Nelle prime tre puntate dedicate all’analisi del nuovo conto energia (decreto 6 agosto 2010) abbiamo analizzato il contesto generale in cui il conto energia 2011-2013 è stato emanato, i principali cambiamenti a livello definitorio, gli obiettivi e le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, e il sistema generale delle tariffe incentivanti.
Ora è venuto il momento di parlare di un aspetto particolarmente interessante, volto a premiare ulteriormente chi:
• operando in regime di scambio sul posto, e avendo realizzato un impianto fotovoltaico su un edificio, abbina ad essi un utilizzo efficiente dell’energia;
• ubica i propri impianti fotovoltaici in particolare zone (ad es. cave, discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati) e per altre specifiche tipologie ed applicazioni di impianti fotovoltaici.
Impianti fotovoltaici, realizzati su edifici, operanti in regime di scambio sul posto
Occorre fare una distinzione, fra impianti già realizzati, alla data di entrata in vifore del nuovo conto energia, e quelli realizzati su edifici di nuova costruzione, o per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2010.
Nel primo caso, tale tipologia di impianti ha diritto ad un premio aggiuntivo, se è abbinata ad un uso efficiente dell’energia: naturalmente, occorre dimostrare questa evenienza, e per tale motivo il soggetto responsabile deve presentare una serie di documenti.
Analizziamoli.
Innanzitutto, il soggetto responsabile deve dotarsi di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o all’unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto: questo attestato energetico deve contenere, inter alia, l'indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.
Dopo l’entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, quindi, deve effettuare degli interventi sull'involucro edilizio, scelti fra quelli individuati nella stessa certificazione energetica: l’obiettivo minimo consiste nella riduzione di almeno il 10% degli indici di prestazione energetica estiva e invernale rispetto a quelli individuati nella certificazione energetica.
Una volta eseguiti i lavori di aumento dell’efficienza energetica, il soggetto responsabile si deve dotare di una nuova certificazione energetica, in modo da di dimostrare, in seguito all'avvenuta esecuzione degli interventi, l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia.
Quindi, è la volta della presentazione dell’istanza, corredata delle certificazioni energetiche, volta al riconoscimento del premio economico, riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza, e consistente in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita: in sostanza, se attraverso i miei interventi, volti a migliorare l’efficienza energetica del mio impianto fotovoltaico realizzato sull’edificio (e operante, ricordiamolo, in regime di scambio sul posto), riduco il mio fabbisogno energetico del 15%, otterrò una maggiorazione percentuale della tariffa già riconosciutami pari al 7,5%.
Tale importo, che in ogni caso non può eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta, mi verrà erogato per il periodo residuale di operatività della tariffa incentivante.
Nel secondo caso (impianti fotovoltaici realizzati su edifici di nuova costruzione, o per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2010) il premio concesso per l’aumento di efficienza energetica consiste in:
• una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR 59/2009, che distingue, sostanzialmente, fra gli edifici residenziali di cui alla classe E1 e gli altri edifici, prevedendo diverse percentuali di rendimento e di requisiti di energetico;
• una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 2, del cit. DPR.
Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
L’art. 10 del nuovo conto energia (decreto 6 agosto 2010) prevede un ulteriore incremento della tariffa incentivante, per una serie di impianti fotovoltaici realizzate in particolari zone, e per altre specifiche tipologie ed applicazioni di impianti fotovoltaici.
Un aumento pari al 5% è previsto per:
• gli impianti diversi da quelli realizzati su edifici, nel caso in cui siano ubicati in zone classificate (alla data di entrata in vigore del nuovo conto energia) come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di gli discariche o di siti contaminati;
• impianti realizzati su edifici, operanti in regime di scambio sul posto (gli stessi, cioè, considerati dall’art. 9), realizzati da parte di Comuni con popolazione inferiore a 5.000.
Un aumento del 10%, invece, è previsto per gli impianti realizzati su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Incremento previsto per i sistemi con profilo di scambio prevedibile
Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, infine, le tariffe incentivanti di cui alla tabella A (impianti solari fotovoltaici) sono incrementate del 20% in relazione all'energia prodotta in ciascun giorno in cui viene rispettato il programma orario indicato come caratteristica essenziale del profilo stesso di scambio prevedibile (art. 2, comma 1, lett.)q-iii).
(continua con: Conto Energia 2011: disposizioni finali (parte quinta))
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