In questo blog ho parlato più volte della pessima abitudine del legislatore italico di produrre normative ambientali di tipo emergenziale per tamponare situazioni che di emergenziale non hanno un bel niente, se non appunto le conseguenze derivanti dal protrarsi di vuoti normativi... Ci sono dei casi, tuttavia, in cui ad una emergenza “naturale” non può non seguire una normativa in grado di dare risposte immediate, di fronteggiare subito situazioni che il normale tran-tran burocratico-legislativo rischierebbe di far affossare.
È il caso del DL n. 74 del 6 giugno 2012 recante misure emergenziali in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (pubblicato nella GU n. 115 del 7 giugno 2012)che ha dettato disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province interessate dal sisma, per i quali era già stato emanato il decreto del MEF del 1° giugno 2012, volto a differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari.
Il decreto legge riguarda in generale un’eterogenea categoria di interventi, e qui fornisco una sintesi delle parti riguardanti le norme in materia di rifiuti ed ambiente volte, in alcuni casi, a semplificare l’iter burocratico per le imprese interessate e, in altri, a derogare alla normativa generale.
a) all’art. 3, comma 11, il quale prevede il dimezzamento dei termini nel caso in cui, per le opere di delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività, sia richiesta la VIA o l'AIA.
b) all’art. 3, comma 12, in base al quale la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti;
c) all’art. 8, comma 1, n. 8, relativo alla sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini amministrativi previsti per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’ANGA, l’albo nazionale dei gestori ambientali, e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività per le operazioni di recupero di rifiuti;
d) all’art. 18, che prevede “differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni” relative:
i. alla bonifica dei siti contaminati (comma 1);
ii. alle attività soggette ad AIA che hanno presentato domanda di rinnovo “prima dell’adozione dell’ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso”;
e) all’art. 19, che prevede una “semplificazione di procedure di autorizzazione”, volte a consentire alle aziende che hanno subito danni di ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, “comunicando all’autorità competente le modifiche non sostanziali”. Le stesse aziende, in deroga all’articolo 29-nonies del TUA, possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.
Rientrano nella seconda categoria le disposizioni di cui agli artt. 17-19 del DL, volte a:
i. modificare il codice CER dei materiali:
• derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dal terremoto e dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.
Tali rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 (“rifiuti urbani non specificati altrimenti”), limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto (art. 17, comma 1) da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio specificatamente individuati (art. 17, comma 4), ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, e senza necessità di preventivo e specifico accordo fra le province interessate, “anche in deroga all’autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza”.
Queste operazioni vengono effettuate in deroga all’articolo 184 del TUA, “fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive”. In ogni caso, non rientrano in questa categoria di rifiuti quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili.
• provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, ai quali sono attribuiti i codici elencati nel comma 5)
ii. disciplinare le modalità e le tipologie di operazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio provvisorio specificatamente individuati (cfr. comma 4 dell’art. 17) possono effettuare (art. 17, commi 9-12):
• possono essere effettuate operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13); di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12);
• i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
• i gestori devono assicurare il personale di servizio per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; possono ricevere nei rispettivi siti i mezzi di trasporto senza lo svolgimento di analisi preventive; procedono alle altre operazioni indicate nei commi 10 e 11;
• i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dal terremoto potranno essere smaltiti in tali impianti secondo il “principio di prossimità, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti”;
iii. escludere dalla nozione di rifiuto “i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati” (art. 17, comma 3);
iv. prevedere un’adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell’emergenza (art. 17, comma 13);
Si tratta, in sostanza, di disposizioni “dovute” sulle quali, tuttavia, proprio perché emergenziali e derogatorie, occorre un attento controllo da parte degli organi preposti, affinché la situazione emergenziale non si trasformi, come spesso accade nel nostro paese, in prassi e, quindi, in una generalizzata deroga alle norme di tutela ambientale...