle "call" sull'Ict che valgono 1,5 miliardi e su quelle sulle «smart cities» (355 milioni) dove si dovranno studiare nuove tecnologie per migliorare la vita nelle aree urbane. 


Prime parziali considerazioni sul cont(r)o energia e sugli incentivi alle altre FER

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Sono stati pubblicati da pochi giorni il decreto del Quinto Conto Energia e il decreto che disciplina gli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse da quella solare, rispettivamente i decreti del 5 e del 6 luglio 2012: forte la tentazione di pubblicare un commento a caldo, anche sulla scia delle reazioni di varie figure istituzionali e associazioni di categoria.
Eppure, data la mole dei due atti normativi (in tutto circa 130 pagine di norme, dati, tabelle), e la loro cruciale importanza nel ridefinire regole giuridiche ed economiche degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ci è sembrato opportuno esprimere un commento solo dopo un'attenta disamina dei due atti, che devono peraltro essere letti in un approccio integrato con le precedenti normative che finora hanno disciplinato entrambi gli ambiti.
Una prima disamina delle principali novità contenute nei 2 decreti sarà oggetto di un articolo a firma di Andrea Quaranta sulla rivista specialistica Ambiente & Sviluppo, edita da Ipsoa, in pubblicazione a fine luglio (numero 8/9. in fondo al post troverete riferimenti utili).
Ma che cosa dicono in sostanza i due decreti?
Dopo una serie di premesse teoriche di lungo periodo, del tutto condivisibili, sull'importanza dell'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili in vista dei traguardi energetici comunitari - e del benessere del nostro pianeta - che sembrerebbe voler introdurre una normativa finalmente di ampio respiro, ci si accorge, con una certa delusione, che nulla è cambiato nel modo in cui i vari Governi hanno legiferato fino ad oggi in materia energetica: atti normativi miopi, che ricalibrano (al ribasso) gli incentivi erogati, fissano una breve finestra per coloro i quali hanno investimenti e progetti in corso nella transizione tra vecchia e nuova normativa, e rimandano ad altri tipi di atti regolamentari per il  quadro definitivo di procedure e dati statistici cui gli operatori devono attenersi per richiedere gli incentivi.


Oltre al fatto che la riduzione degli incentivi operata dal nuovo decreto rende più lunghi i rientri dagli investimenti per coloro che si cimentano oggi, rispetto al passato, nella realizzazione di impianti energetici, c'è da dire che si abbassa l'incentivo per chi, nella realizzazione di un impianto, coglie anche l'opportunità di rimuovere l'amianto dalle proprie coperture (rimesse, pensiline, capannoni); inoltre, in relazione al fotovoltaico, resta l'obbligo di iscrizione al registro degli impianti per la soglia, piuttosto bassa, dei 12 kW, contestata in fase di lettura delle bozze; per queste ragioni Assosolare considera il Quinto Conto Energia un decreto "punitivo" che genera "incertezza" dato che, se l'intenzione era quella di favorire lo sviluppo di un mercato senza incentivi, bisognava accompagnare le nuove norme con una profonda ristrutturazione del mercato elettrico italiano. 
Dello stesso tenore i commenti di Valerio Natalizia, presidente di GIFI-ANIE: "Siamo rimasti molto delusi. Ci aspettavamo una flessibilità diversa: il registro a 12 kW è un chiaro segnale che si vuole limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici.L'effetto annuncio - dato che del nuovo conto si è iniziato a parlare oltre 3 mesi fa - ha portato a una corsa alle installazioni. La nostra paura è che a settembre, quando il nuovo regime partirà, i 6 miliardi saranno già superati di molto: di qualche centinaia di milioni di euro. Il quinto conto energia dunque nascerà con un limite di spesa già di molto ridotto".

Di seguito, l'elenco dei paragrafi dell'articolo "I nuovi incentivi economici alle fonti rinnovabili: quale futuro?", che vi invito a leggere (si parla sia di conto energia che di incentivi per le altre rinnovabili), e che è in corso di pubblicazione sul n. 8-9/12 della rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, con un breve abstract introduttivo (l'analisi prende lo spunto dai versi di una nota canzone di Ivano Fossati, che sembra quanto mai adattarsi al "modus operandi" del nostro legislatore: "La musica che gira intorno"):

Premessa
Leggere, interpretare (rectius: cercare di capire la logica) e, dulcis in fundo, commentare la normativa italiana (non solo) in materia di fonti rinnovabili di energia è diventato un mestiere, più che un compito, ingrato, perché, nell’analizzare una normativa così pervicacemente isterica, il rischio nel quale anche il più navigato commentatore può incorrere è quello di incappare in errori di valutazione, di prospettiva. Di trarre delle conclusioni affrettate. Specie quando è costretto a rincorrere modifiche di dettaglio, o a cercare nelle pieghe delle successive modifiche normative un po’ di sostanza [...]
Il quinto conto energia

[...] Le novità riguardano “essenzialmente”:il passaggio dalla vecchia feed in premium (un sistema in cui il prezzo dell’energia rinnovabile è composto da due fattori: il valore di mercato dell’energia elettrica, esposto alle oscillazioni della domanda e dell’offerta, e un premio fissato dall’autorità pubblica) alla nuova feed in tariff (una tariffa omnicomprensiva del prezzo di vendita e dell’incentivo), per gli impianti di potenza inferiore a 1 mw, con contestuale abbassamento delle remunerazioni per kw/h di energia elettrica prodotto [...]

Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da FER

[...] Il meccanismo di incentivazione di tali fer, finora basato sulla feed in tariff, è stato incentrato – come per gli impianti fotovoltaici, su un doppio meccanismo, che si applicherà a seconda che la potenza dell’impianto, di volta in volta considerato:·         sia inferiore a 1 mw: in questo caso verrà applicata, ove richiesta, la feed in tariff, e il gse erogherà, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva (tariffa incentivante base, di cui all’allegato 1), determinata in relazione alla fonte, alla tipologia dell’intervento e alla potenza dell’impianto [...]

Prime parziali considerazioni sul contr(o) energia e sugli incentivi alle alte FER

Questa, a grandi linee, è la “musica” che gira intorno alle rinnovabili: con queste premesse – al di là degli obiettivi già raggiunti con grande anticipo, sbandierati anche per giustificare operazioni come quella che ha originato i due decreti, qui commentati “a caldo”: obiettivi che in ogni caso andrebbero meglio analizzati, per valutarne il peso specifico, in relazione alla complessiva strategia che (anche) un settore come questo dovrebbe porsi – per continuare a parafrasare Fossati, questa “musica” “non ha futuro […] saremo noi [rectius: il legislatore] che abbiamo nella testa un maledetto muro”.Il muro, neanche a dirlo, è rappresentato [...] 





Leggi 27 e 62 2012; la proposta Montante e il rating di legalità per l'accesso al credito

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Nel quadro desolante delineato nell'articolo del 25 giugno scorso - l'Italia delle imprese oneste che hanno meno disponibilità economica delle imprese colluse con le mafie e si vedono, per giunta, negare l’accesso al credito -  il 28 gennaio 2012 Antonello Montante - ex vicepresidente di Confindustria, ha lanciato la sua proposta: considerare la legalità come indicatore positivo del rischio di credito. Assegnare un rating più alto alle aziende “che investono e vivono nei mercati grazie a processi di legalità e a codici anti-corruzione”, facilitando il loro accesso al credito bancario.
La proposta, recepita dall’Associazione Bancaria Italiana e dal Parlamento è confluita nella legge 27/2012. La Legge 27/2012 (la legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni), all’articolo 5-ter, ha attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie “al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali”, e di procedere, “in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, all'elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale”.
Il medesimo articolo stabiliva che del rating attribuito si dovesse tenere conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.
Se da un lato veniva accolta la "proposta Montante", l’articolo 5-ter della L. 27/2012 aveva sollevato non poche perplessità: leggendolo, sembrava di capire che all’Antitrust fosse stato assegnato il compito di assegnare un rating di legalità a tutte le imprese italiane, una specie di fotografia del livello di legalità dell’intero sistema economico nazionale.
Ma su quali basi poteva essere realizzata questa valutazione globale?
E con quali tempistiche?
Con queste premesse, il rating di legalità sembrava destinato a restare lettera morta.

I dubbi sono stati (in parte) chiariti dalla legge 62/2012, che, nata per convertire in il Decreto Legge sulle commissioni bancarie, è stata poi estesa ad altri ambiti, sempre inerenti l’attività degli istituti di credito.
La Legge 62/2012 stabilisce che solo le aziende con un fatturato di almeno 2 milioni di Euro (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza) potranno richiedere il rating di legalità all’Antitrust e che, al fine dell’attribuzione del rating, potranno essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, la legge ribadisce che del rating attribuito all’azienda si dovrà tener conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario, aggiungendo che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
La legge 62/2012 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 21 maggio 2012. Il rating di legalità, però, non sarà immediatamente in vigore. Infatti, entro 90 giorni l’Antitrust dovrà definire i criteri e le modalità per il calcolo del rating e il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emettere un decreto, definendo le modalità «agevolate» di finanziamento pubblico e accesso al credito, riservate alle aziende che dispongono di un rating di legalità.
Dunque, è stato chiarito che il rating di legalità sarà uno strumento volontario, di cui le aziende potranno servirsi, per agevolarsi nei rapporti con le banche e le pubbliche amministrazioni. E’ quindi di primario interesse, per le impresa, sapere quali saranno i criteri che, in futuro, l’Antitrust utilizzerà per definire il loro rating di legalità. Non ci sono ancora, purtroppo, indicazioni certe in merito.
Tuttavia, il Ministro della Giustizia Paola Severino, già nel mese di marzo, aveva espresso la propria opinione sul rating di legalità, definendolo “una proposta estremamente seria che riguarda non soltanto le imprese che rifiutano di pagare il loro terribile tributo alla mafia, ma anche le imprese che si dotano di modelli di organizzazione idonei a prevenire il reato”, vale a dire le imprese che si sono dotate di Modelli 231 finalizzati alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata. Se tale orientamento fosse confermato dall’Antitrust, molto probabilmente, quindi, in futuro le aziende che si doteranno di Modelli 231 potranno ottenere un rating di legalità più alto ed accedere più facilmente a finanziamenti pubblici e al credito bancario.


Le nostre caselle di posta sono tornate a funzionare

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Allarme rientrato: da stamattina scarichiamo regolarmente la posta (anche quella inviataci a partire da giovedì sera quando si è verificato il guasto), per cui potete tornare a scriverci su naide@naturagiuridica.com e andrea.quaranta@naturagiuridica.com.
Abbiamo ricevuto scuse telefoniche da parte di Romanelliproject - Eastitaly.
Speriamo che, qualora dovessero verificarsi ancora dei problemi del genere (a quanto ci risulta, la causa è stata un evento atmosferico particolarmente violento), sia possibile per chi ci invia una mail ricevere immediatamente un messaggio di invio fallito, e per noi utenti - dei servizi di posta e hosting - leggere da subito comunicati con relativa evoluzione dei lavori di riparazione dei guasti dai siti romanelliproject.com e eastitaly.com. 


Smart cities: i nuovi bandi nazionali e U.E.Parola d'ordine: condivisione dei progetti

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Le smart cities o città intelligenti sono le città del futuro, dove qualità della vita e rispetto dell'ambiente avranno raggiunto livelli invidiabili grazie alle tecnologie digitali ed alla condivisione dei modelli vincenti. Smart  cities è infatti soprattutto un nuovo modello culturale, che l'Unione Europea sta cercando di "iniettare" nelle imprese, nelle istituzioni locali e in quelle nazionali attraverso un notevole stanziamento di denaro pubblico e privato destinato a progetti innovativi.
Il 5 luglio è arrivato il primo bando nazionale dedicato alle Smart Cities da 665 mln di € con scadenza a novembre prossimo. E' stato poi lanciato un ulteriore bando che mira a potenziare i distretti tecnologici creando sette "cluster nazionali" che aggreghino competenze pubblico - private (imprese - università ed enti di ricerca) in vari territori su predeterminate tematiche (energia, agro-alimentare, aerospazio, chimica verde).
Altri bandi di ricerca dove rientrino anche i temi smart cities sono previsti nei prossimi giorni (9 miliardi di euro a livello europeo, a conclusione del Settimo Programma Quadro 2007-2013 e poi 80 miliardi di euro con il nuovo programma comunitario Horizon 2020). 


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Misure emergenziali post terremoto riguardanti rifiuti e ambiente

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In questo blog ho parlato più volte della pessima abitudine del legislatore italico di produrre normative ambientali di tipo emergenziale per tamponare situazioni che di emergenziale non hanno un bel niente, se non appunto le conseguenze derivanti dal protrarsi di vuoti normativi... Ci sono dei casi, tuttavia, in cui ad una emergenza “naturale” non può non seguire una normativa in grado di dare risposte immediate, di fronteggiare subito situazioni che il normale tran-tran burocratico-legislativo rischierebbe di far affossare. 
È il caso del  DL n. 74 del 6 giugno 2012 recante misure emergenziali in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (pubblicato nella GU n. 115 del 7 giugno 2012)che ha dettato disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province interessate dal sisma, per i quali era già stato emanato il decreto del MEF del 1° giugno 2012, volto a differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari. 
Il decreto legge riguarda in generale un’eterogenea categoria di interventi,  e qui fornisco una sintesi delle parti riguardanti le norme in materia di rifiuti ed ambiente volte, in alcuni casi, a semplificare l’iter burocratico per le imprese interessate e, in altri, a derogare alla normativa generale
Rientrano nella prima categoria le disposizioni di cui:
a) all’art. 3, comma 11, il quale prevede il dimezzamento dei termini nel caso in cui, per le opere di delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività, sia richiesta la VIA o l'AIA. 
b) all’art. 3, comma 12, in base al quale la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti; 
c) all’art. 8, comma 1, n. 8, relativo alla sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini amministrativi previsti per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’ANGA, l’albo nazionale dei gestori ambientali, e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività per le operazioni di recupero di rifiuti; 
d) all’art. 18, che prevede “differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni” relative: i. alla bonifica dei siti contaminati (comma 1); ii. alle attività soggette ad AIA che hanno presentato domanda di rinnovo “prima dell’adozione dell’ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso”;
e) all’art. 19, che prevede una “semplificazione di procedure di autorizzazione”, volte a consentire alle aziende che hanno subito danni di ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, “comunicando all’autorità competente le modifiche non sostanziali”. Le stesse aziende, in deroga all’articolo 29-nonies del TUA, possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. 

Rientrano nella seconda categoria le disposizioni di cui agli artt. 17-19 del DL, volte a: 


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Sistri proroga al 2013

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Verso un SISTRI BIS per le PMI?

Il SITRI è ufficialmente sospeso e prorogato al 30 giugno 2013. Il provvedimento è stato pubblicato nel Decreto Sviluppo dal 26 giugno 2012 in Gazzetta Ufficiale (Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese)
Si legge, nell’art. 52 del Decreto: 1. “Allo scopo di procedere [...] alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo dellaTracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativon. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita’ poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’osservanzadella relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205″. 

E ancora: “2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l’entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012“. 

Quello che molte aziende attendevano con ansia infine è giunto; ora c'è un anno di tempo per tirare il fiato ed attendere le nuove modifiche che, a detta delle dichiarazioni del Ministro Passera, potrebbero generare una sorta di costola del Sistri stesso, un SISTRI BIS semplificato, più adatto alle aziende medio piccole, che pur operando nella filiera dei rifiuti, non possono sostenere i costi legati ad un sistema di tracciabilità così complesso e problematico come quello attualmente rinviato.


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Fotovoltaico a terra: assimilabilità dell'edificio a un immobile: il caso di Sommariva di Bosco (Cuneo)

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Un impianto fotovoltaico non è un edificio:   il TAR di Torino si è pronunciato poche settimane fa in merito alla (mancata) realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo, la cui costruzione era stata negata dalla Provincia a causa del diniego espresso da parte del Comune, e motivata con il fatto che l’edificio – così veniva classificato l’impianto fotovoltaico a terra – non poteva essere realizzato, per “motivi di salute” pubblica, nella fascia di rispetto cimiteriale. 
Qualcuno di voi, i più agguerriti avversari del fotovoltaico a terra “senza se e senza ma” diranno “va beh, che importanza ha, alla fine, se tanto il governo Monti, qualche mese fa, ha sostanzialmente vietato la realizzazione di tali impianti”? Ne ha, eccome, di importanza, perché il procedimento autorizzatorio era cominciato ben prima che le regole del gioco cambiassero, e se non ci fossero stati ritardi nei procedimenti autorizzativi, la società ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di realizzare il proprio impianto. Contribuendo, pro quota, al raggiungimento degli obiettivi che l’Italia è obbligata a raggiungere entro il 2020….. 
Ma veniamo ai fatti, che riassumo in questa sede in modo sintetico: potete scaricare il testo della sentenza sul sito di Natura Giuridica sezione premium: sul sito potrete trovare tanti altri documenti utili (sentenze, commenti, pareri) in materia di fotovoltaico, di diritto dell’energia e dell’ambiente più in generale, indispensabili per sapersi orientare in questo difficile e complicato settore, essenziale per il raggiungimento delle molteplici sostenibilità (Per un approfondimento, leggi il post: “All’insegna delle molteplici sostenibilità: ambientali, energetiche, economiche, sociali, culturali, giuridiche”).
A settembre 2011, la Provincia di Cuneo negava la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Sommariva del Bosco, sulla base di svariati motivi fra i quali spiccano (direi per intrinseci motivi di eccesso di potere e contraddittorietà) quelli relativi al fatto che: 
• sarebbe mancato l’ok comunale alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra. La Provincia, infatti, ha sottolineato la presenza del diniego espresso da parte dell’Amministrazione locale in sede di conferenza di servizi; 
• l’impianto de quo non sarebbe potuto essere realizzato a meno di cento metri dal cimitero (a norma del R.D. n. 1265/34): la centrale fotovoltaica, infatti, doveva essere considerata alla stregua di un edificio. Poco importa se, a quest’ultimo proposito, la stessa amministrazione comunale aveva, tempo addietro, realizzato un proprio impianto fotovoltaico a meno di 50 metri dallo stesso cimitero…. 


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