Si conclude oggi la mini-serie di cinque post dedicati al nuovo conto energia (decreto 6 agosto 2010).
Dopo l’analisi del contesto generale in cui il nuovo conto energia (2011-2013) è stato emanato, dei principali cambiamenti a livello definitorio, degli obiettivi e delle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, del sistema generale delle tariffe incentivanti, e dei premi di chi utilizza l’energia rinnovabile in modo efficiente, è ora di arrivare alle conclusioni.
Non sono state apportate molte novità nelle disposizioni finali, in materia di verifiche e controlli, di monitoraggio della diffusione e divulgazione dei risultati, di attività di informazione, di monitoraggio tecnologico e promozione di sviluppo delle tecnologie.
Sono state poste le basi per un futuro aggiornamento, da parte dell’AEEG, dei provvedimenti già emanati: in particolare, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas provvederà a:
• stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti e la verifica del rispetto delle disposizioni del nuovo conto energia;
• aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica;
• determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica, e quelle per l'attuazione di quanto previsto in materia di premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Con gli articoli 20 e 21, infine, il decreto 6 agosto 2010 ha fornito interpretazioni di alcuni disposizioni del precedente conto energia (19 febbraio 2007), e introdotto una disposizione in materia di autorizzazioni-denuncia di inizio attività.
In relazione alle interpretazioni di alcuni aspetti di dettaglio contenuti nel secondo conto energia (19 febbraio 2007), il decreto 6 agosto 2010 ha specificato cosa il legislatore intende quando utilizza le seguenti dizioni:
- "impianto con moduli ubicati al suolo": tale dizione è da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri;
- "pergole": sono le strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali;
- "pensiline": sono le strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso;
- "tettoie": strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
- "frangisole": strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.
e ha apportato alcune modifiche all’art. del secondo conto energia, in materia di premi per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
In relazione, invece, alle disposizioni sul regime di autorizzazione, il nuovo conto energia ha specificato che la costruzione e l'esercizio di impianti e delle opere connesse, i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non sono ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli:
- 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, che riguarda impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che sono sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività;
- 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari costituiscono attività edilizia libera
è soggetta a denuncia di inizio attività (DIA), a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
In definitiva, il nuovo conto energia (decreto 6 agosto 2010), pur lasciando sostanzialmente immutate le procedure per l’ottenimento delle tariffe incentivanti, ha:
- introdotto importanti modifiche in relazione alle tariffe, meno penalizzante per gli impianti di piccola taglia, diversa in base ai diversi periodi temporali considerati nell’articolato del testo normativo (tre quadrimestri nel 2001; un anno intero per il 2011 e il 2012);
- eliminato la vecchia distinzione fra gli impianti fotovoltaici, a seconda del tipo di integrazione architettonica degli stessi, per sostituirla con la distinzione fra "impianti realizzati su edifici" e "altri impianti" fotovoltaici, prevedendo tariffe incentivanti più alte per i primi.
- dettato nuove ed importanti definizioni, destinate a cambiare un mercato che, dopo l’indiscutibile evoluzione tecnologica fotovoltaica, e alla riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici, è ora che dirotti la maggior parte delle risorse verso sistemi ancora più efficienti ed efficaci, più innovativi;
- aumentato il limite complessivo di potenza incentivabile;
- introdotto un premio del 5% sulle tariffe incentivanti per gli impianti che sorgono su discariche, cave, ex aree industriali, siti da bonificare, nonché per quelli installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
disincentivando, in sostanza, il fotovoltaico in zona agricola, oggetto di numerose polemiche, ed analizzato già nelle pagine di Natura Giuridica, e ponendo le basi per una più accorta, e sostenibile, politica energetica.
Per rileggere le puntate che Natura Giuridica ha dedicato al nuovo conto energia, clicca sui seguenti titoli:
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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Foto: “…e sic ala il sipario” originally uploaded by http://www.flickr.com/photos/varanasibaby1210/