Un paese immobile. Ma ogni tanto qualcosa succede…

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(continua da: “Pachiderma Italia”)

Cosa, e come, ha detto il C.G.A. nel respingere l’appello del colosso (ma anche molosso…) burocratico che impedisce al nostro paese di prendere il volo….come si è pronunciato nei confronti del perenne ritardo che contraddistingue l’incedere claudicante della nostra amministrazione (in questo caso in relazione ad un impianto alimentato a biomasse)?
E' possibile ottenere un risarcimento per il ritardo?

Andiamo con ordine.

La premessa è che l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 è ispirato al principio di semplificazione, e prevede non solo che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano assoggettati a una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, previo svolgimento di una Conferenza dei servizi alla quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate, ma anche che il termine finale massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale.


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Pachiderma Italia

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Nel suo “Buongiorno” del 7 dicembre 2010Massimo Gramellini sottolineava un aspetto importante – ma “secondario” agli occhi dei benpensanti – della crisi che stiamo vivendo: “fra i tanti lavoratori falciati dalla crisi”, evidenziava Massimo (per gli amici) “gli imprenditori sono quelli che suscitano meno pena. Anche quando piangono miseria: si presume sempre che abbiano abbastanza riserve di grasso intorno alla cintola per non morire di fame.
Poi qualcuno si suicida, qualcun altro sposta la baracca oltreconfine e tutto si esaurisce in un borbottio di compassione o di riprovazione”.

Un suo lettore imprenditore scrive lamentandosi di una situazione diffusa, ahimè, nel nostro paese, un copione diffuso: amministrazioni che non pagano, che tergiversano per ere, mentre quando c’è da pretendere sono lì, con il fiato sul collo, con una precisione che neanche un cecchino.
Un’amministrazione Giano bifronte, “un’entità diabolica e cangiante”, che “assume la forma del debitore moroso e un attimo dopo quella dell’esattore incalzante. Entrambi fanno roteare la spada della Legge. Il debitore si fa forte delle pastoie giudiziarie per non pagare l’imprenditore. E l’esattore minaccia di mandarlo in galera se non paga.
La vittima ammette di trovarsi a un bivio. O chiede i soldi, che non ha, agli unici che li imprestano ancora (i banchieri? No, i mafiosi). Oppure trasferisce l’azienda all’estero «perché ogni buon topo abbandona per primo la nave che affonda». Vorrebbe che i politici trovassero il modo di trattenerlo per la coda. Ma non comprende più le loro parole, sommerse da un frastuono fatuo: sarà l'orchestrina di bordo che continua a suonare”.


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Fotovoltaico a Cuneo, splendida città del Piemonte, col sole di fronte...

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Cuneo è, in questi giorni - insolitamente  direi - al centro dell'attenzione grazie alla canzone e al video in cui Paola Cortellesi e Claudio Bisio fanno la parodia del brano "Empire State of Mind" di Jay-Z e Alicia Keys. Credo che agli autori del testo italiano (che fa appunto il verso al brano pop americano) avessero bisogno di un incastro di sillabe che ben si legasse alla melodia, e qualcuno ha pensato a Cuneo. Con molta probabilità è andata così. Il risultato, tuttavia, è una canzone che sì  fa il verso alla versione americana ma, al tempo stesso, parla davvero di Cuneo.

Come recita la canzone, Cuneo è per davvero una città col sole di fronte, perché gode di un ottimo irraggiamento solare che, negli ultimi tempi, l'ha resa la seconda provincia del Piemonte - dopo Torino - per numero di installazioni di impianti fotovoltaici.
Nel solo 2010, le installazioni sono aumentate del 164% rispetto al 2009. Inoltre, la provincia di Cuneo detiene il record della Regione Piemonte per potenza installata. Alcuni dati: nel 2010 sono stati  installati 1.981 nuovi impianti collegati alla rete di distribuzione Enel, mentre la potenza installata è pari a 176 megawatt, il 39% dell'elettricità da fonti rinnovabili in Piemonte.

"Tenuto conto che il contatore di un alloggio arriva a 3 kilowatt, si può stimare che l'energia "verde" cuneese soddisfi il bisogno di 58.000 famiglie". In tutto, gli impianti fotovoltaici ammontano a 3.102, cui si sono aggiunti anche 2 impianti eolici, 10 centrali a biogas e 3 a biomasse. Ancora: vi sono 69 centraline idroelettriche che sfruttano piccoli pendii, fiumi o canali e che che contribuiscono a garantire a Cuneo una potenza superiore a quella delle altre province piemontesi.

Le ragioni del boom sono senz'altro da trovare nel prezzo delle tecnologie, dimezzatosi rispetto a 5 anni fa, nell'ottimo irraggiamento solare e nelle temperature non  troppo elevate, il tutto unito alla grande disponibilità di terreni (la provincia di Cuneo è tra le più estese d'Italia).

Infine, altro fattore a mio parere importante, per ora non vi sono problemi di saturazione virtuale / reale della rete di distribuzione  di energia elettrica, che si stanno verificando nelle regioni del Sud Italia, come per esempio la Puglia, da dove il boom del fotovoltaico è partito.
Il panorama non è del tutto idialliaco: si teme che il boom di impianti equivalga a sacrificare terreni fertili destinati, fino a poco tempo fa, a colture di pregio. Lo scontro istituzionale è intenso: in Provincia, molte sono le preoccupazioni espresse in merito alla diffusione del fotovoltaico.
Inoltre, soprattutto nel caso delle imprese agricole, si cerca di incentivare la produzione di energia verde come integrazione al reddito, e non come snaturamento dell'attività agricola. Credo che sia un fatto positivo che, rispetto al fotovoltaico, convivano e si confrontino più istanze anche opposte, dato che l'attenzione su questa tematica è fondamentale per evitare le distorsioni - come quelle prima citate - ei danni che potrebbero venire dalla mancanza di un progetto coerente e di una pianificazione di lungo periodo in merito alle fonti rinnovabili!

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza Ambientale.

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Responsabilità del proprietario locatore di un terreno a soggetti terzi

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Se un terreno viene concesso in uso per l’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione ambientale, la cui disciplina configura come fattispecie penali la violazione delle relative prescrizioni, quali sono gli obblighi che incombono sul proprietario-locatore dell’area?
Quale la sua responsabilità?

La Cassazione, con la sentenza che Natura Giuridica ha pubblicato gratuitamente sul proprio sito (Cassazione penale, n. 33836/2010, liberamente scaricabile previa semplice registrazionesottolinea che, anche al fine di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall’art. 42 della Costituzione al diritto di proprietà, il proprietario di un’area data in uso a terzi deve verificare che l’utilizzazione dell’immobile avvenga nel rispetto della legalità, e, quindi, che il terzo, cui ha concesso in uso il terreno, sia in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’attività di gestione di rifiuti che su detto terreno viene effettuata e rispetti le prescrizioni in essa contenute.
L’inesistenza di un obbligo specifico del proprietario del suolo di impedire a terzi lo smaltimento illecito di rifiuti sulla sua proprietà si riferisce al generico obbligo di custodia e sorveglianza di un’area da parte del suo proprietario e non all’ipotesi in cui lo stesso abbia concesso in uso detta area al terzo proprio perché la utilizzi per lo smaltimento di rifiuti.

Cos’era successo nel caso di specie?


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Italia: un paese senza tempo (ma a cui piace giocare a rimpiattino) (parte seconda)

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Quanto al potere regolamentare dei Comuni, il TAR ha proseguito sottolineando che l’art. 12, comma 10, del D.Lgs 387/2003, non attribuisce alle regioni il potere di determinare la distanza minima tra impianti: al riguardo, infatti, valgono le considerazioni che la giurisprudenza ha da tempo espresso a proposito della legittimità del potere regolamentare comunale in materia di localizzazione sul territorio di impianti elettromagnetici e stazioni radio base, in base alla quale, in relazione alle discipline localizzative e territoriali, è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.

La totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, ma un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. La norma impugnata eccede pertanto i limiti della competenza regionale.

Per quanto riguarda, infine, la pianificazione regionale, in materia di impianti di energia da fonti rinnovabili, il TAR ha analizzato diversi aspetti:
• il primo riguarda la previsione, nel PEARS, dell’obbligo della prestazione di una garanzia per’ipotesi di mancato ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’intervenuta decadenza o inefficacia dell’autorizzazione unica. Il giudice amministrativo ha considerato legittima tale disposizione, perché mira a tutelare l’interesse dell’amministrazione e della collettività, ad evitare una lesione al territorio, tanto più ingiustificata, in quanto non funzionale ad alcuna esigenza di produzione energetica.


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Italia: un paese senza tempo (ma a cui piace giocare a rimpiattino) (parte prima)

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L’autorizzazione (unica?) di nuovi impianti energetici in Italia è come il gioco delle scatole cinesi. Sono troppi i soggetti coinvolti nei procedimenti per costruire una centrale, indipendentemente dalla fonte impiegata (rinnovabile, come l’eolico, o fossile, come il carbone). 
L’ostacolo principale per gli investimenti nel nostro Paese è la mancanza di coordinamento tra lo Stato e le Regioni.

Non so dire più se per malizia o insipienza, ma il legislatore da troppo tempo ha coinvolto i cittadini, loro malgrado, in un forzato gioco dell'oca ... ambientale.

Sono solo due esempi – il primo più recente, il secondo un po’ più datato – della complessità (pardon: complicatezza) del diritto dell’ambiente e dell’energia nel nostro “Paese senza tempo”, immobile, brutta imitazione di se stesso, incapace di innovarsi, rinnovarsi, crescere, guardare al futuro e alla libertà che non siano solo slogan politici.


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L’evoluzione delle valutazioni degli impatti integrati sull’ambiente

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La storia narrata in questa sentenza è lunga e complessa, e riguarda il progetto di ampliamento di una fonderia, situata in una zona residenziale, e tutti gli annessi e connessi aspetti ambientali, dalla zonizzazione acustica comunale alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, dalla disciplina sugli scarichi alla gestione dei rifiuti.
Insomma, un complesso industriale che, nell’ottica della più lata tutela ambientale, deve essere considerato in un’ottica integrata.

Chi volesse analizzare tutti gli aspetti tecnici e amministrativi della vicenda, può scaricare gratuitamente la sentenza del TAR di Brescia 211 del 2010 sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.

Nelle pagine più dinamiche del blog, è sufficiente sottolineare l’aspetto evolutivo della valutazione d’impatto ambientale, e dei rapporti con la successiva normativa sull’autorizzazione integrata ambientale.


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